CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 1992
Cassazione n. 26093/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/01/1992 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione di legge e del vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'ordinanza di inammissibilità dell'appello dalla stessa proposto; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non Si confronta criticamente con la motivazione' della decisione impugnata e si risolve in una mera censura apodittica alla stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente