CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ecreto ingiuntivo Pietro CAMPANILE - Presidente - Marina MELONI - Consigliere - Guido MERCOLINO - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - R.G.N. 2738 / 2017 Alberto PAZZI - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA] CONTI - Consigliere - CC – 3 / 05 / 2022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2738/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap- presentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] vanni Esposito, con domicilio eletto in Roma, viale Ufente, n. 12, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – e S.T.A. – [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresen- tante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viale Carso, n.23, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'OSTA, in persona del Presidente p.t., rap- presentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaEmilia, n. 86/90 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Firenze n. 1015/16, depositata il 17 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta convenne in giudizio la S.T.A. – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:PERSONA], proponendo op- posizione al decreto ingiuntivo n. 687/97, emesso il7 luglio 1997, con cui il Tribunale di Firenze le aveva ingiunto il pagamento della somma di Lire 210.000.000, oltre interessi, a titolo d'indennizzo previsto dall'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 per il recesso unilaterale da un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una cartografia regionale. A sostegno della domanda, la Regione eccepì il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e l'incompetenza per territoriodel Tribunale adìto, nonché l'infondatezza della pretesa azionata, chiedendone il rigetto. Si costituirono le società ricorrenti, ed eccepirono la nullità della procura ad litem,resistendo anche nel merito all'opposizione, e chiedendo, in via su- bordinata, la condanna della Regione al risarcimento dei danni per la perdita di chancesconseguente al mancato affidamento dei lavori. 1.1. Con sentenza del 10 settembre 2003, il Tribunale di Firenze accolse l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando la propria incom- petenza per territorio, in favore del Tribunale di Torino. 2. L'impugnazione proposta dalla STA, dalla CoRiP e dalla Rossi fu accolta dalla Corte d'appello di Firenze, che con sentenza del 21 ottobre 2006 dichiarò inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo, per nullità della procura ad litem, in quanto conferita dalla Regione ad avvocati del libero foro, con deli- bera non sottoposta agli organi di vigilanza. 3. Avverso la predetta sentenza la Regione propose ricorso per cassa- zione, accolto da questa Corte con sentenza del 6 dicembre 2013, n. 27382, che enunciò il seguente principio di diritto: «il mandato ad litem, con cui la Regione Valle d'Aosta eserciti la facoltà (espressamente prevista dall'art. 59, ultimo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196) di avvalersi del patrocinio di liberi professionisti e non dell'Avvocatura dello Stato, è un atto di rilevanza processuale, che non è inficiato da vizi propri di atti presupposti indipendenti e esterni al mandato, in mancanza di una iniziativa della parte nel cui inte- resse la causa di nullità sia posta. Ne consegue che per la validità della pro- cura è sufficiente la deliberazione a promuovere o resistere in giudizio,con l'affidamento del mandato ad litemad avvocati del libero foro, senza neces- sità di adottare un provvedimento ad hocche giustifichi le ragioni della de- roga». 4. Il giudizio fu pertanto riassunto nei confronti della STA– [OSCURATO:PERSONA]- grafico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), della Rossi e di Mario, Fabio, Stefania e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci della CoRiP, nel frattempo estintasi per cancellazione dal regi- stro delle imprese. 4.1. Con sentenza del 17 giugno 2016, la Corte d'appello di Firenzeha rigettato l'appello, condannando la STA e la Rossi alla restituzione delle somme rispettivamente di Euro 58.331,16 ed Euro 29.165,58, pagate in ese- cuzione del decreto ingiuntivo, oltre interessi legali. A fondamento della decisione, la Corte ha dichiarato innanzitutto inam- missibile, in quanto preclusa dal giudicato interno, la questione concernente la tardiva costituzione della Regione nel giudizio di primo grado, espressa- mente esaminata dal Tribunale e non riproposta nella precedente fase di gra- vame. In ordine alla questione di competenza, la Corte ha invece richiamato lo art. 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196, nel testo anteriore alle modifica- zioni introdotte dall'art. 1 del d.lgs. 24 febbraio 2004, n. 71, che estendeva allaRegione Valle d'Aosta le funzioni dell'Avvocatura dello Stato , ritenendo pertanto applicabile l'art. 25 cod. proc. civ.Premesso che nella specie la Re- gione aveva assunto la posizione di convenuto in senso sostanziale, ha rite- nuto che il foro erariale dovesse essere individuato in Torino, osservando che l'obbligazione dedotta in giudizio era sorta e doveva essere eseguita in Aosta, dove si erano perfezionati tutti gli atti della gara d'appalto da cui scaturiva il rapporto, e dove era situato l'ufficio di tesoreria della Regione. Ha aggiunto che il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato escludeva la possibi- lità d'individuare il forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la scelta di conferire il mandato ad avvocati del libero foro, la quale non comportava la rinuncia al foro erariale, avente carattere inderogabile. Ha ritenuto altresì ininfluente la autonomia del giudizio di rinvio rispetto alle pregresse fasi di merito, osser- vando che nella specie non si trattava di rinvio in senso proprio, dal momento che la controversia non era stata mai trattata nel merito, ma definita conuna pronuncia d'incompetenza successivamente riformata. La Corte ha infine escluso che la restituzione delle somme pagate dalla Regione in esecuzione del decreto ingiuntivo fosse preclusa dall'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Pretore di Aosta nelprocedimento di espropria- zione presso terzi promosso dalle società ricorrenti, dal momento che la ca- ducazione del titolo esecutivo comportava il venir meno dell'intero procedi- mento sullo stesso fondato. Ha ritenuto peraltro che la sopravvenuta estin- zione della CoRiP, senza distribuzione di attività ai soci, impedisse la pronun- cia di una condanna alla restituzione nei confronti di questi ultimi. 5. Avverso la predetta sentenza la STA e la Rossi hanno proposto con- giuntamente ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati con se- parate memorie. La Regione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Regione, secondo cui, in quanto riguardante una sentenza che ha pronunciato esclusivamente sulla competenza, l'impugna- zione avrebbe dovuto essere proposta nelle forme e con l'osservanza dei ter- mini previsti per il regolamento necessario di competenza, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la condanna delle ricorrenti alla restituzione delle somme pagate in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e al pagamento delle speseprocessuali, aventi carattere meramente accessorio alla predetta pronuncia. Benvero, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, questa Corte ha affermato ripetutamente che la sentenza con cui venga dichiarata la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso è impugnabile, ai sensi dell'art. 42 Cost.,con il regolamento neces- sario di competenza, non integrando una pronuncia sul merito, ma una deci- sione sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità del de- creto si configura come una mera conseguenza, avente carattere necessario, e ciò anche nel caso in cui la sentenza rechi la condanna del ricorrente alla restituzione di quanto percepito in esecuzione del decreto ingiuntivo, dal mo- mento che anche tale statuizione costituisce una mera conseguenza della di- chiarazione di nullità del decreto, e quindi della decisione sulla competenza (cfr. Cass., Sez. II, 7/10/2020, n. 21530; Cass., Sez. I, 17/07/2006, n. 16193; Cass., Sez. III, 5/08/2004, n. 15022). Tale principio deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la dichiarazione d'incompetenza e i provvedi- menti conseguenti siano stati pronunciati in sede di rinvio a seguito del la cassazione di unaprecedente sentenza d'appello che aveva dichiarato inam- missibile l'opposizione per invalidità della procura ad litem, avendo l'annulla- mento di quest'ultima comportato la rimessione della causa al giudice di se- condo grado, nello stato in cui si trovava prima della dichiarazione d'inam- missibilità dell'opposizione, con la conseguente necessità di un riesame della questione di competenza, accolta dal Giudice di primo grado e riproposta con l'atto di appello. Peraltro, come riconosce la stessa difesa della controricorrente, il ricorso ordinario per cassazione inammissibile, in quanto proposto contro una sen- tenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva sulla competenza, può convertirsi nel regolamento necessario di competenza, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui all'art. 47 cod. proc. civ., decorrente dalla comunicazione della sentenza impugnata, ovvero quello di cui all'art. 327 cod. proc. civ., in mancanza della comunicazione, la cui prova è postaa carico della parte ricorrente (cfr. Cass., Sez. VI, 17/12/2019, n. 33443; Cass., Sez. III, 21/05/2010, n. 12455; 5/03/2009, n. 5391). Nella specie, poiché quest'ultima ha precisato di non aver mai ricevuto la comuni- cazione né la notificazione della sentenza impugnata, e non risulta dimostrato il contrario, l'impugnazione, proposta con atto notificato il 17 gennaio 2017, deve considerarsi ammissibile e tempestiva, dovendosi solo aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della controricorrente, il de- posito del ricorso è stato ritualmente accompagnato da quello dell'istanza di cui all'art. 369 cod. proc. civ., non menzionata nell'elenco degli atti allegati, ma regolarmente inserita nel fascicolo d'ufficio. 2. Con il primo complesso motivo d'impugnazione, le ricorrent i denun- cianola violazione degli artt. 5, 19, secondo comma, e 38, secondo comma cod. proc. civ., dell'art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 59 della legge n. 196 del 1978, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il testo previgente di quest'ultima disposizione, anziché quello in- trodotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 71 del 2004, in contrasto con l'immediata operatività della nuova formulazione, in quanto riguardante una norma pro- cessuale, e con il principio della perpetuatio jurisdictionis , applicabile anche nel caso in cui, nel corso del giudizio, sopravvenga una norma che attribuisca la competenza al giudice incompetente al momento della proposizione della domanda. Aggiungono che, nel riesaminare la questione di competenza, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'incompletezza della relativa ecce- zione, essendosi limitata ad applicare i criteri di cui all'art. 25 cod. proc. civ., senza verificare se la competenza del Giudice adìto fosse stata contestata in riferimento a quelli previsti dagli artt. 19, primo comma, e 20 cod. proc. civ., anche in relazione alla complessitàdelle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto. Premesso inoltre che nel contratto di appalto pubblico il di ritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo e delle relative anticipazioni ed acconti sorge rispettivamente soltanto all'esito del collaudo finale e della consegna dei lavori o dei collaudi in corso d'opera e per stati di avanzamento, essendo precedentemente configurabile soltanto un obbligo dell'Amministra- zione di assicurare la possibilità di eseguire il lavoro affidato, affermano che nella specie il capitolato d'appalto prevedeva che i collaudi in corso d'opera fossero effettuati presso la sede del prestatore del servizio, situata in Firenze. Rilevano infine che, nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte ter- ritoriale non ha tenuto conto dell'intervenuto assorbimento della stessa da parte della precedente sentenza d'appello e della natura rescissoria del giu- dizio di rinvio, nell'ambito del quale la questione di competenza avrebbe do- vuto essere riesaminata alla stregua dello jus superveniens costituito dal d.lgs. n. 71 del 2004. 2.1. Il motivo è fondato. L'art. 59 della legge n. 196 del 1978, recante le norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta, nell'estendere all'Amministrazione regio- nale le funzioni svolte dall'Avvocatura dello Stato nei confronti dell'Ammini- strazione statale (primo comma), prevedeva l'applicabilità delle disposizioni dei r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e 1612 e degli artt. 25 e 144 cod. proc. civ. (secondo comma), ma riconosceva espressamente alla Regione «la facoltà di avvalersi del patrocinio di liberi professionisti» (terzo comma), in tal modo escludendo il carattere obbligatorio del patrocinio dell'Avvocatura, senza nep- pure richiedere, ai fini del ricorso ad avvocati del libero foro, l'adozione di una apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di controllo, prescritta invece dall'art. 43 del r.d. 1611 del 1933 nelle altre ipotesi di patrocinio fa- coltativo (cfr. Cass., Sez. I, 6/12/1933, n. 27382, emessa proprio nel pre- sente giudizio). Tale facoltatività è stata in seguito confermata dall'art. 1 del d.lgs. n. 71del 2004, che ha sostituito il testo dell'art. 59 cit., il quale dispone ora che «la regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste può avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato o di liberi professionisti, nonché di propri dipendenti che abbiano i requisiti di legge» (comma primo), aggiungendo che «gli atti giudiziari e giudiziali nei confronti della Regione sono notificati secondo il codice di rito»(comma secondo): non può quindi condividersi l'assunto difensivo delle ricorrenti, secondo cui il carattere facol- tativo del patrocinio erariale sarebbe stato introdotto soltanto dalla nuova disposizione, la cui efficacia immediatane comporterebbe peraltro l'applica- bilità nelpresente giudizio, ancorché promosso in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, consentendo di ravvisarvi una norma sopravvenuta che, in quanto