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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06725/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, dirette a proporre una lettura alternativa del fatto; rilevato che il motivo è, comunque, generico perché meramente riproduttivo di profili di censura, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 3 e 4 sulla ritenuta sussistenza del reato di evasione); considerato che anche il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della tenuità del fatto, non è consentito, trattandosi di motivo non dedotto in appello e, comunque, incompatibile con la valutazione espressa in sentenza sulla non trascurabile offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, dirette a proporre una lettura alternativa del fatto; rilevato che il motivo è, comunque, generico perché meramente riproduttivo di profili di censura, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 3 e 4 sulla ritenuta sussistenza del reato di evasione); considerato che anche il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della tenuità del fatto, non è consentito, trattandosi di motivo non dedotto in appello e, comunque, incompatibile con la valutazione espressa in sentenza sulla non trascurabile offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 06725/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris