Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38734/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto.

Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. non avendo l'imputato ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio;

2. Violazione degli artt. 125 e 533 cod. proc. pen. carenza di motivazione in ordine alla identificazione dell'imputato quale autore del furto;

3. Questione d'incostituzionalità dell'art. 152 cod. pen., comma 3, n. 1 cod. pen., nella parte in cui prevede la remissione tacita della querela nel caso di mancata comparizione nella qualità di testimone della persona offesa in dibattimento, disparità di trattamento rispetto al caso dell'imputato giudicato con rito abbreviato;

4. Contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e carenza di motivazione in ordine al censurato riconoscimento della recidiva;

5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che la prima doglianza è formulata in termini assolutamente generici, non essendo precisato quali siano i profili di vizio dedotti e quale sia il decreto di citazione in giudizio cui la doglianza si riferisca.

Considerato che la non intelligibilità della deduzione in rito impedisce a questa Corte di verificarne la fondatezza alla luce delle emergenze degli atti processuale e di assolvere alla funzione di scrutinio ad essa demandata, con conseguente inammissibilità della doglianza, laddove i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc.

Lombardo, Rv. 254204).

Considerato che la seconda doglianza è palesemente versata in fatto, opponendo la difesa un'alternativa ricostruzione della vicenda, a fronte della compiuta spiegazione fornita dalla Corte di merito, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate in primo grado, ha evidenziato come il ricorrente, immortalato dalle telecamere di sorveglianza, fosse stato riconosciuto con certezza dagli operanti, i quali avevano una conoscenza pregressa dell'imputato per ragioni di servizio.

Considerato che la sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale è inammissibile per manifesta infondatezza della prospettazione: la querela è revocabile ad libitum della persona offesa, la quale, nel presente caso non ha in alcun modo manifestato tale volontà.

Il fatto che l'imputato abbia deciso di definire il procedimento nelle forme del rito abbreviato secco, non costituisce un limite alla revoca della querela, la quale può essere attuata anche al di fuori del giudizio.

Ne consegue che nessuna disparità di trattamento è ipotizzabile nel caso in esame.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo quanto alla mancata revoca della recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei moiteplici precedenti specifici annoverati ed in considerazione delle modalità spregiudicate di attuazione del reato per il quale è intervenuta condanna.

Considerato che l'apparato argomentativo offerto dalla Corte d'appello è idoneo a sostenere il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici di merito più volta evidenziato in sentenza la negativa personalità dell'imputato e la gravità del fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ottobre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. non avendo l'imputato ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio; 2. Violazione degli artt. 125 e 533 cod. proc. pen. carenza di motivazione in ordine alla identificazione dell'imputato quale autore del furto; 3. Questione d'incostituzionalità dell'art. 152 cod. pen., comma 3, n. 1 cod. pen., nella parte in cui prevede la remissione tacita della querela nel caso di mancata comparizione nella qualità di testimone della persona offesa in dibattimento, disparità di trattamento rispetto al caso dell'imputato giudicato con rito abbreviato; 4. Contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e carenza di motivazione in ordine al censurato riconoscimento della recidiva; 5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la prima doglianza è formulata in termini assolutamente generici, non essendo precisato quali siano i profili di vizio dedotti e quale sia il decreto di citazione in giudizio cui la doglianza si riferisca. Considerato che la non intelligibilità della deduzione in rito impedisce a questa Corte di verificarne la fondatezza alla luce delle emergenze degli atti processuale e di assolvere alla funzione di scrutinio ad essa demandata, con conseguente inammissibilità della doglianza, laddove i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204). Considerato che la seconda doglianza è palesemente versata in fatto, opponendo la difesa un'alternativa ricostruzione della vicenda, a fronte della compiuta spiegazione fornita dalla Corte di merito, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate in primo grado, ha evidenziato come il ricorrente, immortalato dalle telecamere di sorveglianza, fosse stato riconosciuto con certezza dagli operanti, i quali avevano una conoscenza pregressa dell'imputato per ragioni di servizio. Considerato che la sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale è inammissibile per manifesta infondatezza della prospettazione: la querela è revocabile ad libitum della persona offesa, la quale, nel presente caso non ha in alcun modo manifestato tale volontà. Il fatto che l'imputato abbia deciso di definire il procedimento nelle forme del rito abbreviato secco, non costituisce un limite alla revoca della querela, la quale può essere attuata anche al di fuori del giudizio. Ne consegue che nessuna disparità di trattamento è ipotizzabile nel caso in esame. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo quanto alla mancata revoca della recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei moiteplici precedenti specifici annoverati ed in considerazione delle modalità spregiudicate di attuazione del reato per il quale è intervenuta condanna. Considerato che l'apparato argomentativo offerto dalla Corte d'appello è idoneo a sostenere il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici di merito più volta evidenziato in sentenza la negativa personalità dell'imputato e la gravità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il