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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 22954/2026

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ricorrente-controQuestura [OSCURATO:PERSONA] E Brianza in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimatoavverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 2155/2026 depositato il13/06/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14134/2026Numero sezionale 3066/2026Numero di raccolta generale 22954/2026Data pubblicazione 09/07/20261.Il giudice di pace di Milano ha convalidato il provvedimento ditrattenimento a carico del ricorrente riproducendo nella motivazioneintegralmente il decreto del Questore nel quale è stato disposto che ilcittadino straniero, attinto da provvedimento espulsivo fondato sull’essersisottratto ai controlli di frontiera, fosse trattenuto presso il centro dipermanenza temporanea e di assistenza di Milano per la necessità diprocedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità enazionalità, acquisire i documenti di viaggio ed attendere la disponibilitàdel vettore.Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione il cittadinostraniero con tre motivi.Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] è rimasto intimato.2.

Il ricorso, avendo ad oggetto un provvedimento del giudice di paceemesso il 13 giugno 2026 in udienza, è assoggettato alla disciplinanormativa novellata, sia in relazione all’individuazione del giudicecompetente, nel merito ed in fase di legittimità, sia in relazione al modelloprocedimentale, introdotto dal d.l. n. 100 del 2026.Il decreto, come espressamente precisato nell’art. 19 del decreto entra invigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 12giugno.Trova, pertanto, applicazione il nuovo regime processulae in relazione aiprovvedimenti, relativi a trattenimenti amministrativi, proroghe, riesami,emessi dall’organo giurisdizionale competente dal 12 giugno 2026.E’ irrilevante la data del provvedimento amministrativo restrittivo dellalibertà personale ai fini della individuazione del contesto legislativoapplicabile.

Occorre verificare la data soltanto del provvedimentogiurisdizionale impugnato, trattandosi di disciplina normativa (art. 14 1.1.d.lgs n. 286 del 1998) che attiene al modello impugnatorio deiprovvedimenti emessi dal giudice di merito competente.Numero registro generale 14134/2026Numero sezionale 3066/2026Numero di raccolta generale 22954/2026Data pubblicazione 09/07/20263.

L’instaurazione del procedimento, in modo parzialmente divergente dalmodello processuale indicato nell’art. 14

1.1. d.lgs n. 286 del 1998,perché riproduttivo di quello antevigente, non incide sull’ammissibilità delricorso perché la notifica all’Avvocatura generale dello Stato è tempestiva,così come l’iscrizione a ruolo.L’esposizione dei motivi, pur nel richiamo a norme processuali penali è deltutto comprensibile ed inquadrabile nei vizi propri del sindacato del giudicedi legittimità.4.

Nel primo motivo viene censurata la violazione dell’art. 13 d.lgs n. 286del 1998 per non aver esaminato, il giudice di pace, la legittimità dell’attopresupposto (la espulsione amministrativa), non risultando che il cittadinostraniero si sia sottratto ai controlli di frontiera.

Il fascicolo in atti è privodi rilievi dattiloscopici di esiti Eurodac, di verifiche SIS, di accertamentiche attestino l’ingresso.

Irregolare.E’ stata, in conclusione, omessa la verifica dell’effettiva sussistenza dellacondicio legis su cui si è fondato il provvedimento espulsivo.Nel secondo motivo viene censurata la violazione dell’obbligo dimotivazione stabilito nell’art. 13 c.1 Cost. e comunque il vizio dimotivazione apparente.Il giudice di pace, pur sollecitato dall’eccezione difensiva del difensore,volta a contestare la prova dell’ingresso regolare e la carenzadocumentale del fascicolo, ha omesso di valutare la censura d’illegittimitàdel provvedimento espulsivo.Nel terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 14 c.4 d.gs n. 286 del1998 per l’omesso esame di circostanze risultanti dal verbale di udienza emancato confronto con elementi raccolti in atti.

Il ricorrente ha dichiaratonell’audizione di provenire dalla Spagna e di essere titolare di documentispagnoli ma il giudice di pace non si è neanche confrontato con questedichiarazioni, pur trattandosi di circostanze rilevanti rispetto allalegittimità del provvedimento presupposto.Numero registro generale 14134/2026Numero sezionale 3066/2026Numero di raccolta generale 22954/2026Data pubblicazione 09/07/20265.

