CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 21089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo dibattimento, chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento dei ricorsi. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in sostituzione dell' l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimenl:o dei ricorsi. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione del codifensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI, insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha ridotto, per alcuni degli imputati, la pena inflitta in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, rideterminandola per altri. 1. Con distinti ricorsi, gli imputati deducono diversi motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte, sentite le parti, riconosciuto il legittimo impedimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rinviava il processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con sospensione dei termini di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1. Illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, che era stata tratta dalla Corte di merito sulla scorta di reati per cui è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione (delitti di rapina di cui ai capi 1) e 7) della rubrica). Peraltro, neppure poteva ritenersi certa la data di inizio dell'attività delittuosa, in quanto indicata con la rapina di cui al capo 1) ai danni della NP Service per cui gli imputati erano stati assolti, con ricadute sulla stabilità e durata del vincolo, considerato che la contestazione è elevata dal 24/07/2014 al luglio 2015. Si lamenta, poi, che gli elementi evocati non siano dimostrativi dell'esistenza di un sodalizio a delinquere. Altro profilo di illogicità viene poi ravvisato nell'avere assolto i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato aissociativo, sulla scorta di elementi indiziari ritenuti insufficiente a dimostrare l'affectio societatis, ma, al contempo, validi ad asseverare il coinvolgimento dei ricorrenti. l. Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità (di recente, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703 - 02), in materia di reati associativi, ha affermato che la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione, né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione. Tale principio risulta essere stato correttamente applicato dalle sentenze di merito, le quali hanno ampiamente motivo tanto in ordine agli elementi dimostrativi della esistenza di un gruppo stabilmente organizzato per la commissione di un indefinitivo numero di reati contro il patrimonio, quanto in ordine ai contributi rispettivamente prestati dagli odierni ricorrenti; spiegando altresì perché l'assoluzione degli imputati per i reati fine di cui ai capi 1) e 7) non abbia alcuna interferenza ai fini della prova della esistenza del gruppo e del vincolo, essendo stata determinata quanto al primo capo per la ritenuta insufficienza probatoria in ordine al singolo episodio di cui al capo 1) e, quanto al capo 7), per la ritenuta insussistenza del superamento della soglia del tentativo ex art. 56 cod. pen., ancorché in presenza di sicuri indici sintomatici della attivazione del gruppo criminoso. In particolare, si è evidenziato come gli obiettivi volti alla commissione di ripetute rapine, chiaramente manifestati dai correi nel corso delle intercettazioni, facessero logicamente riferimento all'esistenza di un gruppo stabilmente organizzato dotato di uomini e mezzi, per come ricavato dal giudice del merito sulla scorta anche degli appostamenti, sopralluoghi, riunioni svolte e intese intervenute e in forza di un monitoraggio da parte della polizia giudiziaria che si è protratto per un periodo significativo, così dando ragionevolmente conto della persistenza del vincolo. Si sono, poi, individuate delle basi logistiche in cui i correi si riunivano, per come risulta dalla stretta contiguità temporale tra le condotte volte ad organizzare le rapine ed il momento di ritrovo, unitamente anche al contenuto delle intercettazioni che a detti contesti fanno specifico riferimento. Si è poi anche valorizzata la disponibilità di mezzi, il chiaro riferimento ad una pluralità di agenti, per come declinata nelle conversazioni ove più volte si fa espresso riferimento all'uso dell'appellativo plurale, la distribuzione di somme e la disponibilità di armi essendosi rilevato, con argomentazione non affatto manifestamente illogica, come il compendio