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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18335/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

I giudicanti hanno ritenuto la responsabilità del prevenuto sulla base di logiche e congruenti argomentazioni, avendo evidenziato come il numero di dosi di hashish già confezionate (15 sacchetti), le modalità di detenzione (addosso alla propria persona), il luogo di detenzione (zona di passaggio degli altri detenuti), il contestuale possesso di appunti manoscritti con indicazione di nomi e cifre (indicativi di una rudimentale contabilità di pregresse cessioni), costituissero elementi convergenti nel senso di affermare che lo stupefacente trovato in possesso dell'imputato fosse anche destinato alla cessione in favore dei compagni di detenzione.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MfN C P 2 1 MA 41 Fui, _ n MI/ Zu4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. I giudicanti hanno ritenuto la responsabilità del prevenuto sulla base di logiche e congruenti argomentazioni, avendo evidenziato come il numero di dosi di hashish già confezionate (15 sacchetti), le modalità di detenzione (addosso alla propria persona), il luogo di detenzione (zona di passaggio degli altri detenuti), il contestuale possesso di appunti manoscritti con indicazione di nomi e cifre (indicativi di una rudimentale contabilità di pregresse cessioni), costituissero elementi convergenti nel senso di affermare che lo stupefacente trovato in possesso dell'imputato fosse anche destinato alla cessione in favore dei compagni di detenzione. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MfN C P 2 1 MA 41 Fui, _ n MI/ Zu4
Sentenza Cassazione n. 18335/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris