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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36008/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 1.12.2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Noia che ha dichiarato Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 291 bis primo comma d.P.R. 43/1973 per aver detenuto, secondo quanto accertato in data 6.3.2017, in concorso fra loro oltre 13 chili di tabacchi lavorati esteri, condannandoli alla pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulla recidiva specifica ed infraquinquennale applicata ad entrambi, di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 50.000,00 di multa.

2. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contestano, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la detenzione concorsuale del quantitativo dei T.L.E. indicato in imputazione, essendo invece risultato all'esito della perquisizione dei rispettivi appartamenti, nonché di un locale seminterrato, che si fosse proceduto al sequestro di 7 chili della suddetta merce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di 6,4 chili della medesima sostanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: sostengono pertanto che ognuno avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere del singolo quantitativo di pertinenza che, in quanto inferiore ai 10 kg, escludeva la rilevanza penale della condotta in conformità a quanto disposto dal d. kis. 8/2016 che ha trasformato tale condotta in illecito amministrativo.

Rilevano che in ogni caso non avrebbe potuto essere loro applicata la recidiva non avendo più commesso successivamente all'entrata in vigore delle norme sulla depenalizzazione alcuna condotta inerente al contrabbando dei T.L.E. ed applicandosi la nuova e più severa nozione di recidiva esclusivamente agli illeciti perfezionatisi nella vigenza della nuova normativa [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO Il ricorso non può essere ritenuto meritevole di accoglimento.

Va invero rilevato che, al di là della contestazione della detenzione concorsuale dei 13,8 kg di TLE ai due imputati risultante dal rinvenimento del suddetto quantitativo all'interno, pur risiedendo ognuno in un'autonoma abitazione, di un seminterrato ritenuto di uso comune possedendone entrambi le chiavi, i giudici di merito hanno correttamente escluso, anche considerando la detenzione separata di 7 chilogrammi da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della restante porzione da parte del figlio Ciro, che i reati ascritti ai due prevenuti potessero considerarsi depenalizzati a seguito dell'entrata in vigore del d.

Igs. 8/2016 che attiene alle condotte di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi inferiori ai 10 chilogrammi.

E ciò in quanto la fattispecie aggravata di recidiva nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 296, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, configurandosi come fattispecie autonoma di reato per cui è prevista la pena detentiva (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 05/11/2020, Liccardo, Rv. 281300).

Ed invero muovendo dalla corretta esegesi dell'art.1, secondo comma D.Lgs. 8/2016 che esclude la applicabilità della abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, ne consegue che la disposta abrogazione è applicabile solo alle violazioni "per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda" (art.1, primo comma), laddove il secondo comma costituisce, al contrario, una delimitazione dell'ambito di applicazione della disciplina del primo comma: è infatti testualmente previsto che, se alla fattispecie base, punita con la sola pena pecuniaria, è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa o congiunta, la stessa debba intendersi quale figura autonoma di reato e pertanto, come tale, va esclusa dal novero delle fattispecie per cui opera il provvedimento abrogativo, che si applica esclusivamente per la fattispecie base.

Non può infatti ritenersi condivisibile la tesi propugnata dalla difesa, secondo la quale la recidiva andrebbe comunque esclusa in ragione del fatto che, essendo stati depenalizzati i reati di contrabbando per i quali i due imputati avevano riportato precedenti condanne specifiche e sulla base dei quali era stata ritenuta la recidiva contestata, sarebbe venuta meno la qualità di illeciti penali dei fatti che avevano determinato la contestazione della recidiva: così opinando sarebbe esclusa, secondo i ricorrenti, la configurabilità del reato sub judice, il quale, proprio perché depurato dalla recidiva, posto che i precedenti specifici, che ne avevano legittimato la contestazione, hanno perso la natura di crimini seriali, essendo stati trasformati anch'essi in illeciti amministrativi, non potrebbe considerarsi sottratto alla disciplina della depenalizzazione.

Deve essere al contrario chiarito che la speciale disciplina della recidiva, proprio perché configurante un reato autonomo, resta insensibile ai fatto che il reato pregiudicante sia stato oggetto di "abolitio criminis", non venendo intaccata dalla depenalizzazione delle condotte relative a contrabbando di quantitativi inferiori ai dieci chilogrammi l'esistenza di precedenti condanne in materia di contrabbando coperte dall'autorità della cosa giudicata, la quale esclude l'applicabilità dell'articolo 2 del codice penale.

A conferma di ciò, quanto ai fatti di reato riconducibili alle ipotesi aggravate, occorre sottolineare, come condivisibilrnente osservato da questa Corte, che "l'esplicita precisazione contenuta nell'art. 1, comma 2, ultima parte, d.

Igs. n. 8 del 2016, è coerente con la disposizione di cui all'art. art. 5 stesso decreto che, nel dettare, proprio in tema di recidiva, una disposizione del coordinamento volta a specificare che «quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato», espressamente conferma l'esclusione dalla depenalizzazione delle fattispecie originariamente configurate quali ipotesi aggravate che contengono la previsione della pena detentiva" (così Sez. 3, Sentenza n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645).La pluralità dei precedenti penali specifici in capo ad entrambi i prevenuti, non fatti oggetto di alcuna doglianza da parte della difesa, determina pertanto, indipendentemente dal quantitativo di TLE detenuto, la rilevanza penale della condotta in contestazione.

Al conseguente rigetto dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 1.12.2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Noia che ha dichiarato Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 291 bis primo comma d.P.R. 43/1973 per aver detenuto, secondo quanto accertato in data 6.3.2017, in concorso fra loro oltre 13 chili di tabacchi lavorati esteri, condannandoli alla pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulla recidiva specifica ed infraquinquennale applicata ad entrambi, di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 50.000,00 di multa. 2. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contestano, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la detenzione concorsuale del quantitativo dei T.L.E. indicato in imputazione, essendo invece risultato all'esito della perquisizione dei rispettivi appartamenti, nonché di un locale seminterrato, che si fosse proceduto al sequestro di 7 chili della suddetta merce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di 6,4 chili della medesima sostanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: sostengono pertanto che ognuno avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere del singolo quantitativo di pertinenza che, in quanto inferiore ai 10 kg, escludeva la rilevanza penale della condotta in conformità a quanto disposto dal d. kis. 8/2016 che ha trasformato tale condotta in illecito amministrativo. Rilevano che in ogni caso non avrebbe potuto essere loro applicata la recidiva non avendo più commesso successivamente all'entrata in vigore delle norme sulla depenalizzazione alcuna condotta inerente al contrabbando dei T.L.E. ed applicandosi la nuova e più severa nozione di recidiva esclusivamente agli illeciti perfezionatisi nella vigenza della nuova normativa [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO Il ricorso non può essere ritenuto meritevole di accoglimento. Va invero rilevato che, al di là della contestazione della detenzione concorsuale dei 13,8 kg di TLE ai due imputati risultante dal rinvenimento del suddetto quantitativo all'interno, pur risiedendo ognuno in un'autonoma abitazione, di un seminterrato ritenuto di uso comune possedendone entrambi le chiavi, i giudici di merito hanno correttamente escluso, anche considerando la detenzione separata di 7 chilogrammi da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della restante porzione da parte del figlio Ciro, che i reati ascritti ai due prevenuti potessero considerarsi depenalizzati a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. 8/2016 che attiene alle condotte di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi inferiori ai 10 chilogrammi. E ciò in quanto la fattispecie aggravata di recidiva nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 296, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, configurandosi come fattispecie autonoma di reato per cui è prevista la pena detentiva (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 05/11/2020, Liccardo, Rv. 281300). Ed invero muovendo dalla corretta esegesi dell'art.1, secondo comma D.Lgs. 8/2016 che esclude la applicabilità della abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, ne consegue che la disposta abrogazione è applicabile solo alle violazioni "per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda" (art.1, primo comma), laddove il secondo comma costituisce, al contrario, una delimitazione dell'ambito di applicazione della disciplina del primo comma: è infatti testualmente previsto che, se alla fattispecie base, punita con la sola pena pecuniaria, è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa o congiunta, la stessa debba intendersi quale figura autonoma di reato e pertanto, come tale, va esclusa dal novero delle fattispecie per cui opera il provvedimento abrogativo, che si applica esclusivamente per la fattispecie base. Non può infatti ritenersi condivisibile la tesi propugnata dalla difesa, secondo la quale la recidiva andrebbe comunque esclusa in ragione del fatto che, essendo stati depenalizzati i reati di contrabbando per i quali i due imputati avevano riportato precedenti condanne specifiche e sulla base dei quali era stata ritenuta la recidiva contestata, sarebbe venuta meno la qualità di illeciti penali dei fatti che avevano determinato la contestazione della recidiva: così opinando sarebbe esclusa, secondo i ricorrenti, la configurabilità del reato sub judice, il quale, proprio perché depurato dalla recidiva, posto che i precedenti specifici, che ne avevano legittimato la contestazione, hanno perso la natura di crimini seriali, essendo stati trasformati anch'essi in illeciti amministrativi, non potrebbe considerarsi sottratto alla disciplina della depenalizzazione. Deve essere al contrario chiarito che la speciale disciplina della recidiva, proprio perché configurante un reato autonomo, resta insensibile ai fatto che il reato pregiudicante sia stato oggetto di "abolitio criminis", non venendo intaccata dalla depenalizzazione delle condotte relative a contrabbando di quantitativi inferiori ai dieci chilogrammi l'esistenza di precedenti condanne in materia di contrabbando coperte dall'autorità della cosa giudicata, la quale esclude l'applicabilità dell'articolo 2 del codice penale. A conferma di ciò, quanto ai fatti di reato riconducibili alle ipotesi aggravate, occorre sottolineare, come condivisibilrnente osservato da questa Corte, che "l'esplicita precisazione contenuta nell'art. 1, comma 2, ultima parte, d. Igs. n. 8 del 2016, è coerente con la disposizione di cui all'art. art. 5 stesso decreto che, nel dettare, proprio in tema di recidiva, una disposizione del coordinamento volta a specificare che «quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato», espressamente conferma l'esclusione dalla depenalizzazione delle fattispecie originariamente configurate quali ipotesi aggravate che contengono la previsione della pena detentiva" (così Sez. 3, Sentenza n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645).La pluralità dei precedenti penali specifici in capo ad entrambi i prevenuti, non fatti oggetto di alcuna doglianza da parte della difesa, determina pertanto, indipendentemente dal quantitativo di TLE detenuto, la rilevanza penale della condotta in contestazione. Al conseguente rigetto dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta i ricorsi e
Sentenza Cassazione n. 36008/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris