CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05516/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t N. 31188/22 [OSCURATO:PERSONA] 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso dell' imputato [OSCURATO:PERSONA], attinenti alla responsabilità per il reato contestato nonché alla mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi "lieve" di cui al comma 5 della norma incriminatrice, sono manifestamente infondati nonché generici, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato sia circa la qualificazione giuridica del reato; Ritenuto infine, quanto al terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] -relativo alla dosimetria della pena- comune all'unica doglianza di Codalli, che i ricorrenti non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa i motivi che non consentono un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d