CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 05492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal locale Tribunale in data 2 novembre 2023 in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'orario notturno. Quanto ai quattro motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; violazione dell'art. 218, comma 2-bis, cod. strada e omessa motivazione sulla durata della sospensione della patente; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al rigetto della richiesta subordinata di conversione della pena in lavori di pubblica utilità), il primo, il secondo e il quarto motivo non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 3 e 4 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello di Firenze correttamente osservato che al riconoscimento, effettuato dal primo giudice, delle attenuanti generiche non corrisponde un obbligo di applicazione del periodo di sospensione della patente inferiore al minimo [Sez. 4, n. 26111 del 16/05/2012, Viano, Rv. 253597: "Nella irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, pur rilevando i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., assume carattere preminente la finalità retributiva connessa alla gravità della violazione". (In applicazione di tale principio è stata ritenuta immune da censure la sentenza impugnata con la quale, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche, è stata applicata la sospensione della patente di guida per una durata superiore al minimo edittale)]. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere esten