I motivi possono venire esaminati congiuntamente perché avvinti danesso logico.Essi sono manifestamente fondati.Il provvedimento impugnato è privo di qualsiasi motivazione riferibile allecontestazioni difensive ed alle dichiarazioni rese dal cittadino straniero nelcorso dell’audizione, pur trattandosi di profili strettamente attinenti allalegittimità del provvedimento presupposto (espulsione amministrativa), opiù esattamente alla condicio legis che lo sostiene.

E’ stato infattiformalmente contestato, in modo specifico e concreto, che il ricorrente sisia sottratto ai controlli di frontiera, in mancanza di riscontri documentalied in contrasto con le dichiarazioni dello stesso ma la mera riproduzionedel provvedimento questorile senza alcuna integrazione, evidenzia laradicale carenza della motivazione e la grave illegittimità delprovvedimento di trattenimento.6.

Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato e la decisionenel merito di annullamento del provvedimento questorile di trattenimento.Ciò perché la cassazione del decreto di convalida priva ex tunc ilprovvedimento amministrativo di efficacia, trattandosi dell’esercizio di unpotere autoritativo di carattere eccezionale, temporale, rigidamentemodulato, anche sul piano dell’efficacia temporale, sulla necessità dellaconvalida da parte dell’organo giurisdizionale.

La cassazione delprovvedimento di convalida determina la consequenziale mancanza difondamento legittimante della validità ed efficacia del provvedimentoamministrativo.Non si deve statuire sulle spese processuali in mancanza di difese dellaparte intimata.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa il provvedimento del giudice di pace di Milanoemesso il 13 giugno 2026 (R.G. 25607 del 2026), impugnato e, decidendonel merito, non convalida il predetto provvedimento dichiarandoNumero registro generale 14134/2026Numero sezionale 3066/2026Numero di raccolta generale 22954/2026Data pubblicazione 09/07/2026l’inefficacia del decreto di trattenimento amministrativo del cittadinostraniero [OSCURATO:PERSONA] emesso dal Questore della provincia di Monza eBrianza il giorno 11 giugno 2026.Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al Questore dellaProvincia e Brianza per gli adempimenti consequenziali.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026 La pres. est.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-controQuestura [OSCURATO:PERSONA] E Brianza in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimatoavverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 2155/2026 depositato il13/06/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14134/2026Numero sezionale 3066/2026Numero di raccolta generale 22954/2026Data pubblicazione 09/07/20261.Il giudice di pace di Milano ha convalidato il provvedimento ditrattenimento a carico del ricorrente riproducendo nella motivazioneintegralmente il decreto del Questore nel quale è stato disposto che ilcittadino straniero, attinto da provvedimento espulsivo fondato sull’essersisottratto ai controlli di frontiera, fosse trattenuto presso il centro dipermanenza temporanea e di assistenza di Milano per la necessità diprocedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità enazionalità, acquisire i documenti di viaggio ed attendere la disponibilitàdel vettore.Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione il cittadinostraniero con tre motivi.Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] è rimasto intimato.2. Il ricorso, avendo ad oggetto un provvedimento del giudice di paceemesso il 13 giugno 2026 in udienza, è assoggettato alla disciplinanormativa novellata, sia in relazione all’individuazione del giudicecompetente, nel merito ed in fase di legittimità, sia in relazione al modelloprocedimentale, introdotto dal d.l. n. 100 del 2026.Il decreto, come espressamente precisato nell’art. 19 del decreto entra invigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 12giugno.Trova, pertanto, applicazione il nuovo regime processulae in relazione aiprovvedimenti, relativi a trattenimenti amministrativi, proroghe, riesami,emessi dall’organo giurisdizionale competente dal 12 giugno 2026.E’ irrilevante la data del provvedimento amministrativo restrittivo dellalibertà personale ai fini della individuazione del contesto legislativoapplicabile. Occorre verificare la data soltanto del provvedimentogiurisdizionale impugnato, trattandosi di disciplina normativa (art. 14 1.1.d.lgs n. 286 del 1998) che attiene al modello impugnatorio deiprovvedimenti emessi dal giudice di merito competente.Numero registro generale 14134/2026Numero sezionale 3066/2026Numero di raccolta generale 22954/2026Data pubblicazione 09/07/20263. L’instaurazione del procedimento, in modo parzialmente divergente dalmodello processuale indicato nell’art. 14 1.1. d.lgs n. 286 del 1998,perché riproduttivo di quello antevigente, non incide sull’ammissibilità delricorso perché la notifica all’Avvocatura generale dello Stato è tempestiva,così come l’iscrizione a ruolo.L’esposizione dei motivi, pur nel richiamo a norme processuali penali è deltutto comprensibile ed inquadrabile nei vizi propri del sindacato del giudicedi legittimità.4. Nel primo motivo viene censurata la violazione dell’art. 13 d.lgs n. 286del 1998 per non aver esaminato, il giudice di pace, la legittimità dell’attopresupposto (la espulsione amministrativa), non risultando che il cittadinostraniero si sia sottratto ai controlli di frontiera. Il fascicolo in atti è privodi rilievi dattiloscopici di esiti Eurodac, di verifiche SIS, di accertamentiche attestino l’ingresso. Irregolare.E’ stata, in conclusione, omessa la verifica dell’effettiva sussistenza dellacondicio legis su cui si è fondato il provvedimento espulsivo.Nel secondo motivo viene censurata la violazione dell’obbligo dimotivazione stabilito nell’art. 13 c.1 Cost. e comunque il vizio dimotivazione apparente.Il giudice di pace, pur sollecitato dall’eccezione difensiva del difensore,volta a contestare la prova dell’ingresso regolare e la carenzadocumentale del fascicolo, ha omesso di valutare la censura d’illegittimitàdel provvedimento espulsivo.Nel terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 14 c.4 d.gs n. 286 del1998 per l’omesso esame di circostanze risultanti dal verbale di udienza emancato confronto con elementi raccolti in atti. Il ricorrente ha dichiaratonell’audizione di provenire dalla Spagna e di essere titolare di documentispagnoli ma il giudice di pace non si è neanche confrontato con questedichiarazioni, pur trattandosi di circostanze rilevanti rispetto allalegittimità del provvedimento presupposto.Numero registro generale 14134/2026Numero sezionale 3066/2026Numero di raccolta generale 22954/2026Data pubblicazione 09/07/20265. I motivi possono venire esaminati congiuntamente perché avvinti danesso logico.Essi sono manifestamente fondati.Il provvedimento impugnato è privo di qualsiasi motivazione riferibile allecontestazioni difensive ed alle dichiarazioni rese dal cittadino straniero nelcorso dell’audizione, pur trattandosi di profili strettamente attinenti allalegittimità del provvedimento presupposto (espulsione amministrativa), opiù esattamente alla condicio legis che lo sostiene. E’ stato infattiformalmente contestato, in modo specifico e concreto, che il ricorrente sisia sottratto ai controlli di frontiera, in mancanza di riscontri documentalied in contrasto con le dichiarazioni dello stesso ma la mera riproduzionedel provvedimento questorile senza alcuna integrazione, evidenzia laradicale carenza della motivazione e la grave illegittimità delprovvedimento di trattenimento.6. Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato e la decisionenel merito di annullamento del provvedimento questorile di trattenimento.Ciò perché la cassazione del decreto di convalida priva ex tunc ilprovvedimento amministrativo di efficacia, trattandosi dell’esercizio di unpotere autoritativo di carattere eccezionale, temporale, rigidamentemodulato, anche sul piano dell’efficacia temporale, sulla necessità dellaconvalida da parte dell’organo giurisdizionale. La cassazione delprovvedimento di convalida determina la consequenziale mancanza difondamento legittimante della validità ed efficacia del provvedimentoamministrativo.Non si deve statuire sulle spese processuali in mancanza di difese dellaparte intimata. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa il provvedimento del giudice di pace di Milanoemesso il 13 giugno 2026 (R.G. 25607 del 2026), impugnato e, decidendonel merito, non convalida il predetto provvedimento dichiarandoNumero registro generale 14134/2026Numero sezionale 3066/2026Numero di raccolta generale 22954/2026Data pubblicazione 09/07/2026l’inefficacia del decreto di trattenimento amministrativo del cittadinostraniero [OSCURATO:PERSONA] emesso dal Questore della provincia di Monza eBrianza il giorno 11 giugno 2026.Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al Questore dellaProvincia e Brianza per gli adempimenti consequenziali.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026 La pres. est.[OSCURATO:PERSONA]
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