Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1782/2025
ECLI:EU:C:2025:746
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 2 ottobre 2025(
1
)
Causa C
‑
163/24
BX
contro
[OSCURATO:PERSONA] – Ministerul Finanţelor Publice,
Curtea de Apel Bucureşti
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
« Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Articolo 20, primo comma – Sistema di identificazione delle parcelle agricole – Efficacia delle procedure di gestione e di controllo – Norma (non) preordinata a conferire diritti ai singoli – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Articolo 68 – Obbligo per l’agricoltore di dichiarare le superfici e l’identificazione esatte della parcella coltivata e dei suoi confini – Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva – Eccezioni – Nozione di “informazioni effettivamente corrette” – Responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli dalla violazione del diritto dell’Unione – Violazione imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado – Assimilazione di una serie di semplici violazioni del diritto dell’Unione a una violazione manifesta».
I.
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (
2
)) verte, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 20, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (
3
), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune (in prosieguo: la «PAC») e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 (
4
) recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui [in particolare] al regolamento n. 1782/2003.
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, BX, un agricoltore rumeno, e, dall’altra, lo [OSCURATO:PERSONA] – Ministerul Finanţelor Publice (Stato rumeno – Ministero delle Finanze pubbliche), e la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in merito al sorgere della responsabilità di tale Stato membro a causa, in particolare, dell’inosservanza da parte di tale giudice, in quanto organo giurisdizionale di ultimo grado, dell’obbligo previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE.
3.
La presente causa invita, da un lato, la Corte a precisare i limiti della nozione di «norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli», esaminando se, e a quali condizioni, una norma giuridica che persegue indubbiamente uno scopo di interesse generale possa altresì tutelare gli interessi delle persone fisiche e giuridiche. Dall’altro, essa le offre l’occasione di fornire precisazioni per quanto riguarda il regime della responsabilità dello Stato membro per una violazione del diritto dell’Unione imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado, come sancito dalla Corte nella sua sentenza Köbler (
5
).
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Il regolamento
n.
1782/2003
4.
Ai sensi dei considerando 1, 2, da 11 a 14, 16 e 21 del regolamento n. 1782/2003:
«(1) È opportuno stabilire condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell’ambito dei vari regimi di sostegno al reddito nell’ambito della [PAC].
(2) Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l’attività agricole. Dette norme dovrebbero essere intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario.
(...)
(11) Al fine di rendere più utili ed efficaci i dispositivi di gestione e di controllo, occorre adattare il sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92(
6
) (…) in modo da includervi il regime di pagamento unico (…). Occorrerebbe prevedere altresì la possibilità di includervi successivamente altri regimi di aiuto.
(12) Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero predisporre un sistema unico per l’identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato.
(13) Le varie componenti del sistema integrato [di gestione e di controllo] sono finalizzate ad una gestione e ad un controllo più efficaci. (...)
(14) Data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati. In ciascuno Stato membro, il sistema integrato dovrebbe pertanto comprendere una banca dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, le domande di aiuto presentate dagli agricoltori, un sistema armonizzato di controllo e, nel regime di pagamento unico, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto.
(16) L’identificazione delle parcelle agricole è un elemento essenziale per la corretta applicazione dei regimi connessi alla superficie. L’esperienza ha messo in luce talune carenze dei metodi esistenti. È opportuno quindi provvedere alla creazione di un sistema di identificazione, con l’eventuale ausilio del telerilevamento.
(...)
(21) I regimi di sostegno della [PAC] prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso alla conservazione delle zone rurali. Per evitare qualsiasi attribuzione inefficiente dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti».
5.
L’articolo 17 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Campo di applicazione», al primo comma così dispone:
«Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo, in seguito denominato “sistema integrato”».
6.
L’articolo 18 del citato regolamento, intitolato «Elementi del sistema integrato», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
a) una banca dati informatizzata;
b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 21;
d) le domande di aiuto;
e) un sistema integrato di controllo;
f) un sistema unico di registrazione dell’identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto».
7.
L’articolo 19 del medesimo regolamento, intitolato «Banca di dati informatizzata», al paragrafo 1 così prevedeva:
«Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.
Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l’autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall’anno 2000 e, per gli aiuti concessi in virtù del titolo IV, capitolo 10 ter, a partire dal 1° maggio 1998».
8.
L’articolo 20 del regolamento 1782/2003, intitolato «Sistema di identificazione delle parcelle agricole», disponeva, al paragrafo 1, quanto segue:
«Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Vengono utilizzate tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000».
9.
L’articolo 21 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto», era così formulato:
«(1) Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto è costituito in modo da consentire l’accertamento dei diritti nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
2 Il sistema consente la consultazione diretta e immediata, tramite l’autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi ad almeno i tre precedenti anni civili e/o campagne di commercializzazione».
10.
L’articolo 22 del citato regolamento, intitolato «Domande di aiuto», così recitava:
«(1) Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso:
– tutte le parcelle agricole dell’azienda,
(...)
2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che le domande di aiuto debbano indicare soltanto gli elementi che cambiano rispetto all’anno precedente. [OSCURATO:PERSONA] membri distribuiscono moduli prestampati basati sulle superfici determinate nell’anno precedente e forniscono materiale grafico indicante l’ubicazione delle superfici stesse e, ove pertinente, il posizionamento degli alberi di olivo.
(...)».
2.
Il regolamento
n.
796/2004
11.
A termini dei considerando 11, 13, 17, 36, da 55 a 58 e 67 del regolamento n. 796/2004:
«(11) È opportuno disporre, a tutela degli interessi finanziari della Comunità, che i pagamenti previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 siano erogati solo previo accurato controllo dei criteri di ammissibilità
(...)
(13) Ai fini di un controllo efficace, qualunque tipo di uso della superficie e i regimi di aiuto corrispondenti devono essere dichiarati contemporaneamente. Si deve pertanto disporre che venga presentata un’unica domanda di aiuto comprendente le varie richieste di aiuto correlate in qualche modo alla superficie.
(...)
(17) Al fine di semplificare l’iter istruttorio della domanda e in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2 del regolamento [n. 1782/2003], si deve disporre, in questo contesto, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri forniscano agli aventi diritto quanto più possibile materiale prestampato.
(...)
(36) Come regola generale, i controlli in loco delle superfici devono comprendere due parti: la prima parte consiste nella verifica e nella misurazione delle parcelle agricole dichiarate sulla base di materiale grafico, fotografie aeree, ecc; la seconda parte consiste in un’ispezione fisica delle parcelle stesse, intesa a verificarne la dimensione reale nonché, secondo il regime di aiuto in questione, le colture dichiarate e la loro qualità. Ove necessario, si deve procedere alle opportune misurazioni. Le ispezioni fisiche sul terreno possono essere effettuate sulla base di un campione.
(...)
(55) Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità, è necessario adottare idonee misure contro le irregolarità e le frodi. Occorrono disposizioni distinte per i casi di irregolarità riscontrati in merito ai criteri di ammissibilità ai vari regimi di aiuto in questione.
(56) Il sistema di riduzioni e di esclusioni previsto dal regolamento [n. 1782/2003] in relazione agli obblighi di condizionalità è tuttavia preordinato ad un fine diverso, cioè quello di incoraggiare gli agricoltori a rispettare la normativa vigente nei vari settori della condizionalità.
(57) È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto del principio della proporzionalità e, in riferimento ai criteri di ammissibilità, dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali e naturali. Nel contesto degli obblighi di condizionalità, le riduzioni e le esclusioni possono essere applicate soltanto se l’agricoltore ha agito deliberatamente o per negligenza. Le riduzioni e le esclusioni devono essere graduate secondo la gravità dell’irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto per un periodo determinato. In riferimento ai criteri di ammissibilità, esse devono tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto.
(58) In relazione alle domande di aiuto per superficie, le irregolarità riguardano in genere una parte delle superfici. Le dichiarazioni eccessive con riguardo a determinate parcelle possono essere compensate con le dichiarazioni insufficienti relative ad altre parcelle dello stesso gruppo di colture. Occorre prevedere che, entro un certo margine di tolleranza, le domande di aiuto siano semplicemente adeguate alla superficie effettivamente determinata e che le riduzioni si applichino soltanto quando detto margine è superato.
(...)
(67) In via generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni con riguardo ai criteri di ammissibilità se l’agricoltore ha fornito informazioni fattualmente corrette o può comunque dimostrare di essere esente da colpa».
12.
L’articolo 2 del regolamento n. 796/2004, intitolato «Definizioni», precisava quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
22) “superficie determinata”: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata ad un numero corrispondente di diritti all’aiuto;
(...)
25) “sistema d’informazione geografica” (di seguito: “SIG”): le tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica di cui all’articolo 20 del regolamento [n. 1782/2003];
(...)
27) “materiale grafico”: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli [OSCURATO:PERSONA] membri;
(...)».
13.
L’articolo 6 del regolamento n. 796/2004, intitolato «Identificazione delle parcelle agricole», al paragrafo 1 era redatto nei seguenti termini:
«Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 20 del regolamento [n. 1782/2003] è praticato a livello delle parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l’appezzamento, in modo da garantire un’identificazione unica di ciascuna parcella di riferimento.
[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che la domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti indicati dall’autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola. Il SIG è praticato sulla base di un sistema geodetico nazionale».
14.
Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 796/2004, intitolato «Contenuto della domanda unica»:
«(1) La domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, in particolare:
(...)
d) gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, l’uso e l’indicazione se si tratta o meno di una parcella irrigua;
(...)
3. Ai fini dell’identificazione di tutte le parcelle agricole dell’azienda ai sensi del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestampati distribuiti agli agricoltori a norma dell’articolo 22, paragrafo 2 del regolamento [n. 1782/2003] recano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita agli effetti del regime di pagamento unico. Inoltre, il materiale grafico fornito all’agricoltore ai sensi della stessa disposizione indica i confini delle parcelle di riferimento e la loro identificazione unica, mentre l’agricoltore indica l’ubicazione di ciascuna parcella agricola.
(...)
4. Al momento della presentazione della domanda, l’agricoltore corregge il modulo prestampato di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 46 del regolamento [n. 1782/2003], oppure qualora il modulo prestampato contenga informazioni errate.
Se la correzione riguarda le dimensioni della superficie, l’agricoltore indica la reale dimensione della superficie (...)».
15.
L’articolo 15 del regolamento n. 796/2004, intitolato «Modifiche della domanda unica», stabiliva, al paragrafo 3, quanto segue:
«Se l’autorità competente ha già informato l’agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano irregolarità».
16.
L’articolo 18 di tale regolamento, intitolato «Semplificazione delle procedure», al paragrafo 1, lettera c), era così formulato:
Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento e nel regolamento [n. 1782/2003], gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono autorizzare o richiedere che le comunicazioni di qualsiasi tipo effettuate nel quadro del presente regolamento, dall’agricoltore alle autorità competenti e viceversa, vengano trasmesse per via elettronica. In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure atte a garantire che:
(...)
c) i dati trasmessi siano attendibili ai fini della corretta gestione del regime di aiuto in questione; ove si utilizzino i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, la banca stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione».
17.
Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 796/2004, intitolato «Correzione di errori palesi»:
«Fatti salvi gli articoli da 11 a 18, una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente».
18.
L’articolo 22 del citato regolamento, intitolato «Revoca delle domande di aiuto», così dispone:
«(1) Una domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.
(...)
2 Le revoche di cui al paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima».
19.
L’articolo 24 di detto regolamento, intitolato «Verifiche incrociate», al paragrafo 1, lettera c), era così formulato:
«I controlli amministrativi di cui all’articolo 23 del regolamento [n. 1782/2003] consentono la rilevazione delle irregolarità, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, comprese le verifiche incrociate:
(...)
c) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nell’apposito sistema di identificazione, onde accertare l’ammissibilità delle superfici in quanto tali».
20.
Ai sensi dell’articolo 30 del regolamento n. 796/2004, dal titolo «Determinazione delle superfici»:
«(1) La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali (…).
(...)
4 L’ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari».
21.
L’articolo 51 di detto regolamento, intitolato «Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva», disponeva, al paragrafo 1, quanto segue:
«Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10
quater
del titolo IV del regolamento [n. 1782/2003], sia superiore alla superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, da cui è sottratta due volte l’eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari ma inferiore al 20% della superficie determinata».
Se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi».
22.
L’articolo 68 del regolamento n. 796/2003, intitolato «Eccezioni all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni», ai paragrafi 1 e 2, secondo comma, così disponeva:
«(1) Le riduzioni ed esclusioni di cui al capitolo I non si applicano quando l’agricoltore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è esente da colpe.
2 (...)
Una volta fornite dall’agricoltore, le informazioni di cui al primo comma hanno per effetto l’adeguamento della domanda alla situazione reale».
3.
Il regolamento
(CE)
n.
1973/2004
23.
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 (
7
) conteneva un articolo 138, intitolato «Riduzioni ed esclusioni relative alle condizioni di ammissibilità», che al suo paragrafo 1 era così formulato:
«Tranne i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui all’articolo 72 del regolamento [n. 796/2004], qualora, a seguito di un controllo amministrativo o sul posto, si constati che la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, ai sensi dell’articolo 2, punto 22, del regolamento [n. 796/2004], è superiore al 3% ma non superiore al 30% della superficie determinata, l’importo da concedere nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie è decurtato, per l’anno in causa, del doppio della differenza rilevata.
Se tale differenza è superiore al 30% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per l’anno in causa.
(...)».
B.
Diritto rumeno
24.
L’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți direct și plăți naționale direct complementare, care se acordă în agricoltură începând cu anul 2007, și pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricoltură (decreto legge del governo n. 125/2006 per l’approvazione dei regimi di pagamento diretto e di pagamento diretto nazionale complementare, concessi nel settore dell’agricoltura a partire dal 2007, e per la modifica dell’articolo 2 della legge n. 36/1991 sulle società agricole e altre forme di associazioni agricole), del 21 dicembre 2006 (in prosieguo: il «decreto legge n. 125/2006» (
8
), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, al suo articolo 3, paragrafo 1, lettera g), stabiliva che:
Ai fini del presente decreto legge, i seguenti termini sono definiti come segue (…)
(...)
g) Sistema di identificazione delle parcelle agricole — componente del sistema integrato di gestione e di controllo che comprende applicazioni informatiche basate su ortofoto, mappe, estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate devono essere basate su un sistema informatizzato di informazione geografica che consenta l’identificazione unica di ciascun blocco fisico, comprendente preferibilmente ortoimmagini aeree o satellitari, con regole omogenee che garantiscano una precisione almeno uguale a quella della cartografia in scala 1:10 000 e che consentano l’identificazione all’interno dei blocchi fisici delle parcelle agricole nelle domande di aiuto. Le superfici registrate nel sistema di identificazione delle parcelle costituiscono il riferimento per il processo di controllo e per l’esecuzione dei pagamenti».
25.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del decreto legge n. 125/2006 prevedeva:
«Per beneficiare dei pagamenti nell’ambito dei regimi di pagamento unico per superficie, i richiedenti devono essere iscritti nel registro degli agricoltori gestito dall’Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (Agenzia per i pagamenti e gli interventi a favore dell’agricoltura) [(in prosieguo: l’“APIA”)], presentare domanda di pagamento entro i termini e rispettare le seguenti condizioni generali:
(...)
b) dichiarare tutte le parcelle agricole;
c) fornire, pena l’applicazione di sanzioni penali, dati reali, completi e pienamente validi nel modulo della domanda di pagamento unico per superficie e nei documenti allegati, ivi compreso l’elenco delle superfici».
III.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
26.
Il 14 maggio 2007 BX, un agricoltore rumeno, ha depositato presso l’APIA – Centrul Județean Argeș (APIA — Circoscrizione di Argeș, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«APIA di Argeș») una domanda, per l’anno 2007, a titolo dei regimi di pagamento unico per superficie e delle zone agricole svantaggiate. Tale domanda indicava una superficie agricola totale di 264,71 ettari (ha), composta da più parcelle, di cui BX aveva determinato e identificato le rispettive superfici mediante carte topografiche fornite dall’APIA di Argeș. Tra tali parcelle figurava una superficie di 129,09 ha in località Rucăr ([OSCURATO:PERSONA]).
27.
Il 20 ottobre 2007, dopo aver constatato, a seguito di un controllo amministrativo, che anche altre persone si erano candidate per talune superfici dichiarate da BX, l’APIA di Argeș ha chiesto chiarimenti al riguardo.
28.
Il 28 novembre 2007 BX e i rappresentanti di tali altre persone interessate hanno stabilito le superfici coltivate da ciascuno degli agricoltori e hanno, in particolare, precisato che, rispetto alla località di Rucăr, BX utilizzava solo 45 ha sui 129,09 ettari che aveva dichiarato nella sua domanda iniziale.
29.
In pari data, BX ha depositato il modulo M.1.1, intitolato «Modifica della dichiarazione di superficie» (in prosieguo: il «modulo M.1.1») all’APIA di Argeș, al fine di correggere la superficie dichiarata nella sua domanda iniziale, dichiarando, per la località di Rucăr, una superficie di 45 ha invece di 129,09 ha. Egli ha altresì presentato una dichiarazione manoscritta che spiegava che la differenza tra la sua dichiarazione iniziale e quella modificata derivava, da un lato, dall’errata individuazione dei confini della montagna di Găinațu Mic nel massiccio Iezer-Păpușa ([OSCURATO:PERSONA]), a causa dell’assenza di riferimenti sulle carte topografiche messe a sua disposizione dall’APIA di Argeș e, dall’altro, dalla differenza tra la superficie indicata nel contratto di locazione (vale a dire 210 ha), che era inferiore alla superficie dell’alpeggio effettivamente sfruttata, e la somma delle superfici dei due blocchi fisici costituenti tale montagna (
9
).
30.
Con nota presentata all’APIA di Argeș e registrata il 15 maggio 2008, BX ha indicato a quest’ultima che essa avrebbe dovuto revocare il modulo M.1.1, dato che il ritiro della superficie di 84,09 ha mediante tale modulo sarebbe stato effettuato erroneamente poiché, al momento del deposito di tale formulario, BX non era a conoscenza del fatto che il confine della località di Rucăr era stato iscritto in modo scorretto nelle carte topografiche dell’APIA di Argeș, circostanza che egli ha scoperto solo più tardi, ossia all’inizio del mese di maggio 2008.
31.
Con decisione del 28 maggio 2008, l’APIA di Argeș ha ritenuto che BX avesse reso una dichiarazione iniziale di superficie superiore del 46,56% alla realtà e, di conseguenza, ha respinto la sua domanda di pagamento sulla base dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento n. 1973/2004.
32.
BX ha adito il Tribunalul București (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «TGI di [OSCURATO:PERSONA]») con un ricorso diretto ad ottenere, in particolare, l’annullamento di tale decisione e la condanna dell’APIA di Argeș a versargli la somma di EUR 697 391 a titolo di risarcimento del danno che egli ritiene di aver subito a causa dell’illegittimo rigetto della sua domanda di aiuto per l’anno 2007. A suo avviso, la dichiarazione eccessiva contestata sarebbe in realtà ascrivibile all’APIA di Argeș che gli avrebbe fornito carte topografiche insufficientemente precise e non conformi ai requisiti previsti all’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003, circostanza che esso dichiarava di poter provare con documenti, testimoni e un estratto topografico. Di conseguenza, essendo «esente da colpe», non avrebbe dovuto essergli applicata alcuna riduzione o esclusione del beneficio dell’aiuto, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004. Con sentenza del 20 gennaio 2011, il TGI di [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto tale ricorso (
10
).
33.
BX ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], giudice di ultimo grado. Nell’ambito di tale impugnazione, come risulta dalla decisione di rinvio, BX ha presentato una domanda di rinvio alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE ai fini di una pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 796/2004. In udienza di discussione, BX ha precisato che detta impugnazione conteneva anche una domanda di adire la Corte ai fini di una pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003.
34.
Con ordinanza del 2 aprile 2012, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha, anzitutto, respinto detta domanda, con la motivazione che gli addotti da BX «non necessitavano» di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.
35.
Con decisione del 9 aprile 2012, detto giudice ha poi respinto l’impugnazione di BX in quanto infondata. Esso ha infatti ritenuto che la decisione del 28 maggio 2008 dell’APIA di Argeș fosse giustificata alla luce dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento n. 1973/2004, in quanto BX aveva dichiarato in eccesso la superficie che utilizzava, con una dichiarazione eccessiva superiore del 30%. Con il deposito del modulo M.1.1, al fine di rettificare la sua dichiarazione iniziale, BX avrebbe ammesso che l’errore si trovava nella sua dichiarazione iniziale e non in quella del rappresentante dal quale il richiedente aveva preso in locazione il terreno. Peraltro, sia la dichiarazione iniziale sia quella che modifica la superficie sarebbero state effettuate sulla base delle stesse carte dell’APIA di Argeș, cosicché la giustificazione della dichiarazione eccessiva sulla base di errori in tali carte non era fondata.
36.
Lo stesso giudice ha altresì ritenuto che incombesse a colui che sfrutta una parcella menzionarne la superficie effettiva nella domanda pagamenti diretti per superficie, senza fare affidamento sulla superficie indicata sui titoli di proprietà di tale particella. L’inesattezza delle carte topografiche dell’APIA di Argeș non può quindi giustificare la sopravvalutazione effettuata da BX delle superfici che utilizzava, tenuto conto, in particolare, dell’obbligo previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’OUG n. 125/2006 di iscrivere, a pena di sanzioni penali, dati veritieri, completi e pienamente validi nel modulo di tale domanda.
37.
Inoltre, poiché sia la dichiarazione iniziale sia il modulo M.1.1. sono stati presentati sulla base delle stesse carte dell’APIA di Argeș, la dichiarazione eccessiva non può essere giustificata dagli errori che possono viziare tali carte. Dato che esse non contenevano elementi sufficienti a consentire una corretta identificazione delle superfici, BX avrebbe dovuto adottare misure supplementari per stabilire la superficie esatta che utilizzava al fine di evitare qualsiasi dichiarazione eccessiva. Secondo il medesimo giudice, le inesattezze nelle mappe dell’APIA di Argeș potevano portare ad un’errata identificazione delle superfici per quanto riguarda la loro ubicazione sulla carta, ma in nessun caso ad una dichiarazione eccessiva della superficie per una percentuale pari al 46,56%.
38.
Inoltre, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha considerato il modulo M.1.1 come un ritiro parziale di una superficie cui si applicava l’articolo 22 del regolamento n. 796/2004. Orbene, poiché BX ha presentato la sua domanda di ritiro dopo aver ricevuto la richiesta di chiarimenti dell’APIA di Argeș, l’articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento avrebbe ostato a che egli potesse essere esentato dall’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 51 di detto regolamento. Inoltre, l’interpretazione di BX secondo cui la sua nota del 15 maggio 2008 avrebbe avuto l’effetto di revocare la dichiarazione di ritiro del 28 novembre 2007 non può essere accolta. Infatti, lo stesso regolamento avrebbe consentito di revocare non già una domanda di ritiro di una parcella, ma soltanto il ritiro di superfici.
39.
Tale giudice ha anche ritenuto che la situazione di BX non rientrasse neppure nei casi di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004. Infatti, BX avrebbe inizialmente dichiarato una superficie totale di 264,71 ha, prima di sottrarvi una superficie di 84,09 ha, benché non vi fosse stato alcun cambiamento di situazione sul terreno. Egli non avrebbe quindi presentato informazioni effettivamente corrette.
40.
Ritenendo che il rigetto della domanda di risarcimento di BX derivasse non già dall’incapacità di dimostrare il danno materiale subìto, bensì dal rigetto dell’azione principale, detto giudice non ha infine considerato necessario raccogliere testimonianze. Allo stesso modo, poiché il TGI di [OSCURATO:PERSONA] ha accertato una dichiarazione eccessiva fondata sul ritiro di superfici da parte di BX, neppure un estratto topografico sembrava utile.
41.
L’8 aprile 2013 BX ha adito quest’ultimo giudice, stavolta con un ricorso diretto a far dichiarare la responsabilità dello Stato rumeno per i danni materiali e morali causati dalla violazione del diritto dell’Unione commessa dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione del 9 aprile 2012. lamentando che essa, da un lato, non aveva applicato, in particolare, l’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003 nonché l’articolo 68 del regolamento n. 796/2004 e, dall’altro, aveva violato l’articolo 267, terzo comma, TFUE, non ottemperando al suo obbligo di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale e omettendo di motivare il suo rifiuto di procedere a una siffatta adizione.
42.
Con sentenza del 1° luglio 2016 il TGI di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso di BX in quanto infondato.
43.
Tale giudice ha ritenuto che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 non conferisse ai singoli diritti la cui violazione potrebbe far sorgere la responsabilità dello Stato, dal momento che esso disciplinava le modalità di identificazione delle parcelle agricole, nonché le caratteristiche che devono presentare i piani e i documenti catastali utilizzati a tal fine, onde garantire condizioni comuni per i pagamenti diretti nell’ambito dei diversi regimi di aiuto rientranti nella PAC. A tal riguardo, il diritto all’informazione menzionato da BX, inteso come il diritto di avere accesso alle informazioni utili per ottenere l’aiuto richiesto e per identificare correttamente la parcella in questione, sarebbe un diritto generale che può essere riconosciuto dalla maggior parte delle disposizioni che stabiliscono condizioni relative al funzionamento di un meccanismo particolare.
44.
Per contro, secondo tale giudice, l’articolo 68 del regolamento n. 796/2004 creerebbe chiaramente diritti nei confronti dei singoli. Esso ne ha dedotto che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva violato tale disposizione, in primo luogo, non determinando il significato dei termini «informazioni effettivamente corrette», allorché non essi sono definiti nell’atto; in secondo luogo, concludendo che tale disposizione non si applicava a BX sulla base dei soli documenti all’origine della decisione dell’APIA di Argeș e, quindi, ignorando gli altri documenti prodotti da BX e, in terzo luogo, non concedendo a quest’ultimo neppure la possibilità di dimostrare con qualsiasi mezzo di prova di non essersi reso colpevole di dichiarazioni eccessive.
45.
Tuttavia, sulla base degli elementi menzionati ai punti 55 e 56 della sentenza Köbler, il TGI di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la violazione del diritto dell’Unione commessa dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] non avesse carattere manifesto tale da far sorgere la responsabilità dello Stato.
46.
A questo proposito, in primo luogo, per quanto riguarda il «grado di chiarezza e di precisione», il TGI di [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’articolo 68 del regolamento n. 796/2004 era chiaro nella parte in cui disciplina il diritto dell’agricoltore ad essere esentato dalla sanzione della riduzione dell’aiuto o dell’esclusione del diritto nelle due situazioni da esso menzionate e in quanto obbliga indirettamente il giudice dinanzi al quale viene invocata l’applicabilità di una delle due situazioni ad esaminare se tale motivo di difesa sia fondato o meno.
47.
In secondo luogo, per quanto riguarda la «scusabilità o l’inescusabilità» dell’errore di diritto, esso, nel diritto rumeno non può essere invocato in presenza di disposizioni di legge accessibili e prevedibili, il che include le disposizioni pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
nonché le sentenze pronunciate dalla Corte. Orbene, nel caso di specie, poiché l’articolo 68 di tale regolamento non è ancora stato oggetto di interpretazione da parte della Corte, l’incapacità della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] di interpretare correttamente tale disposizione non può costituire un errore inescusabile.
48.
In terzo luogo, per quanto riguarda la «posizione adottata da un’istituzione dell’Unione», il TGI di [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, certamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, a più riprese, che la normativa rumena non garantiva l’efficacia dei controlli amministrativi incrociati. In particolare, essa avrebbe sottolineato, nell’ambito della sua indagine n. AA/2008/24 (
11
), che un sistema cartografico errato conduce alla localizzazione spesso scorretta delle parcelle agricole da parte degli agricoltori, di modo che questi ultimi sono penalizzati o non ricevono i loro aiuti. Siffatte prese di posizione non possono tuttavia essere sufficienti per ritenere che un’istituzione dell’Unione abbia dimostrato il carattere manifesto della violazione del diritto dell’Unione. Infatti, per dimostrare tale carattere manifesto, la posizione adottata dovrebbe riferirsi all’applicazione della norma violata. Tuttavia, nel caso di specie, la presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riguardato l’applicazione dell’articolo 68 del regolamento n. 796/2004, bensì il modo in cui il sistema di localizzazione delle parcelle agricole era applicato dall’APIA di Argeș.
49.
In quarto luogo, per quanto riguarda il «carattere intenzionale della violazione», la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe violato il diritto dell’Unione in modo intenzionale o manifesto. Sebbene la Corte non abbia ancora avuto occasione di interpretare l’articolo 68 del regolamento n. 796/2004, tale Corte d’appello avrebbe esposto le ragioni per le quali riteneva, da un lato, che non fosse necessario ammettere le prove supplementari richieste da BX e, dall’altro, che tale articolo 68 non fosse applicabile al procedimento principale.
50.
In quinto e ultimo luogo, il TGI di [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’inosservanza dell’articolo 267, terzo comma, TFUE non può, di per sé, far sorgere la responsabilità dello Stato, poiché tale disposizione non conferisce diritti ai singoli. In ogni caso, nella sua ordinanza del 2 aprile 2012, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe, certo, limitata a giustificare il suo rifiuto di interrogare la Corte in merito all’interpretazione di detto articolo 68 constatando che gli elementi sollevati da BX «non necessitavano» di un’interpretazione della Corte, senza tuttavia specificare ulteriormente le ragioni che l’avevano condotta a una siffatta conclusione. Il TGI di [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia ritenuto che l’uso dell’espressione «non necessita» presupponesse che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 68 fossero ovvie, cosicché esse non necessitavano di un’analisi da parte della Corte.
51.
Sebbene una siffatta giustificazione non soddisfacesse i requisiti stabiliti dalla Corte nella sua sentenza Cilfit (
12
), il TGI di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, al termine di un confronto tra le circostanze della controversia principale e quelle della causa sfociata nella sentenza Köbler, che tale insufficienza di motivazione non può costituire una violazione manifesta del diritto dell’Unione. Infatti, se, in quest’ultima causa, un giudice avverso le cui decisioni non poteva proporsi un ricorso di diritto interno aveva ritirato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale e, successivamente, interpretato erroneamente la giurisprudenza della Corte, quest’ultima aveva deciso che la violazione del diritto dell’Unione non era né manifesta né sufficientemente grave da far sorgere la responsabilità dello Stato membro di cui trattasi. Pertanto, poiché non esisteva, nella presente causa, alcuna sentenza pertinente della Corte che interpretasse le disposizioni del diritto dell’Unione in questione, la violazione di tali disposizioni non può, a fortiori, essere considerata manifesta.
52.
BX ha interposto appello avverso la sentenza del 1° luglio 2016 pronunciata dal TGI di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA].
53.
Nell’ambito di tale appello, BX ha ribadito, anzitutto, che, contrariamente a quanto dichiarato dal TGI di [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 20, paragrafo l, del regolamento n. 1782/2003 conferisce diritti ai singoli, il che risulterebbe sia dalla giurisprudenza della Corte (
13
) sia dall’indagine n. AA/2008/24 della [OSCURATO:PERSONA], menzionata al paragrafo 49 delle presenti conclusioni. Pertanto, una violazione di tale disposizione potrebbe comportare il sorgere della responsabilità per colpa dell’istituzione e la sua condanna a risarcire il danno cagionato, conformemente all’articolo 41, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). BX fa poi valere che, travisando il significato evidente dell’articolo 68 del regolamento n. 796/2004 e gli obblighi che tale disposizione impone, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il suo diritto a un equo processo alla luce degli articoli da 47 a 52 della Carta. La violazione dei suoi diritti della difesa dimostrerebbe il carattere intenzionale dell’infrazione. Il rifiuto di adire in via pregiudiziale la Corte, pur avendo egli chiesto un siffatto rinvio, corroborerebbe tale conclusione, dato che la motivazione di detto rifiuto era deliberatamente equivoca al fine di impedire a un giudice di controllare la fondatezza e la legittimità di tale motivazione. Infine, BX ha ritenuto che la constatazione di una violazione manifesta dell’obbligo enunciato all’articolo 267, terzo comma, TFUE non possa essere riservata all’ipotesi secondo cui un giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso di diritto interno disattenda una sentenza pregiudiziale interpretativa della Corte. In mancanza di una siffatta sentenza della Corte, non sarebbe necessario esaminare i criteri di cui al punto 55 della sentenza Köbler.
54.
Al fine di statuire sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario interrogare la Corte per chiarire se, in primo luogo, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 conferisca diritti specifici ai singoli; in secondo luogo, se la nozione di «informazioni effettivamente corrette», ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, includa al contempo la corretta dichiarazione delle superfici da parte dell’agricoltore e la corretta identificazione della parcella coltivata e, in terzo luogo, se, nelle circostanze del procedimento principale, il fatto che essa non l’abbia investita di una questione pregiudiziale sull’interpretazione di tale articolo 68 costituisca una violazione manifesta del diritto dell’Unione tale da far sorgere la responsabilità dello Stato rumeno.
55.
In tale contesto, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«(1) Se l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento [n. 1782/2003] costituisca una norma dell’Unione europea che conferisce diritti concreti ai singoli, la cui violazione possa far sorgere la responsabilità dello Stato a causa di una decisione di un giudice nazionale di ultimo grado.
2) Se la nozione di “informazioni effettivamente corrette” prevista all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento [n. 796/2004], debba essere interpretata nel senso che comprende sia la corretta dichiarazione delle superfici da parte dell’agricoltore, sia la corretta identificazione della parcella utilizzata e dei suoi confini.
3 Se, nelle circostanze di causa, l’omesso rinvio da parte del giudice nazionale di ultimo grado alla Corte […] per l’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento n. 796/[2004] costituisca una violazione manifesta e sufficientemente grave da comportare la responsabilità dello Stato per i danni che si presume siano stati cagionati dalla sentenza di tale giudice».
56.
Il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. Le medesime parti hanno inoltre presentato osservazioni orali all’udienza di discussione tenutasi il 20 maggio 2025.
IV.
Analisi
A.
Osservazioni preliminari
57.
In via preliminare, ricordo che la presente causa riguarda la situazione in cui BX, un agricoltore richiedente l’aiuto per superficie, ha stimato in eccesso la superficie agricola per la quale aveva chiesto tale aiuto, laddove le carte topografiche messe a disposizione dall’autorità nazionale competente, sulla base delle quali aveva individuato la superficie agricola in questione, non erano sufficientemente precise da consentire l’individuazione dei confini del terreno coltivato. In tali circostanze, detto agricoltore che, a seguito della dichiarazione eccessiva di superficie, è stato escluso dal beneficio dell’aiuto con decisione di tale autorità, ha fatto valere che non si trattava di una «dichiarazione eccessiva» effettuata intenzionalmente, bensì di un’errata identificazione dei confini del terreno utilizzato a causa delle inesattezze contenute in tali carte, che non erano conformi alle condizioni previste all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, e che, pertanto, la sua domanda di aiuto conteneva «informazioni effettivamente corrette», o, per lo meno, era «esente da colpe», il che implicava, in forza dell’articolo 68 del regolamento n. 796/2004, che le esclusioni dal beneficio del versamento dell’aiuto non dovevano applicarsi.
58.
Il problema giuridico che si trova al centro del procedimento principale verte quindi sul risarcimento del danno che BX avrebbe asseritamente subìto a causa della decisione della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale, statuendo in ultima istanza, ha, da un lato, respinto la sua impugnazione avverso la sentenza del TGI di [OSCURATO:PERSONA], con la quale tale giudice non ha riconosciuto il suo diritto all’aiuto a causa della dichiarazione eccessiva della superficie per la quale aveva chiesto l’aiuto e, dall’altro, ha rifiutato di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. Pertanto, a seguito della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], BX ha adito il TGI di [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso diretto a far dichiarare la responsabilità dello Stato rumeno per la violazione del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 68 del regolamento n. 796/2004, nonché dell’obbligo per un giudice di ultima grado di proporre un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. Poiché tale ricorso è stato dichiarato infondato dal TGI di [OSCURATO:PERSONA], BX ha interposto appello dinanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA].
59.
In tali circostanze, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], che deve stabilire se essa avrebbe dovuto proporre un rinvio pregiudiziale nella sua qualità di giudice di ultimo grado, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali.
B.
Sulla prima questione pregiudiziale
60.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 costituisca una disposizione preordinata a conferire diritti ai singoli la cui violazione potrebbe far sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato.
61.
Ricordo che il TGI di [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del procedimento principale, ha dichiarato che la violazione dell’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento non poteva far sorgere la responsabilità dello Stato rumeno, dal momento che tale disposizione non conferiva diritti ai singoli (
14
). Da parte sua, BX contesta tale conclusione facendo riferimento a decisioni della [OSCURATO:PERSONA] pronunciate nel corso degli anni 2010 e 2011 (
15
). Più precisamente, detta conclusione sarebbe contraria all’indagine n. AA/2008/24 della [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe indicato che un sistema cartografico errato non svolge il suo ruolo consistente nel garantire l’efficacia delle verifiche amministrative incrociate (interesse generale), e inoltre conduce ad una localizzazione spesso scorretta delle parcelle agricole nel sistema di identificazione di esse da parte degli agricoltori, i quali finiscono così per essere penalizzati o non ricevere i loro aiuti/essere indennizzati per le loro spese, «il che mette in gioco anche l’interesse particolare di ciascun agricoltore». Pertanto, in un contesto del genere, l’articolo 20 di detto regolamento rivestirebbe una dimensione istituzionale, vale a dire quella di garantire l’efficacia delle procedure di gestione e di controllo nell’ambito della PAC. Tuttavia, ciò non escluderebbe automaticamente la possibilità che questa stessa disposizione conferisca diritti ai singoli e, in particolare, quello di essere informato mediante carte topografiche precise, in quanto l’inosservanza di tale condizione connessa alla precisione delle carte può privare l’agricoltore di informazioni utili nel processo di ottenimento dell’aiuto e incidere direttamente sulla possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario.
62.
In proposito, ricordo, anzitutto, che, per quanto attiene all’insorgere della responsabilità di uno Stato per i danni arrecati ai singoli dalle violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili, la Corte ha reiteratamente dichiarato che ai singoli lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire, in primo luogo, che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli; in secondo luogo, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e, in terzo luogo, che esista un nesso causale diretto tra tale violazione dell’obbligo incombente allo Stato membro e il danno subìto da tali singoli (
16
).
63.
Più precisamente, per quanto riguarda la prima condizione, oggetto della prima questione pregiudiziale, la Corte ha già dichiarato che diritti conferiti ai singoli sorgono non solo nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione
espressamente li attribuiscono
, ma anche in relazione
agli obblighi positivi o negativi
che le medesime impongono in maniera ben definita sia ai singoli sia gli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle istituzioni dell’Unione (
17
). La violazione di siffatti obblighi positivi o negativi, da parte di uno Stato membro, è suscettibile di ostacolare l’esercizio, da parte dei soggetti interessati, dei diritti che sono loro implicitamente conferiti in virtù delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui trattasi e che detti soggetti devono poter far valere a livello nazionale, ed è dunque suscettibile di alterare la situazione giuridica che le disposizioni suddette mirano a creare per tali soggetti. Pertanto, la piena efficacia di tali norme del diritto dell’Unione e la tutela dei diritti che esse sono preordinate a conferire esigono che i singoli abbiano la possibilità di ottenere un risarcimento, e ciò indipendentemente dal fatto che le disposizioni di cui trattasi abbiano effetto diretto, dato che tale qualità non è né necessaria né sufficiente di per sé affinché sia soddisfatta la prima delle tre condizioni ricordate al paragrafo 63 delle presenti conclusioni (
18
).
64.
È alla luce di tali principi che occorre esaminare se l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce le norme relative alla costituzione del sistema di identificazione delle parcelle agricole facenti parte delle norme comuni in materia di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito rientranti nella PAC, sia preordinato a conferire diritti ai singoli, e in particolare ai richiedenti l’aiuto, che consentano loro di proporre un ricorso per il risarcimento del danno causato dalla mancanza di precisione delle carte topografiche dell’APIA (
19
).
65.
Per le ragioni che seguono considero che non si possa ritenere che tale disposizione conferisca diritti specifici ai richiedenti l’aiuto o miri, al limite, a creare una situazione giuridica applicabile a questi ultimi, né esplicitamente né implicitamente.
66.
Infatti, in primo luogo, osservo che dal tenore letterale dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 non risulta che quest’ultimo miri a conferire diritti ai richiedenti l’aiuto. Infatti, tale disposizione, che rientra nel titolo II di detto regolamento, intitolato «Disposizioni generali», e, più precisamente, nel suo Capitolo 4, rubricato «Sistema integrato di gestione e di controllo», è di natura puramente tecnica in quanto prevede che tale sistema di identificazione delle parcelle agricole sia «costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici». Tale disposizione definisce le tecniche utilizzate per la predisposizione di tale sistema precisando che «[v]engono utilizzate tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000».
67.
Ne consegue, da un lato, che la formulazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento non contiene alcun riferimento ai singoli, né, a fortiori, ai richiedenti aiuti, cosicché essa non opera alcuna «[attribuzione espressa]» di diritti, ai sensi della giurisprudenza della Corte citata al paragrafo 64 delle presenti conclusioni. Dall’altro lato, tale disposizione pone a carico delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri responsabili del controllo dei pagamenti diretti agli agricoltori un «obbligo positivo» di utilizzare sistemi di identificazione delle parcelle agricole mediante, in particolare, carte topografiche che presentino un livello minimo di precisione. Orbene, dal tenore letterale di detta disposizione non risulta che tale «obbligo positivo» faccia sorgere diritti a favore dei singoli, ai sensi della medesima giurisprudenza della Corte. Infatti, la disposizione stessa non contiene alcuna indicazione secondo cui l’utilizzo delle carte topografiche dovrebbe creare un beneficio per i privati e, in particolare, per gli agricoltori che chiedono un aiuto.
68.
In secondo luogo, tale constatazione deriva anche dall’interpretazione contestuale e teleologica dell’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003.
69.
A tal riguardo ricordo che, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, di tale regolamento, «[c]iascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo», denominato «sistema integrato», che, conformemente al secondo e al terzo comma di tale disposizione, si applica a diversi regimi di sostegno nell’ambito della PAC (
20
), nonché al controllo delle norme previste dalle disposizioni generali del citato regolamento (
21
). L’obiettivo generale perseguito da tale sistema integrato, secondo i considerando 11 e 13 di detto regolamento, è quello di «rendere più utili ed efficaci i dispositivi di gestione e di controllo».
70.
In tale contesto, in forza dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, letto alla luce del suo considerando 13, il sistema integrato di gestione comprende una serie di elementi che, congiuntamente, «sono finalizzat[i] ad una gestione e ad un controllo più efficaci». Tra tali elementi figura, alla lettera b), il «sistema di identificazione delle parcelle agricole» (in prosieguo: il «SIPA»), di cui all’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003. Pertanto, il SIPA è solo una delle componenti del sistema integrato e non può essere analizzato in modo autonomo, senza tener conto degli obiettivi più generali perseguiti con l’istituzione del sistema integrato. Infatti, conformemente al considerando 14 di tale regolamento, il SIPA contribuisce, al pari degli altri elementi del sistema integrato — ossia la banca dati informatizzata, le domande di aiuto degli agricoltori, il sistema armonizzato di controllo e, per nel regime di pagamento unico, il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto — a migliorare l’efficacia delle procedure di gestione e di controllo, data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare. In particolare, secondo il considerando 16 di detto regolamento, l’identificazione delle parcelle agricole, se del caso, mediante la tecnica di telerilevamento, «è un elemento essenziale per la corretta applicazione dei regimi connessi alla superficie», dato che «[l’]esperienza ha messo in luce talune carenze dei metodi esistenti [di identificazione] esistenti».
71.
Ne consegue che tale disposizione, al pari degli altri elementi che compongono il «sistema integrato» istituiti dal regolamento n. 1782/2003 (
22
), mira esclusivamente a migliorare l’efficacia del controllo garantendo che le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri possano verificare in modo efficace la conformità delle domande di aiuto ai requisiti del diritto dell’Unione. La finalità di una gestione e di un controllo efficaci dei pagamenti diretti si fonda proprio sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione (
23
). In tale prospettiva, le carte topografiche, non essendo sufficientemente precise, possono compromettere l’efficacia del controllo, creando così il rischio che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non individuino i pagamenti indebiti, il che rappresenta un rischio finanziario per il bilancio dell’Unione.
72.
Pertanto, tali disposizioni, benché potenzialmente utili per gli agricoltori (
24
), non sono state elaborate dal legislatore dell’Unione per agevolare questi ultimi nell’ambito delle loro domande di aiuto. Infatti, il livello di precisione delle carte topografiche che le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono utilizzare è determinato per garantire l’efficacia del controllo delle domande di aiuto, dato che il sistema integrato non funge da strumento di sostegno per gli agricoltori per quanto riguarda le loro domande. Un tale strumento è tuttavia previsto dal regolamento n. 1782/2003, vale a dire il «sistema di consulenza aziendale», istituito dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, «[destinato] agli agricoltori» (
25
).
73.
Inoltre, osservo che se un agricoltore può beneficiare dell’uso del «sistema integrato», tale utilità è, per sua stessa natura, inerente a qualsiasi sistema organizzativo, come il «sistema integrato», dato che nessun sistema sembra funzionare in modo autoreferenziale, per sé stesso: in ultima analisi, esso sfocia sempre in un’utilità per il cittadino. Tuttavia, tale utilità è del tutto indiretta e riflessa e non è sufficiente a «conferire diritti ai singoli» ai sensi della giurisprudenza della Corte (
26
). In caso contrario, qualsiasi disposizione di natura organizzativa dovrebbe essere considerata come conferente diritti ai singoli, il che sarebbe una reductio ad absurdum.
74.
In terzo e ultimo luogo, la natura puramente oggettiva e tecnica che riveste l’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003 appare ancora più evidente alla luce della genesi di tale disposizione. A questo proposito, osservo che il «sistema integrato di gestione e di controllo» è stato istituito per la prima volta dal regolamento (CEE) n. 3508/92 al fine, tra l’altro, di rafforzare l’efficacia e la redditività dei meccanismi di gestione e di controllo (considerando 3 di tale regolamento), utilizzando i mezzi tecnici e i metodi di gestione e di controllo appropriati data la complessità del tipo di sistema ed il cospicuo numero di domande di aiuto da trattare (considerando 5 di tale regolamento), includendo, a livello di ciascuno Stato membro, «una base di dati informatizzata, un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole, domande degli imprenditori, un sistema armonizzato di controllo e, nel settore della produzione animale, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali» (
27
) Inoltre, e ad ogni buon fine, constato che questa stessa concezione e finalità del SIPA sono state riprese dal regolamento (CE) n. 73/2009 (
28
), che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1782/2003, nonché dall’insieme dei regolamenti successivi a quest’ultimo (
29
).
75.
Di conseguenza, tenuto conto del suo tenore letterale, del suo contesto, del suo obiettivo e della sua genesi, l’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003 mira a disciplinare il metodo di identificazione delle parcelle agricole, in quanto elemento del sistema integrato di gestione e di controllo della legittimità dell’utilizzo dei fondi dell’Unione, contribuendo così alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e non è stato concepito come diretto a stabilire una norma del diritto dell’Unione che conferisce diritti ai singoli. Le sue disposizioni, che riguardano l’istituzione del sistema di identificazione delle parcelle agricole, elementi chiave del sistema integrato di gestione e di controllo, mirano a garantirne il buon funzionamento, permettendo così alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adempiere ai loro obblighi di gestione e di controllo efficaci delle domande di aiuto.
76.
Tale conclusione non può, a mio avviso, essere rimessa in discussione dalla revisione contabile AA/2008/24 effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], cui BX fa riferimento nella sua argomentazione per sottolineare l’erroneità della conclusione del TGI di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, tale audit ha consentito di concludere per l’esistenza di una lacuna nel sistema di identificazione delle parcelle agricole in [OSCURATO:PERSONA], che ha comportato rettifiche finanziarie. Tuttavia, un tale tipo di indagine, data la sua natura, non riguarda il rapporto tra l’Unione e la [OSCURATO:PERSONA], e mira esclusivamente a individuare i rischi finanziari per i fondi dell’Unione. Di conseguenza, da detto audit non si può dedurre che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che l’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003 tutelasse i diritti individuali degli agricoltori.
77.
Pertanto, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 non può essere interpretato nel senso che è preordinato a conferire diritti ai singoli e, in particolare, a coloro che richiedono pagamenti diretti.
C.
Sulla seconda questione pregiudiziale
78.
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «informazioni effettivamente corrette» contenuta in tale disposizione riguarda tanto la corretta dichiarazione delle superfici da parte dell’agricoltore quanto la corretta identificazione da parte di quest’ultimo della parcella coltivata e dei suoi confini.
79.
Ricordo che, nel caso di specie, la domanda di BX è stata esclusa dal beneficio dei pagamenti diretti sulla base dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento n. 1973/2004, tenuto conto del fatto che egli aveva presentato una dichiarazione iniziale di superficie superiore del 46,56% alla realtà (
30
). Quest’ultimo contesta di aver effettuato una tale dichiarazione in eccesso. Infatti, a suo avviso, la dichiarazione in eccesso addebitatagli sarebbe imputabile all’APIA di Argeș che gli avrebbe fornito carte topografiche insufficientemente precise e pertanto non conformi ai requisiti previsti all’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003. Di conseguenza, BX avrebbe fornito «informazioni effettivamente corrette» e, in ogni caso, sarebbe stato «esente da colpa», sicché non avrebbe dovuto essergli applicata alcuna riduzione o esclusione dell’aiuto, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004.
80.
In via preliminare, ricordo che l’articolo 68 di tale regolamento, il quale contiene le disposizioni relative alle eccezioni all’applicazione di riduzioni ed esclusioni ai pagamenti di aiuti di cui, in particolare, al capo I di quest’ultimo, dedicato alle constatazioni relative ai criteri di ammissibilità, prevede, al suo paragrafo 1, che le riduzioni e le esclusioni dal beneficio dei pagamenti non si applicano qualora l’agricoltore abbia presentato all’autorità competente «
informazioni effettivamente corrette
o quando possa
in altro modo
dimostrare che è esente da colpe» (
31
). In effetti, ai sensi del considerando 67 di detto regolamento, «[i]n via generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni con riguardo ai criteri di ammissibilità se l’agricoltore ha fornito informazioni fattualmente corrette o può comunque dimostrare di essere esente da colpa».
81.
A tal riguardo, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del medesimo regolamento rispetto ad informazioni legate ai criteri di ammissibilità, tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 12 di quest’ultimo, che disciplina il contenuto della «domanda unica» presentata dall’agricoltore(
32
), con la quale questi dichiara non solo la superficie che utilizza a fini agricoli, ma anche i suoi diritti all’aiuto (
33
). Così, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, la «domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, in particolare: [...] gli elementi atti a
identificare
tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro
superficie
espressa in ettari con due decimali, la loro
ubicazione
e, se del caso, l’uso e l’indicazione se si tratta o meno di una parcella irrigua». (
34
)
82.
Consegue quindi chiaramente dalla formulazione di quest’ultima disposizione che sia la «corretta dichiarazione delle superfici da parte dell’agricoltore», nella misura in cui si riferisce alla «superficie espressa in ettari con due decimali», sia la «corretta identificazione della parcella utilizzata e dei suoi confini», nella misura in cui si riferisce all’«identificazione delle parcelle agricole» e alla «loro ubicazione», costituiscono informazioni necessarie per decidere in merito all’ammissibilità all’aiuto. Questa conclusione è inoltre coerente con il concetto stesso di «identificazione» di una parcella agricola, che risiede esclusivamente nell’identificazione dei confini di una parcella e non già nella sua superficie, che, a sua volta, può essere determinata solo dopo l’identificazione precisa dei confini di tale parcella. In altre parole, la corretta identificazione di una parcella agricola implica necessariamente, salvo errori di calcolo, una corretta dichiarazione delle superfici.
83.
Tuttavia, alla luce delle circostanze della controversia di cui al procedimento principale, mi sembra necessario ampliare il perimetro di tale questione ed esaminare, in un secondo tempo, se un agricoltore che ha trasmesso informazioni inesatte all’autorità nazionale competente possa tuttavia sottrarsi a una riduzione o a un’esclusione dell’aiuto, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, qualora dimostri di essere «esente da colpe», dato che l’errore rilevato da tale autorità non gli è imputabile.
84.
A questo riguardo, la questione relativa all’imputabilità della violazione dipende dalle specificità di ciascun caso di specie. Pertanto, la circostanza che un’autorità, come l’APIA, abbia fornito a colui che richiede l’aiuto documenti inesatti o insufficientemente precisi, che non gli abbiano consentito di localizzare e delimitare con precisione le parcelle che intende gestire, potrebbe esonerare da qualsiasi «colpa» tale agricoltore, se riesce a dimostrare di non avere alcun altro elemento di prova disponibile, sulla base di altre mappe o estremi catastali o ancora di altri riferimenti cartografici, che gli consenta di identificare o di localizzare tali stesse parcelle. Tuttavia, alla luce della risposta che suggerisco di fornire alla prima questione pregiudiziale, dalle disposizioni relative al «sistema integrato» del regolamento n. 1782/2003 non risulta che esse conferiscano a tale agricoltore un qualsivoglia diritto che gli permetta di dimostrare l’ubicazione e la superficie delle sue parcelle mediante documenti detenuti dall’autorità nazionale competente.
85.
Per quanto riguarda i fatti del procedimento principale, come esposti nella decisione di rinvio, constato, anzitutto, quanto alla valutazione della natura delle «informazioni effettivamente corrette», che, come la Corte ha già dichiarato, la superficie ammissibile connessa a un diritto all’aiuto deve essere a disposizione dell’agricoltore (
35
), e tale superficie fa parte dell’azienda dell’agricoltore quando quest’ultimo dispone del potere di gestirla ai fini dell’esercizio di un’attività agricola (
36
). L’agricoltore deve disporre di un’autonomia sufficiente riguardo a tale superficie, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie (
37
). Inoltre, conformemente alla giurisprudenza della Corte, è essenziale che le superfici controverse
non siano soggette ad alcuna attività agricola praticata da un terzo durante tale periodo
. Al fine di evitare che diversi agricoltori rivendichino l’appartenenza alla propria azienda delle parcelle interessate, è infatti necessario che, durante tale periodo, dette superfici non possano essere considerate parte dell’azienda di altri agricoltori ai fini del regime di pagamento unico (
38
).
86.
Nel caso di specie, da un lato, dalla decisione di rinvio risulta che la superficie affittata da BX al proprietario del terreno era inferiore a quella da lui dichiarata. Se BX sapeva che la superficie effettivamente coltivata era superiore a quella detenuta in forza del contratto di affitto concluso con il proprietario del terreno, egli avrebbe dovuto fornirne la prova dinanzi all’APIA di Argeș. Ora, rilevo che, nelle sue dichiarazioni, BX ha omesso di indicare un elemento di fatto che appare tuttavia essenziale, vale a dire la superficie corretta, mentre avrebbe dovuto e potuto prevedere che alcune delle superfici dichiarate fossero utilizzate dal proprietario o da altre persone. Inoltre, osservo, nel caso di specie, la dichiarazione eccessiva non riguardava una differenza esigua che, se del caso, poteva essere tollerata o scusata, ma riguardava una differenza superiore a 80 ettari, il che appare difficilmente concepibile trattandosi di parcelle agricole appartenenti all’azienda di un agricoltore, il quale è tenuto a garantirne la gestione nell’ambito della sua attività professionale. D’altra parte, sebbene BX invochi errori contenuti nelle carte topografiche che gli erano state fornite dall’APIA di Argeș, dal fascicolo della causa risulta che sia la dichiarazione iniziale che la dichiarazione di modifica della superficie sarebbero state effettuate sulla base delle stesse carte dell’APIA.
87.
Pertanto, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, in combinato disposto con l’articolo 12 di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «informazioni effettivamente corrette» contenuta nella prima di tali disposizioni riguarda, per quanto concerne i criteri di ammissibilità all’aiuto, ogni informazione necessaria per decidere in merito a tale ammissibilità e comprende, in particolare, sia la corretta dichiarazione delle superfici da parte dell’agricoltore sia la corretta identificazione da parte di quest’ultimo della parcella coltivata e dei suoi confini.
D.
Sulla terza questione pregiudiziale
88.
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il fatto che, nelle circostanze del procedimento principale, esso non abbia sottoposto alla Corte, ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 costituisca una violazione manifesta del diritto dell’Unione tale da far sorgere la responsabilità dello Stato membro in causa per il danno asseritamente causato dalla decisione di tale giudice.
89.
In altre parole, per non venire accusato di essere al contempo giudice e parte, tale organo giurisdizionale ci invita a statuire nel merito per chiarire se le decisioni del 2 e del 9 aprile 2012 abbiano manifestamente violato il diritto dell’Unione (
39
).
90.
In via preliminare, mi sembra utile ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, la responsabilità di uno Stato membro per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado che viola una norma di diritto dell’Unione è disciplinata dalle stesse condizioni che disciplinano la responsabilità di uno Stato membro, le quali sono menzionate al paragrafo 62 delle presenti conclusioni (
40
).
91.
In particolare, per quanto riguarda la seconda di tali condizioni, cui si riferisce la terza questione pregiudiziale, che richiede che la violazione della norma del diritto dell’Unione sia sufficientemente qualificata, la Corte ha già avuto occasione di precisare che la responsabilità dello Stato per attività giurisdizionale può essere invocata solo nel caso eccezionale in cui l’organo giurisdizionale che ha statuito in ultimo grado abbia manifestamente violato il diritto applicabile. Per determinare se sussista una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, si devono considerare tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottoposta al giudice nazionale. Ad esempio, secondo la giurisprudenza della Corte, tra gli elementi che possono essere presi in considerazione al riguardo figurano, segnatamente, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l’ampiezza del potere discrezionale che la norma infranta riserva alle autorità nazionali, l’intenzionalità o l’involontarietà dell’infrazione commessa o del danno causato, la scusabilità o inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da un’istituzione dell’Unione abbiano potuto concorrere all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto dell’Unione, nonché la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 3, TFUE (
41
).
92.
A tal riguardo, per quanto attiene a quest’ultimo obbligo di rinvio pregiudiziale, espressamente oggetto della terza questione pregiudiziale, rilevo che, ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, quando una questione pregiudiziale è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte (
42
).
93.
Tale obbligo non ha tuttavia carattere assoluto.
94.
In effetti, in forza dei limiti riconosciuti dalla sentenza Cilfit e da una successiva e costante giurisprudenza della Corte (
43
), un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può essere esonerato da tale obbligo solo quando abbia dichiarato in modo motivato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (v., rispettivamente, la teoria dell’«acte éclairé» e quella dell’«acte clair») (
44
).
95.
In questo contesto, la Corte ha stabilito, nella sua sentenza CIM, che dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno ritenga, per il fatto di trovarsi in presenza di una delle tre situazioni menzionate al paragrafo precedente delle presenti conclusioni, di essere esonerato dall’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta al giudice nazionale di ultimo grado con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (
45
). Va tuttavia osservato che, in linea generale, la valutazione di una tale decisione di un giudice nazionale deve essere effettuata sulla base degli elementi di diritto e di fatto esistenti al momento della sua adozione (
46
). Ora, se è vero che il giudice nazionale è tenuto a motivare le proprie decisioni, l’obbligo di motivazione esplicita ai sensi della sentenza CIM, essendo stato espressamente stabilito solo in data 6 ottobre 2021, non può, a mio avviso, essere opponibile ai giudici nazionali se non a partire da tale ultima data (
47
).
96.
È alla luce di tali principi elaborati dalla Corte che occorre esaminare se, nel caso di specie, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di giudice di ultimo grado, abbia commesso una violazione manifesta del diritto dell’Unione, da un lato, decidendo di non adire la Corte in via pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE e, dall’altro, non ottemperando al suo obbligo di motivazione di tale decisione.
97.
A tal riguardo, osservo che la terza questione pregiudiziale, così come formulata dal giudice del rinvio, si riferisce, in sostanza, unicamente alle asserite violazioni degli obblighi di rinvio e di motivazione del rigetto delle domande di rinvio, alla luce dell’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004. Orbene, sembrerebbe che BX abbia altresì chiesto l’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 (
48
). Propongo pertanto di ampliare l’ambito di tale questione affinché ricomprenda anche questo elemento. Peraltro, esiste un nesso evidente e stretto, nel caso di specie, tra queste due disposizioni, dato che l’inesattezza delle carte topografiche che riguarda l’articolo 20 rientra nei motivi addotti da BX per giustificare l’applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004.
98.
In primo luogo,
per quanto riguarda l’obbligo di rinvio pregiudiziale relativo all’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003
, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] si è limitata, nella sua ordinanza del 2 aprile 2012, a respingere la domanda di rinvio dichiarando che gli elementi che BX aveva addotto «non necessitavano» di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, senza esporre le ragioni per cui essa sosteneva questa posizione procedurale(
49
). Sembra quindi che tale giudice abbia implicitamente ritenuto che questa interpretazione non fosse
pertinente
, verosimilmente in quanto l’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento non era suscettibile di far sorgere la responsabilità dello Stato rumeno, nella misura in cui non conferiva diritti ai singoli (
50
). A tal riguardo rilevo che, sebbene tale disposizione non fosse stata ancora oggetto di interpretazione da parte della Corte, e pertanto la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] non fosse, in linea di principio, esonerata dal suo obbligo di effettuare il rinvio pregiudiziale (
51
), quest’ultima avrebbe dovuto fornire le motivazioni per cui si riteneva esonerata dall’obbligo di adire la Corte in virtù delle eccezioni riconosciute dalla sentenza Cilfit. Tuttavia, come già osservato in precedenza, l’assenza di «necessità» doveva essere intesa, nella specie, come mancanza di «pertinenza». Orbene, la valutazione del criterio di «pertinenza», contrariamente a quella degli altri due criteri relativi alla teoria dell’«acte clair» o «éclairé», è di competenza esclusiva del giudice del rinvio (
52
). Spetta quindi a tale giudice esaminare, da un lato, se la motivazione dell’ordinanza del 2 aprile 2012, letta congiuntamente alla sentenza del 9 aprile 2012 dello stesso giudice, abbia indicato in modo sufficientemente chiaro i motivi per cui l’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento non fosse «necessaria» ai fini dell’azione di responsabilità e, dall’altro, se l’assenza di «necessità» di interpretare tale articolo 20, paragrafo 1, fosse fondata, segnatamente in quanto l’argomento che BX intendeva trarre da tale disposizione era, in sostanza, inefficace e quindi irrilevante nel caso di specie.
99.
In ogni caso, anche supponendo che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’articolo 267 TFUE omettendo di effettuare il rinvio pregiudiziale o di motivare sufficientemente la propria decisione, tale violazione non può, a mio avviso, essere qualificata come «manifesta». Infatti, da un lato, come risulta dal paragrafo 95 delle presenti conclusioni, poiché l’obbligo di motivazione conformemente ai requisiti della sentenza CIM è stato sancito dalla Corte solo diversi anni dopo l’adozione delle decisioni di cui trattasi nel procedimento principale, tale obbligo non può, a mio avviso, essere opposto in modo rigoroso alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], né, a fortiori, fondare una violazione manifesta del diritto dell’Unione per mancanza di motivazione. D’altro canto, dalla risposta che propongo di dare alla prima questione pregiudiziale risulta che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 non conferisce alcun diritto ai singoli. Pertanto, l’interpretazione proposta dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] coincide con tale posizione e non avrebbe contribuito all’adozione o al mantenimento di misure o prassi nazionali contrarie al diritto dell’Unione.
100.
In secondo luogo,
per quanto riguarda l’obbligo di rinvio pregiudiziale relativo all’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004
, in mancanza di un’interpretazione di tale disposizione da parte della Corte, è giocoforza constatare che, come rilevato dal TGI di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto includere più elementi nella motivazione della decisione di rigetto della domanda di rinvio (
53
), al fine di consentire al giudice investito di un’azione per responsabilità dello Stato rumeno di verificare se le condizioni di applicazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE fossero soddisfatte. In tali circostanze, e poiché è pacifico che l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 conferisce diritti ai singoli, si potrebbe sostenere che la prima condizione per l’insorgere della responsabilità relativa alla violazione di una norma di diritto dell’Unione è soddisfatta.
101.
Tuttavia, come nell’analisi precedente, e alla luce della sentenza Köbler e della giurisprudenza successiva della Corte (
54
), tale insufficienza di motivazione non può, a mio avviso, costituire una violazione manifesta del diritto dell’Unione o sufficientemente grave da far sorgere la responsabilità dello Stato rumeno. Infatti, sotto un primo profilo, BX deduce in giudizio l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, partendo dal presupposto che vi sarebbe stata una violazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003. Tuttavia, poiché, nella fattispecie, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] non ha constatato una tale violazione, ritenere che l’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 non fosse «necessaria» mi sembra, a prima vista, coerente, e non costituisce certamente una «manifesta ignoranza del diritto applicabile», vale a dire i regolamenti nn. 796/2004 e 1782/2003, o la giurisprudenza della Corte relativa agli stessi (
55
), nei limiti in cui, nella fattispecie, non esisteva alcuna sentenza della Corte che interpretasse le disposizioni del diritto dell’Unione in questione. Poi, dagli elementi del fascicolo risulta che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, nel caso di specie, l’interpretazione e l’applicazione corrette dell’articolo 68 di tale regolamento fossero così evidenti da non lasciare adito a «ragionevoli dubbi», ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata al paragrafo 94 delle presenti conclusioni. Secondo il giudice del rinvio, la situazione di BX non rientrava nei casi di cui all’articolo 68, paragrafo 1, di detto regolamento, dal momento che questi aveva inizialmente dichiarato una certa superficie e poi ne aveva ritirato 84,09 ettari, sebbene non vi fosse stato alcun cambiamento della situazione sul terreno, ma anche perché avrebbe potuto e dovuto conoscere l’esatta superficie che utilizzava e dichiararla correttamente. Di conseguenza, il giudice del rinvio, che statuisce in ultimo grado, non sembra aver manifestamente violato il diritto dell’Unione quando ha ritenuto, nell’ambito del suo margine di discrezionalità, di trovarsi in una situazione che gli consentiva di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del n. 796/2004, poiché a suo avviso la risposta era evidente.
102.
Pertanto, propongo di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che il fatto che, nelle circostanze del procedimento principale, il giudice del rinvio non abbia sottoposto alla Corte, ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, fatta salva la valutazione finale di tale giudice, non risulta costituire una violazione manifesta del diritto dell’Unione tale da far sorgere la responsabilità dello Stato membro di cui trattasi.
V.
Conclusione
103.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente:
1) L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 1009/2008 del Consiglio, del 9 ottobre 2008,
deve essere interpretato nel senso che:
tale disposizione non può essere preordinata a conferire diritti ai singoli e, in particolare, a coloro che richiedono pagamenti diretti.
2) L’articolo 68, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento (CE) n. 381/2007 della [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2007, in combinato disposto con l’articolo 12 di tale regolamento,
deve essere interpretato nel senso che:
la nozione di «informazioni effettivamente corrette» contenuta nella prima di tali disposizioni riguarda tanto la corretta dichiarazione delle superfici da parte dell’agricoltore quanto la corretta identificazione da parte di quest’ultimo della parcella coltivata e dei suoi confini.
3) L’articolo 267 TFUE
deve essere interpretato nel senso che:
il fatto che, nelle circostanze del procedimento principale, il giudice del rinvio non abbia sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, come modificato dal regolamento n. 381/2007, fatta salva la valutazione finale di tale giudice, non risulta costituire una violazione manifesta del diritto dell’Unione tale da far sorgere la responsabilità dello Stato membro di cui trattasi.
1
Lingua originale: il francese.
2
In prosieguo: la «Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]».
3
Regolamento del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1009/2008 del Consiglio, del 9 ottobre 2008 (GU 2008, L 276, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1782/2003»).
4
Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (GU 2004, L 141, pag. 18, come modificato dal regolamento (CE) n. 381/2007 della [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2007 (GU 2007, L 95, pag. 8) (in prosieguo: il «regolamento n. 796/2004»)
5
Sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C‑224/01; in prosieguo: la «sentenza Köbler», EU:C:2003:513). Si veda anche la successiva giurisprudenza della Corte relativa alla violazione del diritto dell’Unione imputabile a un tribunale nazionale, in particolare sentenze del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03; in prosieguo: la «sentenza Traghetti del Mediterraneo», EU:C:2006:391) e del 28 luglio 2016, Tomášová (C‑168/15; in prosieguo: la «sentenza Tomášová», EU:C:2016:602) e del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑620/17; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2019:630), nonché ordinanze del 15 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑620/17, EU:C:2019:884); e del 18 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑362/18, EU:C:2019:1100).
6
Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU 1992, L 355, pag. 1).
7
Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (...) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (JO 2004, L 345, pag. 1).
8
[OSCURATO:PERSONA] al României
, parte I, n. 1043, del 29 dicembre 2006.
9
Queste due ragioni sarebbero così sfociate in dichiarazioni eccessive, rispettivamente, di 52 ha e di 33 ha rispetto alla superficie inizialmente dichiarata relativa alla località di Rucăr.
10
Tale giudice ha ritenuto, in sostanza, che vi fosse stata una dichiarazione eccessiva di superficie poiché BX era stato informato, alla luce del suo contratto di affitto e dell’atto di vendita, che la superficie di terreno in tali atti era di 211,06 ha e non di 264,71 ha come da lui inizialmente dichiarato.
11
V., al riguardo, indagine depositata nel procedimento n. 44537/3/2008.
12
Sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. (283/81, in prosieguo: la «sentenza Cilfit», EU:C:1982:335). Secondo il TGI di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fare riferimento, quanto meno nella motivazione della sua decisione del 9 aprile 2012, a elementi quali: la terminologia propria del diritto dell’Unione, il contesto in cui si collocava la disposizione di diritto dell’Unione, l’insieme delle disposizioni di diritto dell’Unione alla luce delle quali la disposizione è stata interpretata, la sua finalità e lo stato di sviluppo del diritto dell’Unione nel momento in cui la disposizione doveva essere applicata, al fine di consentire al giudice investito di un’azione per responsabilità a carico dello Stato di verificare se le disposizioni dell’articolo 267 TFUE fossero state rispettate.
13
Il giudice del rinvio menziona, a tale riguardo, la sentenza della Corte del 2 giugno 1976, Kampffmeyer e a./CEE (da 56/74 a 60/74, EU:C:1976:78, punto 13), e le sentenze del Tribunal del 10 aprile 2002, Lamberts/Mediatore (T‑209/00, EU:T:2002:94, punto 87) e del 23 novembre 2011, Sison/Consiglio (T‑341/07, EU:T:2011:687, punto 47).
14
V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni.
15
Decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata condannata a causa di mancanze relative al sistema SIPA-SIG, ai controlli amministrativi e all’applicazione di sanzioni per la fornitura di informazioni inesatte agli agricoltori e a controlli in loco inefficaci per quanto riguarda l’aiuto alla superficie.
16
V., in particolare, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 51); Köbler (punto 51); Tomášová (punto 22); [OSCURATO:PERSONA] (punto 35); del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 44), e del 28 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore) (C‑278/20, in prosieguo: la «sentenza Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore», EU:C:2022:503, punto 31). Inoltre, sempre secondo la Corte, l’attuazione di tali condizioni deve, in linea di principio, essere effettuata dai giudici nazionali, conformemente agli orientamenti forniti al riguardo dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Kantarev, C‑571/16; in prosieguo: la «sentenza Kantarev», EU:C:2018:807, punto 95 e giurisprudenza citata).
17
V. sentenza del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique et Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico) (C‑61/21; in prosieguo: la «sentenza Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico», EU:C:2022:1015, punto 46 e giurisprudenza citata). V. anche, in tal senso, la giurisprudenza relativa alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE [v. sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol (C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punti da 118 a 120 e giurisprudenza citata)].
18
V. sentenze Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico (punto 47 e giurisprudenza citata) e Kantarev (punto 97 e giurisprudenza citata).
19
V., per altri esempi in cui la Corte ha esaminato se una norma di diritto violata avesse lo scopo di conferire diritti ai singoli, sentenze del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑501/18, EU:C:2021:249, punto 115); del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 70); del 12 ottobre 2004, Paul e a. (C‑222/02, EU:C:2004:606, punti 50), e Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico (punti da 45 a 57).
20
Vale a dire il regime di pagamento unico (istituito al titolo III del regolamento n. 1782/2003) e gli altri regimi di sostegno (di cui al titolo IV di tale regolamento), nonché i regimi semplificati di sostegno per gli anni civili dal 2002 al 2005 [ai sensi dell’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della [PAC] (GU 1999, L 160, pag. 113)].
21
Ossia ai Capitoli da 1 a 3 del Titolo II, intitolato «Disposizioni generali», del regolamento n. 1782/2003.
22
V., in particolare, articolo 19 (rubricato «Banca di dati informatizzata»), articolo 21 (intitolato «Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto») e articolo 22 (intitolato «Domande di aiuto») del regolamento n. 1782/2003.
23
V., in questo senso, considerando11 e 55 del regolamento n. 796/2004.
24
V., ad esempio, l’accesso a banche dati informatizzate ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1782/2003. La corretta identificazione delle parcelle agricole al fine di ottenere un sostegno finanziario dipende in parte dalla qualità delle carte messe a disposizione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da BX, non si può ritenere che, senza tali carte, sarebbe stato impossibile per un richiedente l’aiuto procedere ad una corretta delimitazione dei propri terreni.
25
V. articoli da 13 a 16 e considerando 8 e 9 del regolamento n. 1782/2003.
26
V. giurisprudenza della Corte citata alle note 16 e 17 delle presenti conclusioni.
27
Il regolamento n. 1782/2003 riconosce che l’identificazione delle parcelle agricole è un elemento essenziale per la corretta applicazione dei regimi connessi alla superficie. L’esperienza ha messo in luce talune carenze dei metodi esistenti. È opportuno quindi provvedere alla creazione di un sistema di identificazione, con l’eventuale ausilio del telerilevamento (v. considerando 16 del citato regolamento).
28
Regolamento del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16) (v. articoli 15 e 17 e considerando 21 di tale regolamento).
29
V. articoli 68 e 70 nonché considerando 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della [PAC] e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1200/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549), così come articoli 66 e 68 nonché considerando da 58 a 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della [PAC] e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU 2021, L 435, pag. 187). Tuttavia, osservo che l’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure a favore dello sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69), ha anche introdotto l’obbligo per l’autorità competente di fornire al richiedente un modulo di domanda di aiuto geospaziale, al fine, in particolare, di identificare tutte le parcelle agricole
30
V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni.
31
Il corsivo è mio.
32
Tale «domanda unica» è definita, ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 796/2004, come «domanda di pagamenti diretti nell’ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie, escluse le domande di pagamento per il luppolo presentate da associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003».
33
V. considerando 16 del regolamento n. 796/2004.
34
Il corsivo è mio.
35
V. sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] (C‑61/09, in prosieguo: «la sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2010:606, punto 53).
36
Vedi la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 58).
37
Vedi la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 62).
38
Vedi la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 66).
39
Rilevo che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio sembra riferirsi unicamente al motivo tratto da una violazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. L’analisi che segue, dunque, lascia impregiudicato l’esame degli altri motivi sollevati da BX e tratti dalla errata applicazione dell’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003 nonché dell’articolo 68 del regolamento n. 796/2004 (v. paragrafo 42 delle presenti conclusioni). In proposito, per scrupolo di completezza, osservo che, secondo il TGI di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’articolo 68 del regolamento n. 796/2004 sotto diversi aspetti, vale a dire: i) non determinando il significato dei termini «informazioni effettivamente corrette»; ii) concludendo che tale disposizione non si applicava a BX sulla base dei soli documenti all’origine della decisione dell’APIA di Argeș e ignorando quindi gli altri documenti prodotti da BX e, iii) non concedendo a quest’ultimo la possibilità di dimostrare con qualsiasi mezzo di prova che non si era reso colpevole di una dichiarazione eccessiva (v. paragrafo 45 delle presenti conclusioni). In una situazione del genere, non si può escludere che l’esistenza di più errori «semplici» (asseritamente) commessi dallo Stato nell’ambito di un unico ricorso possa, se del caso, giustificare una riqualificazione di tale errore in un unico errore «grave», che potrebbe dare diritto a un risarcimento.
40
V. sentenze Köbler (punto 52), Tomášová (punto 23) e [OSCURATO:PERSONA] (punto 36).
41
V. sentenze Köbler (punti 54 e 55) nonché Tomášová (punti 24 et 25). Tali elementi, che si ispirano chiaramente alle norme del regime generale di responsabilità dello Stato enunciate nella sentenza di principio del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 56), sono tuttavia indicativi e non esaustivi: il giudice nazionale, che è tenuto a valutare il carattere manifesto di una violazione del diritto dell’Unione, deve, a mio avviso, essere libero di prendere in considerazione anche altri elementi che potrebbero essere più pertinenti o più adeguati alla situazione di cui trattasi. Pertanto, quando la violazione del diritto dell’Unione è imputata a un giudice nazionale, conformemente alla sentenza Köbler (punto 53), occorre tenere conto della specificità della funzione giurisdizionale nonché delle legittime esigenze della certezza del diritto. A tal fine potrebbero essere rilevanti alcuni criteri stabiliti nei diversi sistemi nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno adeguato il loro regime di responsabilità della pubblica amministrazione, se del caso, istituendo un regime speciale basato sulla giurisprudenza Köbler, al fine di tenere conto delle specificità inerenti all’attività giurisdizionale. Pertanto, potrebbe essere pertinente anche il ricorso a nozioni quali la «mancanza di diligenza» o la «negligenza» rispetto a quanto richiesto a un magistrato normalmente diligente e prudente. Allo stesso modo, potrebbero essere prese in considerazione le conseguenze di tale colpa e, in particolare, se essa fosse tale da ledere gravemente i diritti della persona interessata.
42
Tale obbligo di rinvio rientra nell’ambito della cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione delle norme del diritto dell’Unione, e la Corte, e mira in particolare ad evitare che, in un qualsiasi Stato membro, si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme dell’Unione [v. sentenze del 4 novembre 1997, [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/95, EU:C:1997:517, punto 35 e giurisprudenza citata) e del 15 settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] (C‑495/03, EU:C:2005:552, punto 29 e giurisprudenza citata)].
43
V. sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, in prosieguo: la «sentenza CIM», EU:C:2021:799, punto 33 e giurisprudenza citata).
44
V. sentenza CIM (punti 32 e 33 e giurisprudenza citata).
45
V. sentenze CIM (punto 51 e giurisprudenza citata), del 29 luglio 2024, Breian (C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punto 68) e del 15 ottobre 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881, punti da 62 a 65).
46
V., per analogia, sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 39), relativa ai ricorsi per il risarcimento dei danni causati dall’illegittimità di un atto o di un comportamento che può comportare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
47
Tale obbligo di motivazione a carico dei giudici nazionali di ultimo grado poteva essere dedotto implicitamente dalla giurisprudenza precedente della Corte, vale a dire dalle sentenze Cilfit e Köbler, ma anche dall’articolo 47 della Carta [v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Ferreira da Silva e Brito e a. (C‑160/14, EU:C:2015:390, paragrafi 90 e 94) e delle conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa CIM (C‑561/19, EU:C:2021:291, paragrafo 171)], anche se è solo nella sentenza CIM che la Corte lo ha sancito stabilendo un collegamento esplicito con i tre criteri derivanti dalla sentenza Cilfit [v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Ćapeta nella causa Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C 767/23, EU:C:2025:486, paragrafo 37)].
48
V. paragrafo 33 delle presenti conclusioni.
49
V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni.
50
V., in questo stesso senso, l’analisi del TGI di [OSCURATO:PERSONA], esposta al paragrafo 43 delle presenti conclusioni.
51
V., in questo senso, sentenza del 27 marzo 1963, [OSCURATO:PERSONA] e a. (da 28/62 a 30/62, EU:C:1963:6, pag. 75 e 76).
52
V., in questo senso, conclusioni del’avvocata generale Ćapeta nella causa Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑767/23, EU:C:2025:486, punto 30), che constata che la Corte non è competente ad interpretare il primo criterio, ossia quello relativo alla «pertinenza».
53
V. nota 12.
54
V. giurisprudenza della Corte citata alla nota 5 delle presenti conclusioni.
55
V., in questo senso, sentenze Köbler (punto 52) e Tomášová (punto 23)