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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05082/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di doglianza, con i quali si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione sono generici sia perché denunciano in via cumulativa il triplice profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità del costrutto argomentativo e del travisamento della prova che il ricorrente non ha neppure specificamente indicato, sia perché, di fatto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure di merito non proponibili in questa sede; che, invero, la Corte di appello (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) ha valorizzato più elementi di valenza indiziari valutandoli congiuntamente (intestazione all'imputato dell'utenza telefonica, presenza sull'ordine di spedizione della residenza e del recapito di costui il quale aveva anche fornito un numero di partita Iva a sé intestato, l'assegno senza provvista dato in pagamento era collegato ad un conto corrente del fratello che, tuttavia, aveva denunciato lo smarrimento del relativo carnet); che si tratta di un apparato motivazionale non illogico e condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, come avvenuto nella specie, procedere ad un esame globale per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato" al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677).

La lettura della sentenza impugnata fornisce contezza di come la Corte distrettuale abbia operato l'opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti, e il loro logico raccordo, tale da superare la parzialità del singolo elemento informativo, così giungendo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nel rispetto dello standard probatorio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di doglianza, con i quali si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione sono generici sia perché denunciano in via cumulativa il triplice profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità del costrutto argomentativo e del travisamento della prova che il ricorrente non ha neppure specificamente indicato, sia perché, di fatto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure di merito non proponibili in questa sede; che, invero, la Corte di appello (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) ha valorizzato più elementi di valenza indiziari valutandoli congiuntamente (intestazione all'imputato dell'utenza telefonica, presenza sull'ordine di spedizione della residenza e del recapito di costui il quale aveva anche fornito un numero di partita Iva a sé intestato, l'assegno senza provvista dato in pagamento era collegato ad un conto corrente del fratello che, tuttavia, aveva denunciato lo smarrimento del relativo carnet); che si tratta di un apparato motivazionale non illogico e condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, come avvenuto nella specie, procedere ad un esame globale per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato" al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677). La lettura della sentenza impugnata fornisce contezza di come la Corte distrettuale abbia operato l'opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti, e il loro logico raccordo, tale da superare la parzialità del singolo elemento informativo, così giungendo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nel rispetto dello standard probatorio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il g
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