CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14065/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 1066/2024 della Corte di Appello di Catania, pubblicatain data 25.11.2024, N.R.G. 802/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11900/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 14065/2026Data pubblicazione 13/05/20261. Il Tribunale di Catania ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], che aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendoin via principale che venisse accertata l’inefficacia del termine apposto alcontratto del 5.10.2016, che venisse dichiarata la sussistenza tra le parti di unrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire da tale data eche venisse dichiarata la nullità del licenziamento intimatogli e che alla societàvenisse ordinato l’immediato ripristino del rapporto, con condanna della societàal risarcimento del danno e al pagamento delle somme dovute a titolo di lavorostraordinario, ferie non godute, riposo settimanale e permessi retribuiti nongoduti; in via subordinata aveva chiesto che venisse dichiarata l’illegittimità dellaproroga apposta al contratto in data 1.7.2018, nonché la sussistenza di unrapporto di lavoro a tempo indeterminato da tale data.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di essere stato assunto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con contratto a tempo determinato dal 5.10.2016 al 31.12.2018 con mansionidi custode livello 6 del CCNL Turismo-[OSCURATO:PERSONA] per un totale di 40ore settimanali, di avere sempre lavorato dalle 20.00 alle 8.00 per sette giornialla settimana, che al contratto del 5.10.2016 erano state apposte sei proroghee che il rapporto era cessato con l’ultima proroga, ed aveva sostenuto che ilrapporto doveva essere considerato a tempo indeterminato.Nelle more del giudizio il Tribunale penale-Sezione misure di prevenzioneaveva disposto il sequestro ai fini dell’eventuale confisca del 100% delle quotedella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ex art. 20 d.lgs. n. 159/2011.2. La Corte di Appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inefficace il termine apposto alcontratto stipulato tra le parti e per l’effetto ha dichiarato la sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 5.10.2016, nonché il diritto delLa Spina al risarcimento del danno ex art. 28 d.lgs. n. 81/2015.3. Respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, la Corte territoriale hainnanzitutto richiamato i principi secondo cui in caso di sottoposizione dellaNumero registro generale 11900/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 14065/2026Data pubblicazione 13/05/2026società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coattaamministrativa deve distinguersi tra domande che mirano a pronunce di meroaccertamento oppure costitutive (domanda di annullamento del licenziamentoe reintegrazione nel posto di lavoro) e domande di pagamento di somme didenaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutiveaventi funzione strumentale); per le prime viene riconosciuta la perdurantecompetenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera la regoladell’improponibilità o improseguibilità della domanda per difetto temporaneo digiurisdizione per tutta a durata della fase amministrativa di accertamento dellostato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coattaamministrativa o dell’amministrazione straordinaria, ferma restandol’assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizioneod impugnazione davanti al Tribunale fallimentare ai sensi dell’art. 209 leggefallimentare.4. Il giudice di appello non ha condiviso la decisione del Tribunale, in quantoil ricorrente non si era limitato a chiedere il risarcimento del danno derivantedalla violazione della normativa sul rapporto di lavoro a tempo determinato dicui al d.lgs. n. 81/2015, ma aveva chiesto la conversione del rapporto; hapertanto ritenuto improcedibili le sole domande relative alla condanna dellasocietà datrice alle differenze retributive (comprese quelle legate all’eventualelavoro straordinario svolto dal [OSCURATO:PERSONA]) ed ha delimitato il giudizio alla disaminadelle domande di accertamento della nullità del contratto a tempo determinatoe di ripristino del rapporto, avendo escluso che fossero meramente funzionali alpagamento di somme o al risarcimento del danno, ed avendo rilevato che eranofinalizzate a tutelare la posizione del lavoratore nell’ambito dell’impresa.5. Tanto premesso, ha rigettato l’istanza di rimessione in termini nel giudiziodi primo grado riproposta dalla società appellata, ed pertanto ritenuto lamedesima società costituita tardivamente e decaduta dalla possibilità di proporreeccezioni ai sensi dell’art. 416 cod. proc. civ.6. Ha poi considerato fondata la domanda di nullità del contratto di lavoro atempo determinato e la domanda di conversione, in quanto la società datrice dilavoro non aveva documentato che l’apposizione del termine al contratto diNumero registro generale 11900/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 14065/2026Data pubblicazione 13/05/2026assunzione del 5.10.2016 e le successive proroghe, esclusa quella del 29.6.2018disposta dall’amministratore giudiziario, fossero avvenute con atto scritto (nonessendo a tal fine sufficienti le prodotte comunicazioni obbligatorie di assunzionee di cessazione del rapporto), né la risoluzione del contratto per mutuo consenso.7. Ha infine dichiarato il diritto del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno ex art.28 d.lgs. n. 81/2015, ferma restando la preclusione di una statuizione dicondanna.8. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.9. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre a resistere con controricorso, ha proposto ricorsoincidentale sulla base di due motivi, illustrati da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4 cod. proc. civ.Lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda riguardante l’accertamento dellanullità o dell’illegittimità del licenziamento intimato al [OSCURATO:PERSONA], nonché sulladomanda di reintegra.Evidenzia che l’istanza di correzione, volta a modificare la sentenza nella partein cui aveva omesso di dichiarare nullo o illegittimo il licenziamento intimato,era stata rigettata dalla Corte territoriale.2. Il ricorso principale è inammissibile.Ancorché dalla sentenza impugnata risulti che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestodichiararsi l’illegittimità del licenziamento intimatogli, risulta che il lavoratoreaveva dedotto solo la scadenza di un termine, mentre non aveva prospettatoalcun atto di recesso datoriale.Non è configurabile un licenziamento, se il rapporto ha avuto conclusionenon in base ad un atto unilaterale risolutivo del datore di lavoro, ma solo per lascadenza del termine illegittimamente apposto (v. Cass. n. 6100/2014).Il giudice di appello si è dunque pronunciato sulle domande proposte,dichiarando l’inefficacia del termine apposto al contratto stipulato tra Orazio LaNumero registro generale 11900/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 14065/2026Data pubblicazione 13/05/2026Spina e [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato con decorrenza dal 5.10.2016 ed ha dichiarato il diritto del [OSCURATO:PERSONA] risarcimento del danno ex art. 28 d.lgs. n. 81/2015, ritenendo preclusaqualsiasi statuizione di condanna.3. Con il primo motivo il ricorso incidentale denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 56, comma 1, d.lgs. n. 159/2011.Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato la questionesollevata dalla parte appellata, la quale aveva evidenziato che a seguito delsequestro ex art. 20 d.lgs. n. 159/2011 l’amministratore giudiziario è legittimatoa subentrare nei contratti pendenti ovvero a risolvere il rapporto negoziale soloprevia autorizzazione del giudice delegato.Evidenzia che il giudice di appello ha omesso di verificare se l’amministratoregiudiziario aveva dichiarato di voler subentrare al rapporto di lavoro con il LaSpina.Lamenta altresì l’omessa pronuncia per violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc.civ.Sostiene che nel caso di specie non sarebbe stato possibile alcun ripristino,in quanto l’amministratore giudiziario non aveva mai dichiarato di volersubentrare nel rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] e che la sentenza impugnata avrebbedovuto rigettare tale domanda.4. Con il secondo motivo il ricorso incidentale denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. art. 91, comma primo, e 92 cod. proc. civ.Evidenzia che la Corte territoriale ha confermato buona parte della sentenzadi primo grado e avrebbe pertanto dovuto confermare la compensazione dellespese di lite stabilita dal Tribunale; aggiunge che non avendo la parte appellataproposto appello incidentale, non vi era stata alcuna pronuncia di rigetto neiconfronti della medesima società.Aggiunge che l’art. 92 cod. proc. civ. prevede la compensazione delle spesedi lite in caso di soccombenza reciproca.5. L’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorsoincidentale, che ha natura di impugnazione incidentale tardiva, atteso che ilNumero registro generale 11900/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 14065/2026Data pubblicazione 13/05/2026termine dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 25.11.2024) èscaduto il 25.5.2025, mentre il controricorso contenente il ricorso incidentale èstato depositato il 30.6.2025.6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza che,stante l’inefficacia del ricorso incidentale, è riferibile alla parte ricorrenteprincipale (giusta il consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 4074/2014,secondo cui “In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, ilricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma,cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola partericorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale visarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione dellaCorte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale edunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum”evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla partericorrente principale”).7. Sussistono, in relazione al ricorrente principale, e non anche al ricorrenteincidentale tardivo (cfr. Cass. n. 18384/2017), i presupposti per l’applicazionedell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia di quelloincidentale;condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.500,00 per competenzeprofessionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% e accessoridi legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Numero registro generale 11900/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 14065/2026Data pubblicazione 13/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 11 marzo 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]