idonea ad escludere l'operatività del foro erariale, si tradurrebbe nella conferma della competenza territoriale del giudice individuato sulla base degli ordinari criteri di cui agli artt. 19 e 20 cod. proc. civ. Non merita tuttavia consenso neppure la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'attribuzione alla Regione della facoltà di scegliere tra difensori pubblici e difensori privati non esclude l'inderogabilità della com- petenza territoriale, prevista dalla legge in funzione del potenziale ruolo del patrocinio pubblico, quali che siano i difensori di cui l'ente si avvale, con la conseguenza cheil foro erariale deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui, come nella specie,la Regione decida di avvalersi di difensori privati. In tema di competenza per territorio, questa Corte ha infatti affermato costan- temente che il foro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, già previsto inderogabilmente dall'art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933, poi trasfuso nell'art. 25 cod. proc. civ.,per le cause in cui è parte un'Ammi- nistrazione dello Stato, non è applicabile agli enti aventi una soggettività giu- ridica formalmente distinta da quella dello Stato autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura sulla base di specifiche disposizioni di legge: tale inoperatività, oltrea desumersi chiaramente dagli artt. 43, 44 e 45 del r.d. n. 1611 cit., che nel disciplinare l'assunzione da parte dell'Avvocatura della rappresentanza e difesa di [OSCURATO:PERSONA] non statali non richiamano l'art. 6 cit. (cfr. Cass., Sez. VI, 2/09/2015, n. 17475, relativa all'Agenzia del terri- torio; Cass., Sez. lav., 21/03/2013, n. 7163 e 29/07/2008, n. 20582, relative alle università; Cass., Sez. I,26/10/2006, n. 23005 , relativa all'Agenzia del demanio;Cass., Sez. III, 7/12/2005, n. 26994, relativa all'Agenzia delle en- trate), trova giustificazione nella stessa ratiodel foro erariale, volto ad age- volare lo svolgimento dell'attività difensiva dell'Avvocatura attraverso la con- centrazione delle controversie dalla stessa trattate presso igiudici del luogo in cui hanno sede i suoi uffici , e nel carattere meramente eventuale della scelta di avvalersi del patrocinio erariale, che farebbe apparire irragionevole l'applicazione dellapredetta dis posizione anche nel caso in cui l'A mministra- zione interessata si sia orientata in favore della difesa privata, e prima ancora che abbia adottato la relativa decisione.Tali considerazioni, riferibili alle altre [OSCURATO:PERSONA] non statali, devono ritenersi valide anche nei riguardi della Regione Valle d'Aosta, non trovando smentita nell'espresso richiamo del r.d. n. 1611 del 1933 e degli artt. 25 e 144 cod. proc. civ., contenuto nel testo originario dell'art. 59, secondo comma, della legge n. 196 del 1978 : nei confronti di tale Regione, anz i, il trasferimento della competenza territoriale dal giudice individuato secondo i criteri ordinari a quello del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura risul- terebbe ancor più irrazionale che nei confronti delle altre [OSCURATO:PERSONA], dal momento che, non essendo la Valle d'Aosta sede di una Corte d'appello e quindi di un ufficio dell'Avvocatura dello Stato, l'applicazione del foro erariale, avente carattere inderogabile, costringerebbe l'Amministrazione regionale ad adire un giudice situato all'esterno del proprio territorio (segnatamente, a Torino), anche nel caso in cui avesse deciso di non fare ricorso al patrocinio dell'Avvocatura, e coloro che volessero convenirla in giudizio a rivolgersi al medesimo giudice, non potendo ancora stabilirsi, al momento della proposi- zione della domanda,se l'Amministrazione intenderà avvalersi della predetta facoltà.In tali situazioni, l'applicazione dell'art. 25 cod. proc. civ. risulterebbe priva di qualsiasi giustificazione, non rispondendo a concrete esigenze di or- ganizzazione e buon andamento né dell'Amministrazione né dell'Avvocatura, e desterebbe per ciò solo sospetti di un possibile contrasto con la garanzia del giudice naturaleprevista dall'art. 25, primo comma, Cost., determinando lo spostamento della competenza territoriale dal giudice determinato secondo le regole generali ad un altro privo di qualsiasi collegamento con la contro- versia. Non a caso, d'altronde, il legislatore ha ritenuto opportuno riformulare la norma in esame con l'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 2004, confermando il ca- rattere facoltativo del patrocinio dell'Avvocatura, ma eliminando qualsiasi ri- ferimento sia all'art. 25 che all'art. 144 cod. proc. civ., e precisando anzi, al secondo comma, che gli atti giudiziari e giudiziali nei confronti della Regione vanno notificati secondo il codice di rito, con la conseguente esclusione della applicabilità sia del foro erariale