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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 32969/2022

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17791/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in cale al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 294/2017 depositata il 16/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA]. e il suo amministratore [OSCURATO:PERSONA] impugnarono il lodo arbitrale col quale era stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di pagamento del corrispettivo di lavori inerenti all’esecuzione di un appalto per l’edificazione di un fabbricato in [OSCURATO:PERSONA].

Nella resistenza dell’appaltatore, la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’impugnazione e dichiarato la nullità del lodo.

Dopodiché, in sede rescissoria, per la parte che ancora interessa, ha respinto la domanda del Vanacore, avendo questi rilasciato, in data successiva all’esecuzione delle opere, una quietanza liberatoria del saldo, e ha respinto altresì le domand e della committente tes e a ottenere la declaratoria di nullità dell’appalto in quanto dissimulante una fornitura di manodopera vietata dalla legge, e la restituzione dei pagamenti indebitamente eseguiti.

La CMF e il Ferraro hanno proposto ricorso per cassazione contro la suddetta sentenza, depositata il 24-1-2017 e non notificata, deducendo quattro motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Ragioni della decisione

I. - Col primo mezzo la parte ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 1218, 1453, 1460, 1665 e 1668 cod. civ. e l’ omesso esame di fatto decisivo; denunzia inoltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 1418 cod. civ. e la violazione del divieto di intermediazione di manodopera ex l. n. 13 69 del 1960.Censura la sentenza ribadendo la tesi secondo cui Vanacore non aveva materialmente eseguito il preteso contratto di appalto, visto che la committenza aveva provveduto direttamente a pagare i fornitori e le ditte esecutrici dei lavori.

Assume che all’uopo erano stati prodotti documenti tecnico-contabili e articolat i i mezzi di prova, e che la corte d’appello, pur dinanzi a un’eccezione di inadempimento, aveva respinto la domanda senza espletare alcuna attività istruttoria, in contrasto con la stessa ripartizione dell’onere della prova stabilita dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 13533 del 2001.

La prospettiva, a dire della parte ricorrente, sarebbe da considerare errataanche in base all’ulteriore principio per cui il divieto di intermediazione di manodoperaopera oggettivamente, a prescindere dall’intento fraudolento o simulatorio delle parti.

II. - Il motivo, lungamente esposto con copia di riferimenti giurisprudenziali, è inammissibile perché si risolve in un sindacato di fatto.

III. -La corte d’appello di Napoli ha affermato che non era stata raggiunta la prova della simulazione del contratto di appalto e della intervenuta semplice fornitura di manodopera.

In sostanza ha ritenuto non provata la fattispecie di intermediazione di manodopera in considerazione delle circostanze attinenti all’esecuzione dello specifico contratto inter partes.

Ha infatti mo tivato la decisione in base alle risultanze di causa, tenuto conto che Vanacore aveva dipendenti a libro matricola e aveva svolto attività in campo edile anche e proprio per conto dei Ferraro, ricevendo negli anni ingenti corrispettivi.Ha giudicato infine insufficiente la circostanza che egli avesse ipoteticamente prestato, nel cantiere, un’attività ridotta rispetto a quanto convenuto nel contratto, sì che poi alcune opere fossero state eseguite direttamente dal committente, poiché ciò poteva dirsi compatibile con la mera parziale inesecuzione del contratto stesso, ferma la sua qualificazione come appalto.IV. - La valutazione è plausibilmente argomentata e corrisponde a una valutazione di merito, insindacabile in cassazione.

Non c’entra niente la questione della ripartizione dell’onere della prova a fronte dell’eccezione di inadempimento, come invece asserito dai ricorrenti nel riferimento a Cass. Sez.

U n. 13533-01.

La questione era difatti correlata alla domanda di accertamento della nullità del contratto siccome dissimulante un’intermediazione di manodopera.

Al riguardo occorre ricordare che non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che l’appaltante (o il suo personale)impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto (v.

Cass. Sez.

L n.12201-11, Cass. Sez.

L n. 15615- 11).

L’onere della prova era della parte deducente.

Giova pure ricordare, a integrazione di quanto sostenuto dal giudice a quo, che l'appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi dell'art. 1 della invocata l. n. 1369del 1960, costituisce una fattispecie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo rapporto fra colui che conferisce l'incarico e usufruisce in concreto delle prestazioni del lavoratore (il committente o interponente) e colui che riceve l'incarico e retribuisce il lavoratore (l’intermediario o appaltatore interposto) e di un secondo rapporto fra l'intermediario e il lavoratore(v.

Cass. Sez.

L n. 13388-00).

L’onere della prova si ripartisce diversamente in relazione ai due profili: il lavoratore, per poter venir dichiarato dipendente del committente, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 1 della l. n. 1369, ha l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del rapporto con l'asserito intermediario, e inoltre, alla stregua della presunzione assoluta stabilita dalla legge (impiego da parte dell'appaltatore di capitali, macchine o attrezzature fornite dall'appaltante) o in base alle normali regole di prova, che l'intermediario è un imprenditore solo apparente(v.

Cass. Sez.

L n. 133 - 02, Cass. Sez.

L n. 670 - 04) ; mentre ove si discuta, come nella specie, della configurazione in sé dell’appalto di manodopera - vietato - ne l profilo attinente al rapporto tra committente e appaltatore, l’onere di provare che non di semplice appaltato si sia trattato, ma appunto di intermediazione di manodopera, spetta al committente che deduca la nullità del contratto.

A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte è consolidatanel dire che occorre procedere a una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare (i) se l'impresa appaltatrice, assumendo su di s é il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente; (ii) se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; (iii) se in concreto assuma su di sél'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; e infine (iv) se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore e agiscano alle sue dipendenze e nel di lui interesse.

Per cuisolo q uando tutti questi elementi siano riscontrati , e solo se i risultati dell'accertamento processuale convergano nel senso che l'impresa appaltatrice sia sprovvista di effettiva autonomia imprenditoriale e abbia struttura e capitali del tutto inadeguati all'importanza dell'opera, sicché i poteri decisionali siano riservati al committente e sia sottratta all'appaltatore ogni autonomia, tale da condurlo a semplice strumento per celare la realtà dei rapporti, è possibile affermare che si sia dinanzi alla fattispecie vietata dalla legge (v.

Cass. Sez.

L n. 1676-05, Cass. Sez.

L n. 4181-06, Cass. Sez.

L n. 9264-08, Cass. Sez.

L n. 12201-11, Cass. Sez.

L n. 9139-18, Cass. Sez.

L n. 15292-18).V. –Col secondo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 829, n. 12, cod. proc. civ., stante –si dice -l’ammissibilità e la fondatezza della richiesta di esibizione dei libri e delle scritture contabili, nonché dei conti correnti di Vanacore;e quindi lanullità e contradditorietà della motivazione ovvero l’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie e domande, e la violazione e falsa applicazione degli art. 2710 cod. civ.,210 e seg. e 829, n. 11, cod. proc. civ.

Questo perché la sentenza avrebbe mancato di considerare che nel rapporto tra imprenditori la prova dell’adempimento può esser desunta anche e proprio dall’annotazione nei libri contabili, a mente dell’art. 2710 cod. civ., sicché a fronte delle eccezioni sollevate era necessario che il giudice d’appello inte g rasse il materiale istruttorio mediante l’ordine di esibizione.

VI. -Il motivo è inammissibile.

Vero è che secondo un certo orientamento i provvedimenti, positivi o negativi, emessi dal giudice di merito sulla richiesta di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. sono censurabili in sede di legittimità se non sorretti da motivazione sufficiente (v.

Cass. Sez.

L n. 6439-10, Cass. Sez. 2 n. 13533-11).

Occorre dire che atale orientamento se ne contrappone un altro, numericamente più consistente, che vede nel provvedimento di cui all'art. 210 cod. proc. civ. l’espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il quale dunque non è tenuto a indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (v.

Cass. Sez. 2 n. 22196-10, Cass. Sez.

L n. 4375-10).

Tale orientamento è meglio espresso dal principio per cui l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 cod. proc. civ. e 94 disp. att. cod. proc. civ., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante.

Il ricorso a esso implica dunque l’esercizio di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio – si dice - non può formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto(Cass. Sez. 2 n. 31251- 21).

VII. - Questo second o orientamento è condivisibile , donde l’attuale motivo di ricorso è inammissibile di per sé, visto che niente concretamente risulta evidenzia to a suo corredo se non l’ipotetica violazione in iure.

E p eraltro è da notare che sarebbe inammissibile anche in base alla tesi più elastica, inizialmente menzionata, dal momento che la corte d’appello ha motivato la ragione del diniego di esibizione.

Lo ha fattodicendo che l’istanza era relativa a risultanze generiche e non decisive.

Una tale motivazione, in quanto per l’appunto correlata al la genericità dell’istanza presentata, è perfettamente idonea a sostenere la ragione di rigetto.

VIII. – Col terzo mezzo sono dedotti l’i ndebito oggettivo ex art.2033 cod. civ., l’ omesso esame d ell’eccezione formulata , la contraddittorietà di motivazione, la prescrizione quinquennale del preteso credito, il risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2697, 2948, n. 5 cod. civ. in relazione all’art. 829 n. 10, 11 e 12, cod. proc. civ.

Il motivo, anche sorvolando sulla anomala tecnica di redazione, che mescola questioni a tal punto variegate da rendere inestricabil i perfinoi capi di doglianza, è assorbito .

Esso è difatti collegato al primo mezzo, nel riferimento alla dedotta nullità o illiceità dell’appalto.

E c iò emerge plasticamente dall’incipit della censura, che assume che “la dedotta nullità e/o illiceità del contratto de quo per contrarietà a norme imperative e all’ordine pubblico (..) implica l’insussistenza del diritto al corrispettivo da parte del preteso appaltatore”.

In definitiva la tesi sostenuta è che la controparte“in conseguenza di tale illiceità deve restituire tutto quanto ha sino ad ora percepito a norma dell’articolo 2033c.c.”.

Ciò comporta che tutta la questione dell’onere restitutorio cade per effetto della già affermata esclusione del presupposto.

Il motivo èassorbito anche nel residuo riferimento alla violazione dell’onere della prova, ancora una volta per le ragioni già indicate a petto del primo mezzo.

IX. – Col quarto motivo infine è dedot ta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. stante la validità ed efficacia probatoria dei titoli di credito, estratti conto e quietanze esibite in giudizio, e stante di nuovo la violazione del principio in tema di onere di prova.

Il motivo è inammissibile perché risolto in censura afferente all’operato degli arbitri; quando invece l’impugnata sentenza ha per la parte che interessa dichiarato la nullità del lodo e respinto la domanda di Vanacore relativamente al credito residuo.

