CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2019
Cassazione n. 05572/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17284/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1446/2019 depositata il18/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la S.r.l. Cooperativa di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato due avvisi di pagamento della Tarsu relativa agli anni dal 2011 al 2012 emessi dal Comune di Orbetello per occupazione di area demaniale destinata ad ormeggio natanti nel Porto di Talamone, deducendo la carenza di legittimazione attiva, rispetto all'imposizione, del Comune medesimo. La CTP di Grosseto ha accolto il ricorso sul motivo assorbente per cui non sussisteva la legittimazione attiva all'imposizione da parte del Comune di Orbetello in quanto l'ente territoriale perde la legittimazione dell'attività della gestione dei rifiuti prodotti su un'area portuale ove, come nel casodi specie, si tratti di area portuale nella quale è istituita una Autorità marittima. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con la sentenza di cui all'epigrafe, pur avendo riconosciuto invece sussistere la potestà impositiva del Comune, ha tuttavia ritenuto che gli avvisi non fossero motivati, che il regolamento TARSU del Comune di Orbetello non menzionasse le aree adibite ad ormeggio e che la tariffa in concreto applicata dal Comune, prevista per i “campeggi”, non poteva essere estesa agli ormeggi stante il fatto che gliuni “sono sicuramente luoghi [dove si svolgono] attività con un livello di produzione di rifiuti molto superiore”; 2. il Comune di ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente. considerato che: 1. la contribuente eccepisce l'improcedibilità del ricorso non risultando essere stata formulata la richiesta di cui all'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c. 1.1. L'eccezione non è fondata. 1.2. L'art.369 cod. p roc . c iv . dispone che «Il ricorso deve esse re depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità: 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362; 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso». 1.3. Questa Corte ha già precisato che “Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art.369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanzadi trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice "a quo", la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale” (Cass. Sez. 5, 12844/2021). Peraltro la Corte ha anche ripetutamente affermato che (Cass. Sez. L, sentenza n.3852 del 15/03/2002; Sez. 3, ordinanza n.20898 del 28/10/2004: Sez.U, Sentenza n.7869 del 11/06/2001, in tema di regolamento di giurisdizione) il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio ex art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ., determina l'improcedibilità del ricorso solo quando l'esame di detto fascicolo risulti indispensabile ai fini della decisione della Corte regolatrice. Nel caso di specie, come risulterà evidente da quanto sarà detto, l'esame del fascicolo d'ufficio non è indispensabile ai fini della decisione; 2. con il primo motivo di ricorso viene sostenuto che la sentenza della CTR sia nulla per omessa esposizione dei fatti di causa e contraddittorietà della motivazione. In particolare la contraddittorietà dovrebbe essere ravvisata in ciò che la CTR ha respinto l'appello malgrado ne avesse accolto il primo motivo inerente la legittimazione del Comune a pretendere l'imposta; 3. il motivo è infondato. 3.1 In primo luogo la sentenza impugnata rispetta perfettamente il disposto dell'art.36, comma 2, del d.gs.546/92 ai sensi del quale “La sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo”. I fatti di causa sono chiaramente esposti nella prima pagina della sentenza laddove la CTR, dopo aver menzionato gli atti impositivi oggetto dell'originario ricorso, i motivi di quest'ultimo, le deduzionidifensive del Comune, dà conto dell'esito del giudizio di primo grado, della proposizione dell'appello con i relativi motivi, delle difese della contribuente e dell'avvenuta ripropostine da parte della contribuente delle eccezioni rimaste assorbite in primo grado. 3.2. In secondo luogo, ricordato che a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. e che tale violazione e individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro “in contrasto irriducibile", di motivazione “perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014), la motivazione della sentenza della CTR è ben al di sopra della soglia del minimo costituzionale. Essa in particolare non è affatto contradditoria. Non vi è alcuna contraddizione tra accoglimento di un motivo di appello -nella specie quello con cui il Comune aveva criticato la CTP per avere questa negato la legittimazione attiva all'imposizione- e rigetto dell'appello nel suo complesso per effetto dell'accoglimento di una eccezione riproposta dall'appellato, quale nella specie, l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso e l'eccezione di illegittimità della pretesa impositiva in quanto basata sulla applicazione di categorie di spazi e aree e su tariffe indicate nel regolamento adottato dal Comune ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 507/1993 per aree (i campeggi) con destinazione e potenzialità di produzione dei rifiuti diversa da quella delle aree tassate (aree di ormeggio natanti); 4. con il secondo motivo di ricorso viene dedotto che la sentenza impugnata è “illegittima in quanto affetta da vizio di ultra petizione”. Secondo il Comune la CTR non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla eccezione di difetto di motivazione degli avvisi atteso che detta eccezione non era stata riproposta dalla contribuente mediante appello incidentale. 5. Il motivo è infondato. E' stato innumerevoli volte da questa Corte affermato che, in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravameformulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate oassorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta ariproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (tra le altre Cass. 25840/2021; 13195/2018). E' pacifico in atti e risulta dalla sentenza impugnata che la odierna resistente è stata pienamente vittoriosa nel merito in primo grado avendo la CTP escluso la legittimazione impositiva del Comune. La resistente non aveva l'onere di proporre, a fronte del gravame formulato dal Comune, appello incidentale per richiamare in discussione l'eccezione di difetto di motivazione degli avvisi che, come risulta dalla prima pagina della sentenza impugnata, era stata proposta con il ricorso originario e è stata ribadita in appello; on il terzo motivo di ricorso viene dedotto che la CTR non avrebbe pronunciato “sul motivo di appello formulato dal Comune di Orbetello in riferimento al capo della sentenza di primo grado nel quale la CTP di Grosseto ha deciso di accogliere il ricorso della contribuente, fondando la sua decisione su alcuni principi generali attinenti le competenze che la legge attribuisce alle autorità portuali istituite nell'ambito delle relative aree ma senza tuttavia svolgere alcun accertamento in merito alla effettiva esistenza di tale autorità nell'ambito del Porto di Talamone e senza tener presente che l'area portuale, data in concessione alle associazioni senza scopo di lucro per ormeggio delle imbarcazioni dei soci privati esercenti attività sportiva marittima, è nettamene distinta tra area portuale commerciale mercantile e area per attività turistica”. 7.il motivo è inammissibile. 7.1. La CTR ha riconosciuto la legittimazione impositiva del Comune in riferimento alla raccolta dei rifiuti “solidi urbani depositati nei cassonetti esistenti sulle banchine utilizzate per l'attracco dei natanti”. Il motivo è del tutto scollegato dal contenuto della sentenza impugnata la quale è, in punto di legittimazione impositiva, favorevole al Comune. L'assenza di collegamento emerge anche dal fatto che, nel corpo del motivo, il Comune menziona “argomentazioni ed eccezioni della [OSCURATO:PERSONA] in sede di primo e secondo grado” inerenti la istituzione di una autorità portuale competente sul Porto di Talamone. [OSCURATO:PERSONA] non è parte di questo giudizio. Inoltre, a pagina 5 del ricorso per cassazione il Comune elenca sentenze a sé favorevoli ottenute contro vari enti concessionari di aree demaniali destinate a ormeggio di natanti in [OSCURATO:PERSONA]. Tra queste sentenze ve ne è una ottenuta contro la [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è riferito ad una sentenza diversa da quella in epigrafe;le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2800,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presuppos