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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 23382/2023

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27285/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto a Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale a marginedel ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campanian. 3284/08/20 15, depositata il 9.04.2015.

Udita la relazione svoltadal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22 febbraio2023. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli respingeva i ricorsi riuniti propost i da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso distinti avvis i di Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento accertamento (n .

TF503AB00577 / 2012 e n.

TF503AB00588/2012) , emessi per gli anni 2008 e 2009, con i quali era stat a recuperat a a tassazione l’IVA ritenuta indetraibile, in relazione a fatture ritenute soggettivamente inesistenti; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania rigetta va l’appello proposto dall a contribuente; -la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso ; [OSCURATO:PERSONA] - preliminarmente occorre evidenziare che con successiva memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la contribuente rilevavadi avere presentato domanda di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere pagato integral mente la somma dovuta , allegando documentazione al riguardo; - rilevato che appare necessario acquisire informazioni in ordine alla regolarità della domanda di adesione agevolatae della sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda; P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo; onera l’Agenzia delle Entrate di fornire entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva.

Così deciso in Roma, nell’adunanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27285/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto a Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale a marginedel ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campanian. 3284/08/20 15, depositata il 9.04.2015. Udita la relazione svoltadal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22 febbraio2023. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli respingeva i ricorsi riuniti propost i da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso distinti avvis i di Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento accertamento (n . TF503AB00577 / 2012 e n. TF503AB00588/2012) , emessi per gli anni 2008 e 2009, con i quali era stat a recuperat a a tassazione l’IVA ritenuta indetraibile, in relazione a fatture ritenute soggettivamente inesistenti; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania rigetta va l’appello proposto dall a contribuente; -la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso ; [OSCURATO:PERSONA] - preliminarmente occorre evidenziare che con successiva memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la contribuente rilevavadi avere presentato domanda di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere pagato integral mente la somma dovuta , allegando documentazione al riguardo; - rilevato che appare necessario acquisire informazioni in ordine alla regolarità della domanda di adesione agevolatae della sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda; P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo; onera l’Agenzia delle Entrate di fornire entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva. Così deciso in Roma, nell’adunanz
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