CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 39296/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto si sviluppa su motivi costituito da doglianze in riproduttive di profili di censure concernenti il dies commissi delicti del reato edilizio e la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo, già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazione congrua e esente da vizi logici dal giudice di merito. Il ricorrente censura la motivazione della Corte d'Appello nella parte in cui, confermando quanto affermato dal Giudice di prime cure, ha ritenuto non decorso il termine di prescrizione del reato in quanto l'abuso edilizio per cui è processo è stato realizzato in epoca anteriore o prossima al controllo effettuato dal personale dell'Ufficio tecnico comunale, finalizzato a verificare l'ottemperanza della parte della ricorrente di un pregresso ordine di demolizione delle opere abusive, occasione in cui i funzionari hanno riscontrato che non solo le opere abusive non erano state demolite, sebbene l'ordine fosse ormai definitivo dal 19/07/2016, ma erano state persino proseguite, ragionevolmente in epoca di poco anteriore al sopralluogo, a fronte della inerzia delle autorità competenti a portare ad esecuzione l'ordine, come confermato anche dallo stato degli intonachi e dall'assenza di segni di degrado nella struttura. Si tratta di un accertamento fattuale, escluso dal sindacato di legittimità, che ha trovato adeguato e logico riscontro nella motivazione nei provvedimenti di merito. Anche la seconda doglianza è stata adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito che, nel subordinare la sospensione della pena all'esecuzione dell'obbligo di demolizione, ha espresso una prognosi negativa in ordine allo spontaneo adempimento dell'ordine di demolizione, già dalla ricorrente disatteso. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si determina in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]