sequestrato ai correi Cirulli e Specchio rinviasse, per numero e tipologia, ad un gruppo organizzato e fosse strumentale alla realizzazione di obiettivi criminali variegati e persistenti. inoltre, non privo di significato, è anche l'essersi rapportati al cospetto di altre organizzazioni criminali, in forma unitaria (il riferimento è alla ricerca del possibile delatore che aveva mandato a monte l'assalto al caveau della Cosmopol di Avellino). Valenza di merito, invece, hanno le doglianze volte a censurare, genericamente, la valenza dimostrativa degli elementi di prova declinati dai giudici di merito a sostegno dell'esistenza dell'ipotesi del concorso necessario e del coinvolgimento di ciascuno dei ricorrenti; infine, dalla lettura delle motivazioni che hanno portato i giudici ad escludere l'appartenenza al sodalizio di altri coimputati originariamente accusati di farne parte (Martino e Russo), non si rinvengono ragioni comuni direttamente spendibili per gli altri, né che si siano utilizzati a carico dei ricorrenti prove invece ritenute non idonee nei confronti di altri. E tanto a prescindere dalla genericità della censura articolata sul punto, priva dei necessari riferimenti probatori. 2. Illogicità della motivazione in ordine al compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) nel porto e nella detenzione di armi di cui al capo 7-bis) della rubrica. Si censura l'univocità dimostrativa e la logicità delle conclusioni alle quali sono giunti i giudici di merito nell'affermare il coinvolgimento dell'imputato - a titolo di concorso - nel porto e nella detenzione delle armi rinvenute il 30 giugno 2015 all'interno di un autocarro. 2. Le sentenza di merito hanno illustrato la concatenazione degli elementi (gli episodi del 26 e del 30 giugno 2014, oggetto di videoregistrazione), spiegando perché non vi possono essere dubbi sul piano logico - alla luce del complesso delle circostanze oggettive e soggettive che rendono razionalmente inverosimile ogni ipotesi alternativa - in ordine alla compartecipazione del ricorrente alla condotta di detenzione e porto di armi per la quale vi è già stata condanna del concorrente [OSCURATO:PERSONA] in separato giudizio. In particolare, si è valorizzato l'elemento relazionale intercorrente tra il ricorrente e il coimputato con i luoghi, i mezzi e ,Puk l'autocarro ove sono state poi rinvenute le armi (ivi partato), alla luce, altresì, dello svolgimento, ad opera di entrambi, di azioni delittuose proprio con l'impiego di armi e di oggetti come quelli di cui all'imputazione. Rispetto a tale ricostruzione logico/fattuale, il motivo di ricorso si risolve in una contestazione del tutto carente sul piano dell'onere probatorio, gravante su chi lamenta il vizio motivazionale della sentenza sotto il profilo della manifesta illogicità, di indicare quale sia la tesi alternativa ragionevolmente postulabile trascurata dal giudice del merito, in grado di spiegare la condotta del ricorrente (per esempio, per come osservato dal P.G. nella memoria di udienza, indicando chi, al suo posto, avrebbe condotto la sua autovettura, alle prime ore dell'alba del 30 giugno 2014 e vi avrebbe poi fatto salire il coimputato separatamente giudicato). Al riguardo, la Corte di legittimità ha affermato: - che «in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili» (ex multis, Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Rv. 278237 - 01); - e che «il dubbio idoneo ad introdurre un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile» (da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 - 04). - e che «per il principio del libero convincimento del giudice, anche gli indizi e le presunzioni, al pari delle cosiddette prove critiche indirette, possono essere considerati idonei per un'affermazione di responsabilita, quando esattamente valutati nel loro nesso logico diano la certezza del fatto cui l'indagine e diretta» (Sez. n. 1612 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1977, Rv. 135180 - 01). Il motivo è, dunque, manifestamente infondato. 3. Illogicità della motivazione sulla valutazione degli elementi di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., contestato al capo 13) della rubrica. La censura attiene alla tenuta logica della motivazione resa a giustificazione della discrasia temporale registratasi nello sviluppo della vicenda illecita, alla luce del tenore delle conversazioni registrate. 3. La doglianza è manifestamente infondata, in quanto il rilievo della discrasia temporale evidenziata dalla difesa (di circa tre ore, ritenuta eccessiva per la consegna di un veicolo provento di furto) è stato motivatamente disatteso dalla sentenza impugnata non solo fornendo una spiegazione, non manifestamente illogica, delle ragioni di tale "vacatio", ricondotta alla necessità di completare le trattative nell'ambito di un'attività di riciclatore professionalmente svolta in modo organizzato, ma alla luce del contenuto delle conversazioni intercettate da cui risulta chiaro il riferimento, anche testuale, al veicolo di provenienza furtiva che il ricorrente, nella sua qualità, doveva ricevere, ai relativi fornitori ed al compenso pattuito. 4. Eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Omessa motivazione sul punto. La censura attiene alla "rigidità" del trattamento sanzionatorio inflitto ed all'assenza di un'adeguata motivazione (vi era stata solo una lieve diminuzione per [OSCURATO:PERSONA] e le attenuanti generiche erano state riconosciute al solo [OSCURATO:PERSONA]). 4. La doglianza è manifestamente infondata, non ravvisandosi alcuna violazione di legge né macroscopica illogicità nel trattamento sanzionatorio, ed in particolare quanto al governo delle circostanze, sul quale vi è in sentenza adeguata motivazione. 5. Omessa esclusione della recidiva qualificata, sul rilievo del comportamento processuale degli imputati e per la risalenza nel tempo dei precedenti penali. 5. Il motivo è del tutto generico, difettando le necessarie allegazioni a supporto della doglianza svolta, anche tenuto conto che per alcuni imputati ([OSCURATO:PERSONA]) la circostanza non è stata contestata e/o applicata. 6. Violazione di legge e omessa motivazione in ordine «alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA], nonché a quello riconosciuto con sentenza del Tribunale di Napoli del 24/01/2017 (irrev. l'[OSCURATO:DATA_NASCITA])». 6. Il motivo è inammissibile, introducendosi dubbi di violazione di legge e di omessa motivazionale del tutto generici e privi di qualsiasi riferimento specifico ai presupposti della denunciata violazione (in particolare agli estremi identificativi della precedente condanna e al reato oggetto della stessa). I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. Nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato detenuto del decreto di citazione di appello per l'udienza all'esito della quale è stata emessa la sentenza impugnata. 1. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la difesa ricorrente non si confronta con la disciplina emergenziale (artt. 83 d.l. n. 18/20 conv. I. n. 27/20, integrato dall'art. 36, commi 1 e 2, d.l. n. 23/20 e dal d.l. n. 28/20) - specificamente richiamata nel decreto di riassunzione del processo e di fissazione delle nuove udienze di trattazione dei giudizi penali dinanzi la Corte di appello - che nel periodo in esame ha consentito che le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi all'imputato fossero eseguiti mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia (di cui all'epoca era assistito l'imputato). Il ricorso è quindi inammissibile. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. Violazione degli artt. 63 cod. pen. e 178 e 546 cod. proc. pen. Dopo avere ricostruito il calcolo della pena operato dalla sentenza impugnata (che ha riconosciuto l'imputato colpevole dei reati di cui ai capi 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della rubrica), si lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente applicato - in relazione al reato assunto quale più grave ex art. 81 cpv. cod. pen.(art. 648-bis, comma 2, cod. pen.) - un doppio aumento di pena ai sensi degli artt. 648-bis, comma 2 e 99, comma 4, cod, pen., in violazione della regola del cumulo giuridico di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. 1. Il motivo è manifestamente fondato. Il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. opera nel caso di concorso fra più circostanze aggravanti tra quelle indicate al precedente comma 3, ovvero quelle che stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato ovvero quelle ad effetto speciale: situazione diversa dalla odierna fattispecie, nella quale con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. concorre la circostanza, ad effetto comune, di cui all'art.648-bis, comma 2, cod. pen. (nel senso che l'assimilazione della circostanza di carattere "indipendente" alle aggravanti ad effetto speciale opera, ai fini dell'applicazione della regola di cui al comma 4, soltanto quanto le prime comportino un aumento superiore ad un terzo, vedi Sez. 6, n. 52011 del 07/11/2019, Rv. 278055 - 02). Peraltro, anche a fare riferimento all'orientamento citato dal ricorrente (cfr. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 7574 del 15/01/2019, Rv. 275632 - 01), l'applicabilità del criterio di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. anche ai casi di concorso di una circostanza aggravante ad effetto speciale con una o più aggravanti ad effetto comune, opera solo quando la mancata applicazione di tale criterio farebbe sì che le circostanze ad effetto comune comportino un aumento di pena maggiore di quello derivante dalla ricorrenza di più circ:ostanze aggravanti ad effetto speciale: situazione pacificamente non ravvisabile nella fattispecie in esame, alla luce degli aumenti concretamente stabiliti dalla Corte di merito. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. violazione di legge in ordine al reato associativo di cui al capo 1) della rubrica, risultando la contestazione generica con riguardo al ruolo assunto da ciascun concorrente necessario. La sentenza impugnata aveva omesso di individualizzare il giudizio di responsabilità, ponendo gli imputati sullo stesso piano e non facendo emergere il contributo di ciascuno all'associazione. Si censura, poi, la valenza dimostrativa degli elementi indiziari assunti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, anche con riguardo al contributo causale prestato dal ricorrente, tenuto conto che i reati fine non risultavano eseguiti e per quei reati fine gli imputati erano stati assolti. 2. Violazione di legge in ordine all'assenza dei requisiti dell'associazione per delinquere. Si era fatto riferimento a reati fine per cui vi era stata assoluzione (in particolare 1, 6 e 7 da cui il ricorrente era stato assolto) ovvero che non vedevano imputato il ricorrente (ad es. il capo 7-bis). Gli elementi probatori declinati dal giudice del merito (intercettazioni telefoniche, accertamenti di polizia giudiziaria, servizi di osservazione, ecc.) erano inidonei a provare la sussistenza della struttura associativa, anziché dell'ipotesi alternativa del concorso di persone nel reato, privi di valenza individualizzante e dagli stessi non poteva ricavarsi la necessaria presenza dell'affectio societatis. 3. Violazione di legge (artt. 416 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) in relazione alla prova della partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo A) della rubrica. La censura attiene alla valenza dimostrativa, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione al consesso delinquenziale, delle intercettazioni telefoniche richiamate dalla Corte territoriale. In particolare, ,si evidenzia come il materiale probatorio riguardi un solo reato, mai portato alla fase esecutiva ed una condotta materiale del ricorrente, quale quella di recuperare le schede, fungibile e facilmente sostituibile, che non richiede l'impiego di mezzi propri dell'associazione. 4. Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà, con riferimento all'assoluzione per tutti i reati fine ed alla condanna per il delitto associativo, stante la coincidenza tra il materiale raccolto su cui era stata fondata la pronuncia liberatoria e quello su cui, invece, era stata fondata la colpevolezza. 5. Violazione di legge ed omessa motivazione in ordine all'individuazione del ricorrente come interlocutore delle intercettazioni con altri coimputati, non emergendo dalla sentenza elementi dimostrativi della sua avvenuta identificazione (La censura risulta essere stata proposta a pag. 20 dell'atto di appello. Il ricorrente, in quella sede, si lamentò del fatto che l'identificazione dell'imputato ad opera della P.G. operante sarebbe avvenuto in quanto personaggio "noto", a fronte, tuttavia, di un curriculum penale assai datato risultando condannato per reati commessi 15 anni e mezzo e 12 anni prima rispetto alla formulazione dell'atto di appello. Inoltre, rilevò come non si era neppure data risposta al riferimento, contenuto in atti, secondo cui l'imputato sarebbe stato riconosciuto in quanto indagato "contemporaneamente" ed intercettato in altra indagine tecniche come nell'ambito del processo relativo al capo 6) della rubrica. Nessuna risposta vi è stata da parte della Corte di merito). 6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione ed al riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. proc. pen., posto che il ricorrente non è mai stato riconosciuto recidivo e, dunque, non può essere riconosciuto recidivo reiterato. 7. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Non si era apprezzata la partecipazione marginale dell'imputato, i contatti sporadici con i sodali, l'assenza di ruolo all'interno del sodalizio, facendosi generico riferimento ad indici di gravità del reato e di pericolosità sociale. 1. Va disposto lo stralcio della posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la definizione del sesto motivo di ricorso, relativo ai presupposti per il riconoscimento della recidiva reiterata, è oggetto di esame delle Sezioni unite, con udienza fissata per il 30/03/2023. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. La censura si incentra sulla diversità tra il ruolo concorsuale assegnato all'imputato nella realizzazione del tentativo di rapina ai danni del caveu dell'istituto di vigilanza NP Service: a fronte di un capo di imputazione che lo additava di avere partecipato attivamente all'assalto, si era poi ritenuto che avesse fornito la sola base logistica. Né valeva fare riferimento alla conoscenza degli atti di indagine, per come argomentato dalla Corte di merito al fine di escludere la paventata violazione, in quanto era proprio in forza di tali atti - posti a fondamento della disposta cautela - che era stata elevata detta imputazione. 1. Il motivo è generico. Secondo il costante orientamento di legittimità, al quale il Collegio intende aderire, il principio di correlazione tra contestazione e sentenza, funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, risulta violato solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 10140 del 18/2015, Rv. 262802). Inoltre, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi anche conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (nel caso in esame si è anche proceduto col rito abbreviato), sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Rv. 257278). Nel caso in esame, la Corte di merito ha superato la doglianza rilevando come l'imputato, a seguito dell'applicazione della misura cautelare, è stato sottoposto ad interrogatorio e ha avuto dal primo momento accesso agli atti di indagine nell'ambito dei quali la sua condotta di concorso è stata delineata in modo assolutamente chiaro e circostanziato, con possibilità di difendersi. A diverse conclusioni giunge il ricorrente sostenendo che, invece, proprio quegli atti hanno determinato una contestazione di tipo "attivo" anziché collaterale, ma nulla di tutto ciò è in questa sede allegato, così precludendo alla Corte di legittimità di esercitare il suo controllo. Del resto, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che gli elementi di prova (s.i. accertamenti di P.G. e contenuto intercettivo) che hanno portato all'individuazione dell'imputato, quale concorrente che ha messo a disposizione la base logistica, sono atti di indagine presenti al momento dell'esercizio dell'azione penale e della scelta del rito abbreviato. Per completezza va sottolineata l'inammissibilità della doglianza, pur formulata con il primo motivo, con cui si deduce:" violazione della legge penale - artt. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova", in quanto solo titolata e del tutto "eccentrica" rispetto al tema dedotto. 2. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. Si lamenta la capacità dimostrativa e la tenuta probatoria degli elementi declinati dalla Corte di appello a fondamento del giudizio di colpevolezza, con particolare riguardo alla consapevolezza del ricorrente di concorrere in una rapina. 2. Valgono per il secondo motivo le considerazioni espresse in occasione di precedenti denunce di vizio motivazionale, dovendosi evidenziare come le critiche formulate, lungi dal prospettare evidenti illogicità attraverso la prospettazione di tesi alternative razionalmente praticabili, finiscono per chiamare questa Corte ad una mera e non consentita rilettura del materiale probatorio. Peraltro, a conforto del consapevole coinvolgimento del ricorrente nell'ordito contestato, depongono una seri di intercettazioni (pagg. 27-31) il cui contenuto - per certi versi definito anche confessorio - non si appalesa affatto distonico con il comportamento di colui che di quel programma criminoso ha fatto parte e che di certo, stante l'esclusione di profili di manifesta illogicità nel significato che ne è stato dai giudici di merito ricavato, non possono formare oggetto di interpretazione da parte della Corte di legittimità. 3. Vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione delle aggravanti contestate, stante il contributo, di tipo collaterale, fornito dal ricorrente all'azione delittuosa che escluderebbe il necessario substrato soggettivo ai fini dell'imputazione delle aggravanti anche ex art. 59 cod. pen. 3. Manifestamente infondata è la doglianza, atteso il ruolo di pieno compartecipe nella rapina, sebbene con compiti non immediatamente esecutivi, rivestito dal ricorrente, per come ampiamente illustrato dalla doppia sentenza di condanna. Peraltro, l'indicazione di contatti duraturi tra i correi e il rinvenimento nel capannone dei mezzi utilizzati per la rapina, compresi i chiodi a quattro punte, rinvia, al di là di ogni ragionevole dubbio, alla consapevolezza delle modalità con cui la rapina si sarebbe svolta, così escludendosi, al contempo, una incolpevole ignoranza.4. Vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen. 4. Il motivo è manifestamente infondato sotto due profili. 4.1. Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266461). Fornire una base logistica per i mezzi da utilizzarsi per commettere la rapina assume un rilievo causale apprezzabile nell'economia della rapina perché agevola la realizzazione del reato, rafforzandone le possibilità di successo. 4.2. In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione di cui all'art. 114, secondo comma, cod. pen., che esclude l'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell'art.112 cod. pen. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque), si riferisce anche a quelle ipotesi in cui il numero delle persone concorrenti sia considerato, da diversa norma, aggravante speciale di un determinato reato. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso che la predetta attenuante sia applicabile nel caso di rapina commessa da più persone riunite ed aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen.).(Sez. 2, n. 6832 del1 18/5/1996, Rv. 205409; Sez. 2, n. 18540 del 19/4/2016, Rv. 266852). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, 533, 535 cod. proc. pen., 62-bis, 69 e 133 cod. pen.; 648-bis, 56-648-bis cod. pen., 648-bis, comma 2, e 648 cod. pen. Carenza di motivazione. La censura investe l'affermazione di responsabilità di entrami gli imputati e, in particolare, la motivazione che ne ha asseverato il concorso nell'attività di riciclaggio, difettando la necessaria efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento. Inoltre, si censura anche la mancata riqualificàzione del fatto in ricettazione, stante l'assenza di prova di interventi manipolativi ovvero nell'ipotesi tentata del riciclaggio non essendosi ancora verificata la "perdita di traccia" dei veicoli.Si lamenta, infine, carenza motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla posizione del Tyshk:ovets (graduazione della pena) e al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, operato, invece, in favore del coimputato, sussistendone le medesime ragioni. 1. Il motivo dedotto in ordine all'affermazione di responsabilità è del tutto generico, difettando qualsiasi confronto critico con l'intero complesso degli elementi probatori evidenziati dalla sentenza impugnata (e prima ancora dal GUP) a dimostrazione della responsabilità dei ricorrenti per il reato di concorso, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], in riciclaggio (sorpresi entrambi nella flagranza del reato). La prospettata riqualificazione sia in termini di tentativo che di ricettazione non si confronta con la sentenza impugnata che ha evidenziato come vennero accertate operazioni di smontaggio integrale di tutte le componenti delle auto indicate nel capo di imputazione e, al contempo, ne vennero incendiate le scocche. Nessun vizio, poi, è ravvisabile a proposito del trattamento sanzionatorio; il giudizio di prevalenza operato in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] è fondato su elementi di tipo individualizzante non comuni alla posizione del Tyshkovets, quali l'assenza di precedenti penali ed il ruolo marginale svolto nella vicenda. I ricorsi vanno, quindi, dichiarati inammissibili. 3. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dispone lo stralcio della posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la definizione del sesto motivo di ricorso, relativo ai presupposti per il riconoscimento della recidiva reiterata, è oggetto di esame delle Sezioni unite, con udienza fissata per il 30/03/2023; previa formazione di separato fascicolo, rinvia a nuovo ruolo la trattazione del