CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 29577/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI GENOVAnel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atd, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile oppure infondato. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 aprile 2024 il Tribunale del riesame di Genova, in funrone di giudice dell'appello cautelare, ha disposto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. con quella degli arresti domiciliari. Libri è indagato, in particolare, perché, colpendo con colpi di arma da fuoco [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, fat:o avvenuto a Lerici il 29 gennaio 2024. Per questo reato l'indagato era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto ex a-t. 384 cod. proc. pen. Il 10 febbraio 2024, all'esito dell'udienza di convalida del fermo, il g.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto nei suoi confronti la misLra degli arresti domiciliari. L'11 marzo 2024 lo stesso g.i.p. aveva disposto l'aggravamento della misura con quella della custodia in carcere, perché l'indagato aveva reiteratamente violato il divieto di contatti con terzi, atteso che durante il periodo di sottoposizione agli arresti donniciliari egli aveva attivato due udienze telefoniche ed aveva avuto contatti telefonici con persone diverse da quelli autorizzati Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Genova, in accoglimento dell'appello cautelare dell'indagato, ha disposto il ripristino della misura degli arresti domiciliari, atteso che le telefonate effettuate dall'indagato durante gli arresti do:miciliari avevano avuto come destinatari la fidanzata, il difensore di fiducia, ed esercizi commerciali di consegna pasti a domicilio, comportamenti che, a giLdizio del Tribunale, non sono indicativi di inadeguatezza dell'originaria misura. Ad analogie conclusioni si deve giungere per i tentativi di contatto non andati a buor fine indirizzati verso l'utenza di tale [OSCURATO:PERSONA], testimone dei fatti per cui l'indagato è sottoposto a misura. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, ccn Jnico motivo in cui deduce che il Tribunale non ha considerato le ulteriori evidenze che il pubblico ministero aveva prodotto al Tribunale del riesame da cui risultano ulteriori chiamate effettuate dall'indagato durante gli arresti domiciliari ad utenze localizzate a Milano, a Crotone, a Novara, nonché contatti con numeri di società di noleggio auto, e contatti con l'uso di un altro telefono, riservato, mai consegnato dall'indagato, ulteriori evidenze probatorie da cui emerge un utilizzo liberssimo degli strumenti di comunicazione da parte di un soggetto che si trova agli arresti domiciliari in relazione alla gravissima ipotesi di duplice tentato omicidio con arma da fuoco clandestina. 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria anticipata per iscritto il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissidile oppure infondato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato.Data lettura dell'ordinanza impugnata emerge che il Tribunale del riesame, quale giudice dell'appello cautelare, non ha tenuto conto, ai fini della sua decisione, di alcuni atti di indagine depositati dal pubblico ministero, ed in particolare dell'esito dei tabulati telefonici del 14 marzo 2024 e della consulenza Palmerini del 19 marzo 2024, che pure figurano nell'elenco degli atti trasmessi dal pubblico ministero al giudice dell'appello cautelare, come emerge dalla lettera di trasmissione depositata presso la cancelleria del Tribunale del riesame il 21 marzo 202L. Si trattava di atti consistenti per mole, perché nell'indice redatto dal pubblico ministero, occupano le pagine 117 e 117 bis nonché quelle da 139 a 1436, e pertinenti per contenuto, come emerge dalla stessa lettera di trasmissione, che ne riassume il contenuto sommariamente. L'esame di tali atti di indagine non trova posto all'interno del provvedimento impugnato, che si limita a citare l'esistenza degli stessi, ma non ne analizza il contenuto. E' vero che si tratta di atti non conosciuti dal g.i.p. nel provvedimento del 13 marzo 2024 che aveva respinto l'istanza di sostituzione, ma la sistematica del giud zio cautelare, come disegnata dalla giurisprudenza di legittimità, impone che il giudice dell'appello cautelare si pronunci anche sugli elementi di prova introdotti dopc la decisione impugnata (Sez. U, Sentenza n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155: Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono esse-e prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del cont-addittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello). Ne ccnsegue che l'ordinanza impugnata, che non ha tenuto conto di tale principio giurisprudenziale e di tali ulteriori elementi probatori, non resiste alle censure che le sono state rivolte, e deve essere annullata con rinvio per nuovo giud zio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso i