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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 12586/2026

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del [OSCURATO:PERSONA] di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento con cui – in data 12 settembre 2025 – il GUP del Tribunale di Palermo hadeciso su questione preliminare in tema di competenza.Con unico motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione.

A fronte di decisione che si reputa erronea, la difesa continua a sostenere edargomentare la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

Si chiede, pertantol’annullamento della decisione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è rivolto ad una decisione che non è – in quanto tale – impugnabile,trattandosi di statuizione preliminare (è inammissibile il ricorso per cassazione contro leordinanze interlocutorie pronunciate dal giudice per l'udienza preliminare su eccezioni equestioni preliminari, in quanto le stesse non sono autonomamente impugnabili, trattandosidi provvedimenti di contenuto non definitorio, meramente strumentali rispetto alla emissionedel decreto che dispone il giudizio e suscettibili di essere sempre modificati fino al momentodella decisione; v.

Sez. 3, n. 36372 del 08/09/2021, Pmt, Rv. 281948 - 01) .In particolare, va ricordato che se la parte intende ottenere una decisione pregiudizialeda parte di questa Corte di Cassazione in tema di competenza è tenuta a sollecitare larimessione della decisione sulla questione ai sensi dell’art.24 bis cod.proc.pen. (disposizioneintrodotta dal d.lgs. n.150 del 2022) mentre nel caso in esame si è proposto – in modoirrituale – l’atto di ricorso avverso la decisione del GUP.Va pertanto dichiarata, de plano, la inammissibilità del ricorso.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento con cui – in data 12 settembre 2025 – il GUP del Tribunale di Palermo hadeciso su questione preliminare in tema di competenza.Con unico motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione. A fronte di decisione che si reputa erronea, la difesa continua a sostenere edargomentare la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Si chiede, pertantol’annullamento della decisione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è rivolto ad una decisione che non è – in quanto tale – impugnabile,trattandosi di statuizione preliminare (è inammissibile il ricorso per cassazione contro leordinanze interlocutorie pronunciate dal giudice per l'udienza preliminare su eccezioni equestioni preliminari, in quanto le stesse non sono autonomamente impugnabili, trattandosidi provvedimenti di contenuto non definitorio, meramente strumentali rispetto alla emissionedel decreto che dispone il giudizio e suscettibili di essere sempre modificati fino al momentodella decisione; v. Sez. 3, n. 36372 del 08/09/2021, Pmt, Rv. 281948 - 01) .In particolare, va ricordato che se la parte intende ottenere una decisione pregiudizialeda parte di questa Corte di Cassazione in tema di competenza è tenuta a sollecitare larimessione della decisione sulla questione ai sensi dell’art.24 bis cod.proc.pen. (disposizioneintrodotta dal d.lgs. n.150 del 2022) mentre nel caso in esame si è proposto – in modoirrituale – l’atto di ricorso avverso la decisione del GUP.Va pertanto dichiarata, de plano, la inammissibilità del ricorso.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12586/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris