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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25218/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GAETANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, confutando l'assunto a mente del quale si sosteneva il carattere inurbano delle espressioni utilizzate, ha messo in evidenza come le minacce fossero funzionali a coartare l'attività di polizia in quel frangente posta in essere a seguito di segnalazione da parte di soggetto che aveva presentato denuncia nei confronti del ricorrente in quanto a sua volta minacciato; rilevato che il secondo motivo, oltre che presentare analogo limite rispetto ad identica censura formulata in appello, si rivela generico nella parte in cui, a fronte dell'esclusa scarsa offensività del fatto per come in concreto posto in essere, vorrebbe confutarla attraverso il non consentito tentativo di negare la stessa consistenza penale dei fatti omettendo di articolare specifica censura rispetto alla motivazione sul punto resa dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GAETANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, confutando l'assunto a mente del quale si sosteneva il carattere inurbano delle espressioni utilizzate, ha messo in evidenza come le minacce fossero funzionali a coartare l'attività di polizia in quel frangente posta in essere a seguito di segnalazione da parte di soggetto che aveva presentato denuncia nei confronti del ricorrente in quanto a sua volta minacciato; rilevato che il secondo motivo, oltre che presentare analogo limite rispetto ad identica censura formulata in appello, si rivela generico nella parte in cui, a fronte dell'esclusa scarsa offensività del fatto per come in concreto posto in essere, vorrebbe confutarla attraverso il non consentito tentativo di negare la stessa consistenza penale dei fatti omettendo di articolare specifica censura rispetto alla motivazione sul punto resa dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso