CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Compensi ORDINANZA professionali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8753/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D15 F839K), rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Ludovisi, n. 35; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 00292210630), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 16; - controricorrente- avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, resa ai sensi degli artt. 702.bis e ss. c.p.c. e 14 d. Igs. n. 150/2011 nel proc. n. 1100/'17 R.G., pubblicata in data 30 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con ricorso depositato il 30 ottobre 2015 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Napoli emettersi decreto ingiuntivo, nei confronti dell'Ente autonomo Volturno s.r.I., per la somma di euro 420.251,96, a titolo di compensi professionali per l'attività di patrocinio svolta in suo favore in 54 giudizi civili. A seguito di ordinanza ex art. 640 c.p.c., il citato ricorrente limitava la propria domanda esclusivamente a 25 giudizi civili, specificamente indicati, e chiedeva emanarsi il provvedimento monitorio per l'inferiore importo di euro 160.325,47 (oltre interessi ed accessori di legge), che veniva adottato dal giudice adito e notificato il 30 novembre 2015; LA (2 ) 22 considerato che la società ingiunta proponeva opposizione con atto di citazione notificato 1'8 gennaio 2016, contestando l'avversa pretesa creditoria; l'opposto si costituiva, eccependo la tardività della formulata opposizione, invocando, in ogni caso, il suo rigetto; constatato che alla prima udienza la causa veniva rimessa al collegio per la conseguente decisione ai sensi e nelle forme di cui all'art. 14 del d. Igs. n. 150/2011, il quale, con ordinanza del 30 gennaio 2017, riteneva infondata la suddetta eccezione in applicazione della disciplina di cui all'art. 4, comma 5, del d. Igs. n. 150/2011, rilevando che, prima del mutamento del rito, pur essendo stata l'opposizione introdotta con citazione, e non con ricorso, ai fini della tempestività della stessa occorreva aver riguardo all'avvenuta notificazione della medesima entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, termine che era risultato rispettato; constatato, altresì, che con riferimento al merito della domanda monitoria, il Tribunale rilrvava che nessuna contestazione era stata formulata dall'opponente circa Van debeatur ma soltanto con riguardo al quantum (oltre a dedurre la non spettanza dei richiesti interessi), né la stessa aveva provato l'adempimento delle obbligazioni di pagamento a suo carico o la non imputabilità dell'inadempimento e che, quindi, lo stesso Tribunale, nell'esaminare i singoli crediti professionali oggetto di giudizio ed individuate le tabelle temporalmente applicabili rispetto alle voci spettanti, li rideterminava distintamente, riconoscendo in favore del professionale legale il credito ridotto nella misura di euro 65.642,00, oltre iva„ cpa ed interessi al tasso legale di cui al d. Igs. n. 231/2002 dal 22 ottobre 2015 al soddisfo (in tal senso respingendo l'eccezione della società opponente sull'esclusione della spettanza degli interessi); considerato, perciò, che con l'adottata ordinanza ed in conseguenza dell'accoglimento parziale della domanda dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], compensava per metà le spese del procedimento monitorio e del conseguente giudizio di opposizione, condannando l'opponente al pagamento della residua metà; rilevato che avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. riferito a tre motivi, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall'Ente autonomo Volturno s.r.I.; preso atto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (difeso da se stesso) ha depositato dichiarazione del 9 dicembre 2021, dal medesimo sottoscritta, di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ai sensi dell'alt 390, commi 1 e 2, c.p.c., notificata in via telematica alla società controricorrente e al suo difensore, chiedendo la declaratoria di estinzione di detto giudizio;considerato, pertanto, che, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell'intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell'art. 391, comma 1, c.p.c., e che, pur non risultando formalmente accettata la suddetta rinuncia, in considerazione della sopravvenuta transazione della controversia e della natura della stessa, sussistono idonei motivi giustificativi della compensazione totale delle spese; ritenuto che da siffatta pronuncia consegue che non ricorrono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del presente giudizio di cassazione e dispone la totale compensazione delle relative spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della 2" Sezione civile in data 9 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA],e1 Fe lje' Gividiz