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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28646/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Pavia in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 18 settembre 2018.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale, è manifestamente infondato.

La Corte di Appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il ricorrente avesse avuto la consapevolezza non solo di aver causato un incidente, ma altresì della idoneità di tale incidente ad arrecare danno alle persone, quanto meno nella prospettiva del dolo eventuale: in tal senso ha sottolineato che la collisione si era verificata proprio in corrispondenza del sedile di guida della persona offesa, onde il soggetto agente non poteva non essersi prefigurato che gli effetti dell'urto si sarebbero potuti sulla stessa ripercuotere.

Il percorso argomentativo adottato appare coerente con i dati di fatto, non illogico e rispettoso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed in primis quello per cui il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada, è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369).

Rilevato che il secondo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato.

La Corte di Appello ha motivato il diniego in ragione della complessiva condotta dell'imputato ed in particolare della condotta di guida pericolosa dallo stesso tenuta, dell'essere avvenuto il fatto in prossimità di un plesso scolastico in orario di uscita delle scolaresche, della negazione, da parte del ricorrente, degli addebiti, pur dopo essere stato raggiunto dalla persona offesa.

Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato.

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la relativa motivazione non si presta ad essere censurata in questa sede.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Pavia in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 18 settembre 2018. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale, è manifestamente infondato. La Corte di Appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il ricorrente avesse avuto la consapevolezza non solo di aver causato un incidente, ma altresì della idoneità di tale incidente ad arrecare danno alle persone, quanto meno nella prospettiva del dolo eventuale: in tal senso ha sottolineato che la collisione si era verificata proprio in corrispondenza del sedile di guida della persona offesa, onde il soggetto agente non poteva non essersi prefigurato che gli effetti dell'urto si sarebbero potuti sulla stessa ripercuotere. Il percorso argomentativo adottato appare coerente con i dati di fatto, non illogico e rispettoso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed in primis quello per cui il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada, è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369). Rilevato che il secondo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha motivato il diniego in ragione della complessiva condotta dell'imputato ed in particolare della condotta di guida pericolosa dallo stesso tenuta, dell'essere avvenuto il fatto in prossimità di un plesso scolastico in orario di uscita delle scolaresche, della negazione, da parte del ricorrente, degli addebiti, pur dopo essere stato raggiunto dalla persona offesa. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la relativa motivazione non si presta ad essere censurata in questa sede. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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