Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40727/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

137/2020 la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5286/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

LVRDNL60818L736S), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza della Libertà, 13 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del SWZ Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale q-9 C4' dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - controricorrente - contro N. 528 5 R.G. 1 di 4 Est.

F. quino MINISTERO DELL'ECONOMIA (C.F.), in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 5441/40/2014 depositata in data 8 settembre 2014 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza/camera di consiglio del 26 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino; udito il/lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento emessa per IRPEF, addizionali, sanzioni e accessori relativa ai periodi di imposta 2004 e 2005, deducendo che non gli fossero mai stati notificati gli atti presupposti, costituiti da un questionario e due avvisi di accertamento, nonché contestando nel merito la pretesa era ria le; che la CTP di Frosinone ha rigettato il ricorso; che la CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza in data 8 settembre 2014, ha ritenuto inammissibile l'appello del contribuente, ritenendo che gli atti prodromici all'emissione della cartella fossero stati correttamente impugnati, prendendo atto dello sgravio parziale degli importi, stante l'annullamento in autotutela; che il contribuente ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, cui resiste l'Ufficio con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata delle cartelle in data 11 aprile 2017 di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; N. 528 5 R.G. 2 di 4 Est.

F. Atuino che la rinuncia risulta notificata al controricorrente; che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere «accettizio», non richiedendo l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass., Sez.

U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., Sez.

VI, 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez.

V, 5 maggio 2011, n. 9857); che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193/2016, convertito dalla legge 10 dicembre 2016 n. 225, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere ulteriormente dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato e che in entrambe le ipotesi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez.

VI, 2 ottobre 2018, n. 24083); che nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 46, comma 4, d.

Igs. 31 dicembre 1002, n. 546); che nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per condannare il contribuente ricorrente al raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez.

VI, 7 giugno 2018, n. 14782); N. 528 R.G. 3 di 4 Est.

F ' uino P. Q. M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, in data 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
137/2020 la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5286/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LVRDNL60818L736S), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza della Libertà, 13 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del SWZ Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale q-9 C4' dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - controricorrente - contro N. 528 5 R.G. 1 di 4 Est. F. quino MINISTERO DELL'ECONOMIA (C.F.), in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 5441/40/2014 depositata in data 8 settembre 2014 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza/camera di consiglio del 26 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino; udito il/lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento emessa per IRPEF, addizionali, sanzioni e accessori relativa ai periodi di imposta 2004 e 2005, deducendo che non gli fossero mai stati notificati gli atti presupposti, costituiti da un questionario e due avvisi di accertamento, nonché contestando nel merito la pretesa era ria le; che la CTP di Frosinone ha rigettato il ricorso; che la CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza in data 8 settembre 2014, ha ritenuto inammissibile l'appello del contribuente, ritenendo che gli atti prodromici all'emissione della cartella fossero stati correttamente impugnati, prendendo atto dello sgravio parziale degli importi, stante l'annullamento in autotutela; che il contribuente ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, cui resiste l'Ufficio con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata delle cartelle in data 11 aprile 2017 di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; N. 528 5 R.G. 2 di 4 Est. F. Atuino che la rinuncia risulta notificata al controricorrente; che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere «accettizio», non richiedendo l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass., Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 5 maggio 2011, n. 9857); che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193/2016, convertito dalla legge 10 dicembre 2016 n. 225, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere ulteriormente dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato e che in entrambe le ipotesi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2018, n. 24083); che nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 46, comma 4, d. Igs. 31 dicembre 1002, n. 546); che nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per condannare il contribuente ricorrente al raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782); N. 528 R.G. 3 di 4 Est. F ' uino P. Q. M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, in data 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40727/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris