CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16165/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7243/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13; –ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-ONLUS, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al controricorso; – controricorrente – avverso la SENTENZA n. 1764/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 31 luglio 2017; udita la relazione della causa, svolta dal [OSCURATO:PERSONA], nell’adunanza in camera di consiglio del 23/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino 31 luglio 2017, n. 1764, che ha respinto il gravame da essa proposto. Resiste con controricorso la cooperativa sociale Quadrifoglio s.c.-onlus, che anzitutto eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto da una società che, al momento della sua proposizione, risultava cancellata dal registro delle imprese. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminare all’analisi dei tre motivi in cui è articolato il ricorso è l’esame della eccezione di inammissibilità del medesimo sollevata dalla controricorrente. La questione ad essa sottostante attiene alla applicabilità o meno del fenomeno della c.d. ultrattività del mandato alle ipotesi in cui la procura speciale di cui all’art. 365 c.p.c. sia stata conferita prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, ma il giudizio di cassazione risulti essere stato instaurato dopo la cancellazione (nel caso in esame la sentenza impugnata è stata depositata il 31 luglio 2017, la procura speciale è stata conferita il 5 settembre 2017, la società è stata cancellata il 12 settembre 2017 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 28 febbraio 2018). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione rivesta particolare rilevanza e che sia pertanto opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza della sezione. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del