che della disciplina speciale concernente le notificazioni da effettuarsi nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] dello Stato. Può dunque concludersi che, anche nella vigenza del testo originario dello art. 59 della legge n. 196 del 1978, applicabile ratione temporisalla fattispe- cie in esame, il richiamo all'art. 25 cod. proc. civ., contenuto nel secondo comma di tale disposizione, era riferibile esclusivamente a ll'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale, dovendo assumere la qualità di attrice in giudi- zio, avesse inteso a tal fine avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, restando per converso applicabili i criteri ordinari d'individuazione del giudice competente, nell'ipotesi in cui la stessa avesse fatto ricorso al patro- cinio di liberi professionisti, come previsto dall'ultimo comma della norma in esame, oppure, come nel caso di specie,non avesse ancora effettuato la pro- pria scelta al momento della proposizione della domanda, per essere stata convenuta in giudizio. 2.2. Ciò posto, occorre innanzitutto escludere l'inefficacia dell'eccezione d'incompetenza per territorio per inosservanza dell'art. 38, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., fatta valere dalla difesa delle ricorrenti in relazione alla mancata indicazione di tutti i giudici ritenuti alternativamente competenti in ordine alla domanda proposta in giudizio:nell'atto di opposi- zione al decreto ingiuntivo la Regione, pur invocando erroneamente l'applica- bilità del foro erariale, ed indicando pertanto il Tribunale di Torinoquale giu- dice competente per territorio , aveva infatti individuato chiaramente sia il forum reiche il forum contractus ed il forum destinatae solutionis , precisando in particolare che tutti gli atti relativi alla gara d'appalto erano stati posti in essere in Aosta, dove si trovava anche l'ufficio di tesoreria presso il quale avrebbe dovuto essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio. L'eccezione doveva quindi considerarsi ritualmente proposta, non assumendo alcun ri- lievo, a tal fine, l'inesattezza del riferimento al foro erariale, dal momento che l'indicazione prescritta dall'art. 38cit. è richiesta esclusivamente in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, con la conseguenza che, ove tale foro sia erroneamente individuato e detta adesione difetti, non ne consegue per ciò solo l'inefficacia dell'eccezione, ma è il giudice adito a d over individuare il giudice effettivamente competente, in base ai criteri di collegamento specifi- camente ritenuti applicabili (cfr. Cass., Sez. VI, 9/05/2019, n. 12394; Cass., Sez. III, 8/08/2007, n. 17399; 12/07/2007, n. 15601). 2.3. Quanto poi alla correttezza delle indicazioni fornite dall'opponente, l'applicazione dei criteri generali previsti dagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ. non consentein alcun caso di pervenire, nella specie,all'individuazione del giudice competente nel Tribunale di Firenze, dinanzi al quale è stata proposta la do- manda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo. Premesso infatti che l'Amministrazione convenuta ha sede in Aosta, il cui Tribunale dev'essere per- tanto individuato come forum rei, e rilevato che la domanda ha ad oggetto diritti di obbligazione, non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa delle ricorrenti, secondo cui il forum contractus ed il forum destinatae solutionis avrebbero dovuto essere individuati nel Tribunale di Firenze, dal momento che in quella città sarebbesorta e avrebbe dovuto essere eseguita l'obbliga- zione dedotta in giudizio. Sotto il primo profilo, occorre rilevare che, pur aven- do ad oggetto il pagamento di somme dovute a titolo di indennizzo per il recesso unilateraledal contratto di appalto, la relativa obbligazione non può considerarsi sorta con il mero fatto dell'effettuazione dei collaudi in corso d'o- pera, da eseguirsi nella specie presso la sede delle imprese appaltatrici, do- vendoessere invece ricollegata alla stipulazione del contratto da cui ha avuto origine il rapporto di appalto, pacificamente avvenuta in Aosta, dove si è svolta la gara per l'aggiudicazione del servizio. Il principio secondo cui, ai fini dell'individuazione del giudice competente, nel caso incui dal contratto sca- turiscano una pluralità di obbligazioni, occorre tener conto di quella specifi- camente dedotta in giudizio, attiene infatti all'individuazione del luogo in cui la stessa dev'essere adempiuta, e quindi con riguardo al forum destinatae solutionis, e non già a quello in cui è sorta, risultando evidente che tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto trovano la loro fonte nello stesso, indi- pendentemente dai fatti specifici cui esso ne collega l'insorgenza. Sotto il se- condo profilo, la correttezza dell'indicazione fornita dalla Regione trova con- ferma nel principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, secondo cui, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disci- plina finanziaria contabile, il luogo in cui dev'essere adempiuta l'obbligazione dev'essere individuato in quello in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere ef- fettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cam- biario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richie- sta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione, che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento(cfr. Cass., Sez. VI, 12/02/2020, n. 3505; 21/11/2018, n. 30006; 7/05/2012, n. 6882). In conclusione, il giudice competente in ordine alla domanda proposta dalle società ricorrenti con il ricorso per decreto per decreto ingiuntivo va individuato nel Tribunale di Aosta, quale luogo in cui ha sede l'Amministra- zione regionale, è stato stipulato il contratto di appalto posto a fondamento della domanda e avrebbe dovuto essere pagato l'indennizzo richiesto per il recesso unilaterale dal rapporto, restando invece esclusa sia la competenza del Tribunale di Torino, quale foro erariale, sia quella del Tribunale di Firenze, dinanzi al quale è stata proposta la domanda. 3. Con il secondo motivo,le ricorrenti deduc ono la violazione dell'art. 289 cod. proc. civ. e dell'art. 2033 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui disposto la restituzione delle somme pagate, senza consi- derare che il titolo in virtù del quale era stato effettuato il pagamento non era costituito dalla sentenza cassata, ma dal decreto ingiuntivo e dall'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento, la quale non è mai stata revocata o annullata, essendo ancora pendente il giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi promosso dinanzi al Tribunale di Aosta. 3.1. Il motivo è infondato. La dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo, pronunciata dal Tribu- nale di Firenze a seguito della dichiarazione della propria incompetenza per territorio, comportando la caducazione degli atti esecutivi posti in essere in base allo stesso, ai sensi dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., ha determinato infatti anche il venir meno dell'efficacia dell'ordinanza di asse- gnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento di espropria- zione presso terzi promossa dalle società ricorrenti sulla base del predetto decreto, facendo pertanto sorgere a carico delle medesime società l'obbligo di restituire la somma versata dal terzo debitore. L'accertamento immediatamente esecutivo della pretesa sostanziale fatta valere nel procedimento d'ingiunzione, pur perdurandonel corso del giudizio di opposizione, può essere infatti superato dalla sentenza che decide la stessa, ove l'opposizione sia accolta, dal momento che la sentenza di accer- tamentonegativo si sostituisce completamente al decreto ingiuntivo (il quale viene eliminato dalla realtà giuridica), con la conseguenza che gli atti di ese- cuzione già compiuti restano caducati, analogamente a quanto accade nei casi di riforma o cassazione dellasentenza impugnata e di revoca del prov- vedimento cautelare a seguito di reclamo, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione. Tale conclusione trova conferma anche nella disposizione dell'art. 653, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già com- piuti in base al decreto conservano i loro effetti «nei limiti della somma o della quantità ridotta», conseguendone che,se la somma o la quantità è azzerata, come avviene nel caso di accoglimento totale dell'opposizione, non può ma- terialmente verificarsi alcuna conservazione, neanche ridotta, degli atti ese- cutivi già compiuti, con la conseguenza che l'opponente può immediatamente chiedere la restituzione dell'intera somma già versata,sia promuovendo un separato giudizio che proponendo la relativa domanda nel medesimo giudizio di opposizione(cfr. Cass., Sez. VI, 21/11/2019, n. 30389; Cas s., Sez. III, 3/10/2005, n. 19296; Cass., Sez. lav., 20/05/2004, n. 9626). Il carattere automatico dell'effetto caducatorio prodotto dalla sentenza di riforma o di quella di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo esclude poi che lo stesso debba essere fatto valere mediante l'impugnazione dell'atto conclusivo del procedimento esecutivo promosso sulla base della sentenza riformata o del decreto ingiuntivo dichiarato nullo o revocato: nella specie, peraltro, le stesse ricorrenti riconoscono che l'ordinanza di assegna- zione emessa dal Giudice dell'esecuzione è stata impugnata dall'Amministra- zione mediante l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, sicché deve escludersi che la stessa abbia nel frattempo acquistato efficacia definitiva. 4. La sentenza impugnata va pertantocassata, nei l