Di tutto ciò il quarto motivo si disinteressa totalmente, finendo per esprimere una censura completamente eccentrica rispetto a lla questione che, per esplicita ammissione, ancora unicamente rileverebbe a fronte del rigetto della domanda di nullità del contratto. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17791/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in cale al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 294/2017 depositata il 16/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA]. e il suo amministratore [OSCURATO:PERSONA] impugnarono il lodo arbitrale col quale era stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di pagamento del corrispettivo di lavori inerenti all’esecuzione di un appalto per l’edificazione di un fabbricato in [OSCURATO:PERSONA]. Nella resistenza dell’appaltatore, la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’impugnazione e dichiarato la nullità del lodo. Dopodiché, in sede rescissoria, per la parte che ancora interessa, ha respinto la domanda del Vanacore, avendo questi rilasciato, in data successiva all’esecuzione delle opere, una quietanza liberatoria del saldo, e ha respinto altresì le domand e della committente tes e a ottenere la declaratoria di nullità dell’appalto in quanto dissimulante una fornitura di manodopera vietata dalla legge, e la restituzione dei pagamenti indebitamente eseguiti. La CMF e il Ferraro hanno proposto ricorso per cassazione contro la suddetta sentenza, depositata il 24-1-2017 e non notificata, deducendo quattro motivi. L’intimato non ha svolto difese. Ragioni della decisione I. - Col primo mezzo la parte ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 1218, 1453, 1460, 1665 e 1668 cod. civ. e l’ omesso esame di fatto decisivo; denunzia inoltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 1418 cod. civ. e la violazione del divieto di intermediazione di manodopera ex l. n. 13 69 del 1960.Censura la sentenza ribadendo la tesi secondo cui Vanacore non aveva materialmente eseguito il preteso contratto di appalto, visto che la committenza aveva provveduto direttamente a pagare i fornitori e le ditte esecutrici dei lavori. Assume che all’uopo erano stati prodotti documenti tecnico-contabili e articolat i i mezzi di prova, e che la corte d’appello, pur dinanzi a un’eccezione di inadempimento, aveva respinto la domanda senza espletare alcuna attività istruttoria, in contrasto con la stessa ripartizione dell’onere della prova stabilita dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 13533 del 2001. La prospettiva, a dire della parte ricorrente, sarebbe da considerare errataanche in base all’ulteriore principio per cui il divieto di intermediazione di manodoperaopera oggettivamente, a prescindere dall’intento fraudolento o simulatorio delle parti. II. - Il motivo, lungamente esposto con copia di riferimenti giurisprudenziali, è inammissibile perché si risolve in un sindacato di fatto. III. -La corte d’appello di Napoli ha affermato che non era stata raggiunta la prova della simulazione del contratto di appalto e della intervenuta semplice fornitura di manodopera. In sostanza ha ritenuto non provata la fattispecie di intermediazione di manodopera in considerazione delle circostanze attinenti all’esecuzione dello specifico contratto inter partes. Ha infatti mo tivato la decisione in base alle risultanze di causa, tenuto conto che Vanacore aveva dipendenti a libro matricola e aveva svolto attività in campo edile anche e proprio per conto dei Ferraro, ricevendo negli anni ingenti corrispettivi.Ha giudicato infine insufficiente la circostanza che egli avesse ipoteticamente prestato, nel cantiere, un’attività ridotta rispetto a quanto convenuto nel contratto, sì che poi alcune opere fossero state eseguite direttamente dal committente, poiché ciò poteva dirsi compatibile con la mera parziale inesecuzione del contratto stesso, ferma la sua qualificazione come appalto.IV. - La valutazione è plausibilmente argomentata e corrisponde a una valutazione di merito, insindacabile in cassazione. Non c’entra niente la questione della ripartizione dell’onere della prova a fronte dell’eccezione di inadempimento, come invece asserito dai ricorrenti nel riferimento a Cass. Sez. U n. 13533-01. La questione era difatti correlata alla domanda di accertamento della nullità del contratto siccome dissimulante un’intermediazione di manodopera. Al riguardo occorre ricordare che non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che l’appaltante (o il suo personale)impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto (v. Cass. Sez. L n.12201-11, Cass. Sez. L n. 15615- 11). L’onere della prova era della parte deducente. Giova pure ricordare, a integrazione di quanto sostenuto dal giudice a quo, che l'appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi dell'art. 1 della invocata l. n. 1369del 1960, costituisce una fattispecie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo rapporto fra colui che conferisce l'incarico e usufruisce in concreto delle prestazioni del lavoratore (il committente o interponente) e colui che riceve l'incarico e retribuisce il lavoratore (l’intermediario o appaltatore interposto) e di un secondo rapporto fra l'intermediario e il lavoratore(v. Cass. Sez. L n. 13388-00). L’onere della prova si ripartisce diversamente in relazione ai due profili: il lavoratore, per poter venir dichiarato dipendente del committente, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 1 della l. n. 1369, ha l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del rapporto con l'asserito intermediario, e inoltre, alla stregua della presunzione assoluta stabilita dalla legge (impiego da parte dell'appaltatore di capitali, macchine o attrezzature fornite dall'appaltante) o in base alle normali regole di prova, che l'intermediario è un imprenditore solo apparente(v. Cass. Sez. L n. 133 - 02, Cass. Sez. L n. 670 - 04) ; mentre ove si discuta, come nella specie, della configurazione in sé dell’appalto di manodopera - vietato - ne l profilo attinente al rapporto tra committente e appaltatore, l’onere di provare che non di semplice appaltato si sia trattato, ma appunto di intermediazione di manodopera, spetta al committente che deduca la nullità del contratto. A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte è consolidatanel dire che occorre procedere a una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare (i) se l'impresa appaltatrice, assumendo su di s é il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente; (ii) se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; (iii) se in concreto assuma su di sél'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; e infine (iv) se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore e agiscano alle sue dipendenze e nel di lui interesse. Per cuisolo q uando tutti questi elementi siano riscontrati , e solo se i risultati dell'accertamento processuale convergano nel senso che l'impresa appaltatrice sia sprovvista di effettiva autonomia imprenditoriale e abbia struttura e capitali del tutto inadeguati all'importanza dell'opera, sicché i poteri decisionali siano riservati al committente e sia sottratta all'appaltatore ogni autonomia, tale da condurlo a semplice strumento per celare la realtà dei rapporti, è possibile affermare che si sia dinanzi alla fattispecie vietata dalla legge (v. Cass. Sez. L n. 1676-05, Cass. Sez. L n. 4181-06, Cass. Sez. L n. 9264-08, Cass. Sez. L n. 12201-11, Cass. Sez. L n. 9139-18, Cass. Sez. L n. 15292-18).V. –Col secondo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 829, n. 12, cod. proc. civ., stante –si dice -l’ammissibilità e la fondatezza della richiesta di esibizione dei libri e delle scritture contabili, nonché dei conti correnti di Vanacore;e quindi lanullità e contradditorietà della motivazione ovvero l’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie e domande, e la violazione e falsa applicazione degli art. 2710 cod. civ.,210 e seg. e 829, n. 11, cod. proc. civ. Questo perché la sentenza avrebbe mancato di considerare che nel rapporto tra imprenditori la prova dell’adempimento può esser desunta anche e proprio dall’annotazione nei libri contabili, a mente dell’art. 2710 cod. civ., sicché a fronte delle eccezioni sollevate era necessario che il giudice d’appello inte g rasse il materiale istruttorio mediante l’ordine di esibizione. VI. -Il motivo è inammissibile. Vero è che secondo un certo orientamento i provvedimenti, positivi o negativi, emessi dal giudice di merito sulla richiesta di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. sono censurabili in sede di legittimità se non sorretti da motivazione sufficiente (v. Cass. Sez. L n. 6439-10, Cass. Sez. 2 n. 13533-11). Occorre dire che atale orientamento se ne contrappone un altro, numericamente più consistente, che vede nel provvedimento di cui all'art. 210 cod. proc. civ. l’espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il quale dunque non è tenuto a indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (v. Cass. Sez. 2 n. 22196-10, Cass. Sez. L n. 4375-10). Tale orientamento è meglio espresso dal principio per cui l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 cod. proc. civ. e 94 disp. att. cod. proc. civ., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante. Il ricorso a esso implica dunque l’esercizio di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio – si dice - non può formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto(Cass. Sez. 2 n. 31251- 21). VII. - Questo second o orientamento è condivisibile , donde l’attuale motivo di ricorso è inammissibile di per sé, visto che niente concretamente risulta evidenzia to a suo corredo se non l’ipotetica violazione in iure. E p eraltro è da notare che sarebbe inammissibile anche in base alla tesi più elastica, inizialmente menzionata, dal momento che la corte d’appello ha motivato la ragione del diniego di esibizione. Lo ha fattodicendo che l’istanza era relativa a risultanze generiche e non decisive. Una tale motivazione, in quanto per l’appunto correlata al la genericità dell’istanza presentata, è perfettamente idonea a sostenere la ragione di rigetto. VIII. – Col terzo mezzo sono dedotti l’i ndebito oggettivo ex art.2033 cod. civ., l’ omesso esame d ell’eccezione formulata , la contraddittorietà di motivazione, la prescrizione quinquennale del preteso credito, il risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2697, 2948, n. 5 cod. civ. in relazione all’art. 829 n. 10, 11 e 12, cod. proc. civ. Il motivo, anche sorvolando sulla anomala tecnica di redazione, che mescola questioni a tal punto variegate da rendere inestricabil i perfinoi capi di doglianza, è assorbito . Esso è difatti collegato al primo mezzo, nel riferimento alla dedotta nullità o illiceità dell’appalto. E c iò emerge plasticamente dall’incipit della censura, che assume che “la dedotta nullità e/o illiceità del contratto de quo per contrarietà a norme imperative e all’ordine pubblico (..) implica l’insussistenza del diritto al corrispettivo da parte del preteso appaltatore”. In definitiva la tesi sostenuta è che la controparte“in conseguenza di tale illiceità deve restituire tutto quanto ha sino ad ora percepito a norma dell’articolo 2033c.c.”. Ciò comporta che tutta la questione dell’onere restitutorio cade per effetto della già affermata esclusione del presupposto. Il motivo èassorbito anche nel residuo riferimento alla violazione dell’onere della prova, ancora una volta per le ragioni già indicate a petto del primo mezzo. IX. – Col quarto motivo infine è dedot ta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. stante la validità ed efficacia probatoria dei titoli di credito, estratti conto e quietanze esibite in giudizio, e stante di nuovo la violazione del principio in tema di onere di prova. Il motivo è inammissibile perché risolto in censura afferente all’operato degli arbitri; quando invece l’impugnata sentenza ha per la parte che interessa dichiarato la nullità del lodo e respinto la domanda di Vanacore relativamente al credito residuo. Di tutto ciò il quarto motivo si disinteressa totalmente, finendo per esprimere una censura completamente eccentrica rispetto a lla questione che, per esplicita ammissione, ancora unicamente rileverebbe a fronte del rigetto della domanda di nullità del contratto. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versam
Sentenza Cassazione n. 32969/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris