CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 dicembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 6 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del delitto contestato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e, secondo un consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); osservato, invero, che, nella specie, la Corte di appello aveva già evidenziato l'irrilevanza dello stato di agitazione dell'imputato sulla capacità di intendere e di volere dello stesso; considerato che la doglianza con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondata avendo la corte territoriale motivato sul punto con argomentazioni adeguate in fatto e corrette in diritto (v. pag.3) idonee a resistere alle generiche censure formulate sul punto da parte ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] P