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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39706/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso contenga argomenti inammissibili, in quanto si limita ad attaccare la valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa, atteso che "ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento" (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452 - 01), esito negativo dell'esperimento che in modo non manifestamente illogico il Tribunale ha ritenuto di non trarre in virtù dell'assenza, nel corso della lunga espiazione e del tempo trascorso in misura alternativa, di segnalazioni diverse dal grave episodio che il ricorrente avrebbe commesso il 3 dicembre 2023 (danneggiamento di un'autovettura seguito da incendio), dell'esperienza lavorativa in corso, delle relazioni positive sul comportamento rispettoso tenuto dal ricorrente nell'istituto penitenziario; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il p side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso contenga argomenti inammissibili, in quanto si limita ad attaccare la valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa, atteso che "ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento" (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452 - 01), esito negativo dell'esperimento che in modo non manifestamente illogico il Tribunale ha ritenuto di non trarre in virtù dell'assenza, nel corso della lunga espiazione e del tempo trascorso in misura alternativa, di segnalazioni diverse dal grave episodio che il ricorrente avrebbe commesso il 3 dicembre 2023 (danneggiamento di un'autovettura seguito da incendio), dell'esperienza lavorativa in corso, delle relazioni positive sul comportamento rispettoso tenuto dal ricorrente nell'istituto penitenziario; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il p side
Sentenza Cassazione n. 39706/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris