CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 27306/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d'appello di Torino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Asti, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato in abitazione; - che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata, ulteriormente argomentando attraverso successiva memoria del 16 giugno 2025; - che il primo motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce violazione degli artt. 168-bis cod. pen e 464-quater cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, è indeducibile in questa sede, in quanto non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata attraverso congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, che con argomentazioni logiche e non contraddittorie, ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti necessari per disporre l’invocata sospensione del procedimento (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale si invoca la riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 614 cod. pen.), non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, con la quale il ricorrente non si confronta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]