CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 1957
Cassazione n. 18085/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1957 avverso l'ordinanza del 10/01/2025 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , in funzione di giudice dell'esecuzione,ha accolto parzialmente l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra ireati oggetto di numerose sentenze. A ragione della decisioneha osservato che mentre tra i reati oggetto della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29settembre 2021 e quelli unificati ex articolo 671cod. proc. pen. con ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 gennaio 2024sussiste l'unitarietà del disegno criminoso, trattandosi di violazioni della medesima norma incriminatrice, quella prevista dall’art. 75 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 commesse nello stesso ambito territoriale , in contiguità temporale on analoghe modalità punto al contrario, tra i reati oggetto di tutte le altre sentenze, al contrario, non sono individuabili elementi indicativi di un disegno criminoso prefigurato ex ante nonostante alcuni di essisiano stati già unificati in sede esecutiva tenuto conto d elle diverse modalità esecutive , della distanza temporale, della consumazione in ambiti territoriali diversi nonché della eterogeneità. 2.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA] , articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione . Lamenta che l'ordinanza impugnata si sia ingiustificatamente discostata dal principio,più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non può essere trascurata dal giudice dell'esecuzione la valutazione già compiuta sulla sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto in parte quello oggetto della domanda sottoposta al suo esame . Nel provvedimento non vi è alcuna motivazione rafforzata idonea a giustificare la limitazione del riconoscimento della continuazione solo ad alcuni dei reati , nonostante l'avvenuto riconoscimento di tale vincolo da parte del di altro giudice dell'esecuzione, pur in presenza delle medesime ragioni considerate ostative , quale la distanza temporale o spazialenonché la diversa tipologia dei reati . 2.2. Con il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle eccessività della pena unica complessiva del riconosciuto reato continuato. Lamenta che il giudice dell'esecuzione ha irrogato in relazione al riconosciuto reato continuato una pena gravosa e sproporzionata senza offrire una reale motivazione in ordine al quantum così come richiest o dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite con la pronuncia n. 47127 del 24/06/2021 , ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso è passibile di rigetto. 1. Il primo motivo,relativo alla rilevanza dell’avvenuto riconoscimento della continuazionetra alcune delle violazioni oggetto della richiesta di unificazione ex art. 81, secondocomma, cod. pen., è infondato. Il Tribunale, l u ngi dall’ignorar li, si è giustificatamente discostato da i precedenti accertamentiin sede esecutiva e cognitiva, considerandoli recessiviper non avere indicatoconvincenti collanti in qualche modo sintomatici dell’esistenza di una inziale deliberazione criminosaunitaria posta in esecuzione nel tempo . Al riguardo il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, nonostante l’omogeneità dei titoli di reatoed in assenza di prospettazioni difensive che consentano una alternativa lettura dei dati acquisiti, osta al riconoscimento della continuazione tra le violazioni oggetto delle condanne emesse dal Tribunale di Aostain data 13 ottobre 2016 ( furti comme s si in Ayas, G allarate e Gressoney tra 4 ed il 19 dicembre 2014), dal Tribunale di Varese in data 26 febbraio 2016 (furti in abitazione commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 27 gennaio 2016), dal Tribunale di Como in data 17 giugno 2021 (furti aggravati commessi in Sorico e Domaso il 28 ed il 29 aprile 2015 ) , dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 dicembre 2017(violazionedell’art . 707 cod. pen. commesso in Origgio il 1 gennaio 2016), dal Tribunale di Verbania in data 17 giugno 2021 (furti commessi in Macugnaga e Gallarate il 7 ed il 1 gennaio 2015), dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 25 novembre 2014 (violazione dell’art. 487 ter cod. pen. commessa in Gallarateil 2 aprile 2011) nonché dal Tribunale di Brescia in data 25 maggio 2018 (furti aggravati commessi inTremosine il 4 ottobre 2010 ed il 26 maggio 2012 ) non solo il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti (superiore, per quelli commessi in epoca più prossima, al mese), ma anche le diverse modalità esecutive (talora in forma collettiva alte volte in forma individuale), in luoghi diversi e distanti tra loro. Si tratta di argomentazione persuasiva in linea con principio affermato da questa Corte secondo cui «il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (da ultimo Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271903). 2. Il secondo motivo relativo alla motivazione dell’entità degli aumenti di pena per i reati satellite è parimenti infondato. L’ordinanza ha correttamente distin to gli aumenti per continuazione da applicare alla pena del reato più grave indicandoli uno per uno, e, quindi, è rispettosa del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite” (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 -01). Quanto all’omessa indicazione dei criteri seguiti per determinare la misura dell’aumento di pena, va ricordato che la sentenza a Sezioni unite citata da l ricorrenteha precisato che “il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene” Nel caso in esame, la motivazione sul punto contenuta nell’ordinanza impugnata consente di verificare che è stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, che sono rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non è stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Infatti, per ogni reatosatellite è stato inflitto un aumento di pena di un mese, con conseguente riduzione consistente della pena originariamente inflitta in cognizione(passata complessivamente anni 1 mesi 6 e giorni 10 di reclusione a mesi 12 di reclusione), talché si è del tutto fuori nel caso in esame della possibilità di rinvenire nel calcolo operato dal giudice dell’esecuzioneun cumulo materiale surrettizio delle pene. Non era, pertanto, necessaria una motivazione più specifica e dettagliata sugli aumenti di pena, in quanto deve ritenersi escluso in radice ogni possibile abuso del potere discrezionale (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a