CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 19995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [y9? visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge quanto ad integrazione del reato di cui agli artt. 2 e 75 d.lgs. n. 159/2011, la Corte territoriale ha osservato come adeguata fosse la motivazione che evidenziava quale fosse la categoria di persone in cui è stata inclusa il ricorrente in quanto facente parte di coloro che vivono di proventi del reato come evincibile dalle emergenze del casellario giudiziario; motivazione ex se adeguata afferente alla sussistenza dei presupposti del reato sotto il profilo della legittimità dell'ordine impartito dall'autorità amministrativa che il ricorrente censura facendo riferimento, in maniera generica, alla mancanza di procedimenti in materia di vendita di prodotti contraffatti (a cui fa cenno la decisione impugnata), deduzione non pertinente ai fini dell'apprezzata motivazione del provvedimento amministrativo del quale si richiedeva la disapplicazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente