CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23436/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGIORGIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1518DOMENICO CIMMINIELLO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9486/2025nonché contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 23436/2026SVILUPPO LAVORO ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.),Data pubblicazione 17/07/2026in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 312/2024 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 28/10/2024 R.G.N. 129/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei primicinque motivi del ricorso e l'accoglimento degli altri;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro, con sentenza n.312/2024, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] altri litisconsorti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e dell’Inps, avente ad oggetto laqualificazione del rapporto di collaborazione instaurato dai c.d.navigator come rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art.2094 c.c.La Corte territoriale, dopo aver ricostruito il quadro normativointrodotto dall’art. 12, comma 3, decreto legge n. 4/2019,convertito con L. 26/2019, istitutivo del piano straordinariotriennale di potenziamento dei Centri per l’Impiego in occasionedell’introduzione del Reddito di Cittadinanza, e le modalità disvolgimento dell’attività, ha ritenuto che gli elementicaratterizzanti la collaborazione (reclutamento medianteNumero registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026selezione pubblica, obbligo di uniformare la condotta alN Cumoedro idci era ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026di comportamento dei dipendenti delle pubblicheamministrazioni, fornitura da parte di [OSCURATO:PERSONA] deglistrumenti di lavoro quali tablet, telefono aziendale, account elink per accedere alle piattaforme, retribuzione fissa epredeterminata per ogni mese di servizio come corrispettivodell’attività svolta, adibizione alle unità territoriali dei Centri perl’Impiego (CPI), piano di inserimento mediante incontri diformazione a partecipazione obbligatoria, con obbligo diregistrare le presenze, svolgimento delle pratiche assegnate daifunzionari dei CPI mediante piattaforme digitali, prestazionecontinuativa, orari coincidenti con quello di apertura dei CPI,svolgimento di mansioni di competenza dei medesimi CPI)avessero “valore neutro”, trattandosi di circostanzedirettamente imposte dalla normativa specifica dettata dalcitato decreto legge.Ha escluso che ricorressero gli indici tipici della subordinazionee che l’attività degli appellanti fosse stata sottoposta ad unminuzioso esercizio di poteri di direzione e controllo, risultandoinvece esercitato dalla società appellata un potere dicoordinamento, coerente con le previsioni normative che loregolano e con le finalità perseguite.La sentenza impugnata ha confermato la statuizione diinapplicabilità dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015 in ragionedella “specialità” della disposizione di cui all’art. 12 del decretolegge n. 4/2019 (successiva rispetto a quella generaleintrodotta dal citato art. 2) che, per il periodo temporaletriennale del piano (definito dalla norma stessa straordinario) edel relativo stanziamento finanziario autorizzato per ciascunaannualità, ha disposto il reclutamento dei c.d. navigator con unatipologia contrattuale vincolata, imponendo altresì allaNumero registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026committente, individuata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tra l’aNlutmreoro, dli ara ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026gestione amministrativa e il coordinamento delle attività deicollaboratori. Ha ritenuto, in ogni caso, inapplicabile l’art. 2,comma 1, d.lgs. 81/2015 per l’operare della deroga prevista dalsuccessivo comma 2, lett. a), avendo Anpal stipulato con leorganizzazioni sindacali, in data 22.7.2015, l'accordo quadronazionale sulla disciplina delle collaborazioni; con tale accordo,più volte prorogato fino al 31.12.2022, erano stati giàdettagliatamente definiti l'oggetto e il contenuto dei contratti dicollaborazione, la natura degli incarichi, le modalità diespletamento delle collaborazioni, il trattamento economico eulteriori aspetti normativi, sì da soddisfare i requisiti previsti dalcomma 2, lett. a), per l'esonero dalle disposizioni di cui al primocomma.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i lavoratoriindicati in epigrafe con sedici motivi. [OSCURATO:SOCIETA](già [OSCURATO:PERSONA] spa) e l’Inps hanno resistito con separaticontroricorsi. È stata depositata memoria nell’interesse deiricorrenti e della società [OSCURATO:SOCIETA]Ragioni della decisioneSi riportano i motivi di impugnazione come sintetizzati nelricorso.1. Con il primo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)si censura la sentenza, per violazione dell’art. 2094 c.c. nonchéart. 2222 c.c., 409 c.p.c. e art. 2 d.lgs. n. 81/2015, nella partein cui la Corte d’Appello è addivenuta al rigetto del ricorsomotivando l’insussistenza del vincolo di subordinazione sullabase di una illegittima sussunzione fra la fattispecie concreta,come risultante dalle stesse circostanze ritenute accertate, e lafattispecie astratta ex art. 2094 c.c., incorrendo in tal modoanche nella violazione dei principi affermati dalla Suprema CorteNumero registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026in ordine ai criteri esegetici da applicare ogni qual volta il Ngumiuedro idci era ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026è chiamato ad accertare la qualificazione giuridica da attribuiread un dato rapporto di lavoro.2. Con il secondo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.) si censura la sentenza, per violazione degli artt. 2094,2697 e 2729 cod. civ. nonché dell’art. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.12, comma 3, del decreto legge n. 4/2019, nella parte in cui laCorte territoriale ha: a) ritenuto che l’elemento caratterizzantedel vincolo della subordinazione fosse l’esercizio del poteredisciplinare da parte del datore di lavoro; b) sostenuto che i c.d.indici sintomatici della subordinazione presentassero nel caso dispecie un “valore neutro trattandosi di circostanze direttamenteimposte dalla normativa in esame”.3. Con il terzo motivo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) sidenuncia la nullità della sentenza di appello per violazionedell’art. 132, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art.111, co. 6, della Costituzione, giacché la Corte torinese, nellostatuire che la disciplina di cui all’art. 12, comma 3, del decretolegge n. 4/2019 avesse introdotto una fattispecie contrattualevincolata e che, alla luce di tale scelta del legislatore, l’indaginesulla sussistenza degli indici sintomatici della subordinazionefosse sostanzialmente inutile in quanto tutte le allegazioni svoltesul punto dai ricorrenti erano idonee a far emergere indicipresuntivi con valore neutro, in quanto tipizzati a monte daldecreto legge n. 4/2019 e ricondotti ope legis nello schema dicui all’art. 409, n. 3), c.p.c., ha finito col rendere unamotivazione soltanto apparente, giacché non idonea aconsentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della suagenesi e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato.4. Con il quarto motivo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) sicensura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026116, 414, 420, 433, 437 c.p.c. e 2697 cod. civ. in reNluamzeiroo ndi era ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026all’art. 2094 cod. civ., in quanto la Corte d’Appello ha ritenutoche i ricorrenti non avessero fornito la prova degli elementicostitutivi della subordinazione e, nel contempo, non haammesso la prova testimoniale articolata dai medesimi sin dalricorso introduttivo del giudizio di primo grado, asserendo chequesti ultimi, nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale diTorino, avessero rinunciato alle istanze istruttorie.5. Con il quinto motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 5c.p.c.), ribadendosi tutte le argomentazioni già svolte con laprecedente censura, si impugna la sentenza giacché la decisionedella Corte d’Appello di non dare ingresso alla provatestimoniale si è tradotta in una omessa motivazione su unpunto decisivo della controversia, essendosi difatti il Giudiced’appello auto-vincolato all’esame esclusivo delle risultanzedocumentali, senza tener conto e, quindi, senza verificarel’eventuale dimostrazione, all’esito della prova testimoniale,delle numerose allegazioni svolte in punto di fatto dai ricorrenti,tutte volte a far emergere che i rapporti di collaborazione inquestione, nella realtà dei fatti, si erano atteggiati a vere eproprie prestazioni di lavoro subordinato, con conseguentemessa a disposizione dei c.d. navigator al potere direttivo e dicontrollo esercitato dai funzionari regionali di Anpal ServiziS.p.A. e con il loro assoggettamento al potere di conformazionedi detta società.6. Con il sesto motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2, co. 1, del d.lgs. n. 81/2015 e dell’art. 12, co. 3, deldecreto legge n. 4/2019, nella parte in cui la Corte territoriale,pur ammettendo che i rapporti di lavoro con i navigator si sonosvolti secondo modalità etero-organizzate, ha tuttavia esclusoNumero registro generale 9486/2025l’applicazione dell'art. 2, co.1, del d.lgs. 81/2015, ritenendoloN umero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 23436/2026implicitamente derogato dall’art. 12 del decreto legge n.Data pubblicazione 17/07/20264/2019, in quanto norma (asseritamente) speciale e transitoria.7. Con il settimo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.) si censura la sentenza per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, dell’art. 12, co. 3,del decreto legge n. 4/2019 e dell’art. 12 delle disposizionipreliminari al codice civile, nella parte in cui la Corte torinese,pur ammettendo la sussistenza di tutti gli indici della etero-organizzazione, ha tuttavia escluso l’applicazione ai rapporti dilavoro con i navigator dell'art. 2, co.1, del d.lgs. 81/2015,ritenendo che questa norma – in virtù della mens legis –trovasse applicazione solo in funzione anti-elusiva e non,invece, quando non vi è rischio di frode alla legge.8. Con l’ottavo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 e dell’art. 12, co. 3, del decretolegge n. 4/2019, nella parte in cui la Corte territoriale, purammettendo la sussistenza di tutti gli indici della etero-organizzazione, ha tuttavia escluso l’applicazione ai rapporti dilavoro con i navigator dell’art. 2, co.1, del d.lgs. 81/2015,ritenendo che questa norma si applicasse solo in funzione anti-elusiva e che la previsione per via legislativa circa la naturaautonoma dei rapporti con i navigator escludesseautomaticamente il rischio di un’ipotesi fraudolenta.9. Con il nono motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)si prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132,n. 4, c.p.c., degli artt. 24 e 111, co. 6, della Cost. e dell’art. 118disp. att. c.p.c., nella parte in cui il Giudice di appello, purammettendo la sussistenza nel caso di specie di tutti gli indicidell’etero-organizzazione, ha tuttavia escluso l’applicazione aiNumero registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026rapporti di lavoro con i navigator dell’art. 2, co.1, deNl umde.rlog dsi r.a ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/202681/2015, ritenendo operante la deroga di cui al comma 2, lett.a), della medesima norma, senza fornire alcuna motivazione alriguardo.10. Con il decimo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.) si censura la sentenza per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2, co. 2, del d.lgs. 81/2015 nella parte incui la Corte territoriale, pur ammettendo la sussistenza nel casodi specie di tutti gli indici dell’etero-organizzazione, ha tuttaviaescluso l’applicazione ai rapporti di lavoro con i navigatordell’art. 2, co.1, del d.lgs. 81/2015, ritenendo in modoillegittimo operante la deroga di cui al comma 2, lett. a), dellamedesima norma, incorrendo in tal modo in violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 81/2015.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n.3 e n. 4 c.p.c.) si censura la sentenza, anche sotto il profilo dellasua nullità, per violazione degli artt. 24 e 111, comma 6, Cost.,132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella parte in cui la Cortetorinese: a) ha affermato che l’accordo sindacale derogatoriosarebbe stato prorogato anche per il periodo dal 1/1/2021 al29/12/2021, nonostante questa proroga non risulti da nessundocumento; b) ha affermato che l’accordo di proroga del 29dicembre 2021 sarebbe stato firmato da tutte le OO.SS. giàfirmatarie dell’originario accordo del 2015 nonostante ictu oculile firme siano del tutto assenti.12. Con il dodicesimo motivo (art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.)si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degliartt. 437, co. 2, 416, commi 2 e 3, 115, co. 1, c.p.c., nella partein cui il Giudice di appello ha qualificato come “deduzione nuova”(e come tale inammissibile in appello) una mera difesa giuridicasvolta dai ricorrenti e inerente alla documentazione allegataNumero registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026dalla società convenuta, a cui spettava l’onere di proNvuamreero dli ara ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026validità dell’accordo derogatorio ai sensi dell’art. 2, co. 2, deld.lgs. n. 81/2015 (eccezione che non poteva che svolgersi dopola costituzione in giudizio di quest’ultima).13. Con il tredicesimo motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.),riproponendosi le medesime critiche già svolte con il precedentemotivo, si censura la sentenza nella parte in cui la Corted’Appello adita, incorrendo in violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., ha statuito che i ricorrenti fossero incorsinelle decadenze processuali (c.d. divieto di nova ex art. 437c.p.c.) con riguardo all’eccezione di illegittimità dell’accordoderogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della relativa proroga del29/12/2021 per violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 151/2015,statuendo in tal modo che [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta aprovare alcunché in ragione della tardività dell’eccezionesollevata (solamente) nel giudizio di appello dai ricorrenti.14. Con il quattordicesimo motivo (art. 360, comma 1, n. 3 e n.4 c.p.c.) si censura la sentenza, anche sotto il profilo della suanullità, per violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, nellaparte in cui il Giudice di appello ha ritenuto che l’accordocollettivo stipulato da [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 2015 escludessel’applicazione ai ricorrenti della disciplina di cui all’art. 2, co. 1,d.lgs. 81/2015 senza considerare, però, che i contrattiindividuali non hanno affatto richiamato questo accordo quadroquale fonte di regolamentazione dei relativi rapporti lavorativi.15. Con il quindicesimo motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2, 3 e 4 della Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 relativaall’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempodeterminato e dell’art. 117, co. 1, della Costituzione, nella partein cui la Corte torinese ha rimosso la questione – posta daiNumero registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026ricorrenti in via subordinata – relativamente alla incompNautmiberiol idti àra ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026della deroga prevista dall’art. 2, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.81/2015 con il diritto dell’Unione europea e, segnatamente, conla direttiva 1999/70/CE. In tal modo il Giudice di appello,incorrendo nella violazione di legge, ha omesso di disapplicarenel caso di specie la norma stabilita dal 2° comma, lettera a),del citato decreto legislativo ovvero procedere adinterpretazione della stessa conforme a quanto stabilitodall’Ordinamento dell’Unione Europea, non riconoscendopertanto il diritto dei ricorrenti al medesimo trattamentoeconomico e normativo del lavoratore comparabile assunto atempo indeterminato dalla Società resistente, come sopraspecificato, che è il lavoratore assunto ed inquadrato come“professional” ai sensi del C.C.A.L. applicato da [OSCURATO:PERSONA] aipropri dipendenti.16. Con il sedicesimo motivo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) sidenuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n.4, c.p.c., dell’art. 111 Cost. art. 118 disp. att. c.p.c. giacché laCorte territoriale ha omesso finanche di chiarire come siaarrivata a ritenere compatibile la deroga di cui all’art. 2, co. 2,lett. a) del d.lgs. n. 81/20215 con il diritto dell’Unione europea,rendendo pertanto la decisione nulla per motivazione assente e,comunque, apparente.17. È necessario riportare i dati normativi rilevanti e le forme di17.1. Il decreto legge n. 4/2019, convertito con modificazionidalla legge n. 26/2019, ha dettato “Disposizioni urgenti inmateria di reddito di cittadinanza e di pensioni” e all’art. 12 haregolamentato le “Disposizioni finanziarie per l'attuazione delprogramma del Rdc”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026L’art. 12, al comma 3, ha stabilito, per quanto di interessNeu maeir of dini rai ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026di causa:3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantirel'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia,compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sededi Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensidell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,,entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, è adottato un Pianostraordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e dellepolitiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e puòessere aggiornato annualmente. Esso individua specificistandard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delleprestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umanee strumentali delle regioni e delle province autonome, nonchéobiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore deibeneficiari del Rdc […]Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasiiniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresìpreviste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni diassistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni,d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero dellavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramitedell'ANPAL [OSCURATO:PERSONA]. A questo fine, il Piano individua leregioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni diassistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operanopresso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e lemodalità operative di realizzazione nei singoli territori. Consuccessive convenzioni tra l'ANPAL [OSCURATO:PERSONA] e le singoleNumero registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026amministrazioni regionali e provinciali individuate nel PiaNunmoer,o ddi ara ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano,sono definite le modalità di intervento con cui opera il personaledell'assistenza tecnica.Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni dieuro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, avalere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, èautorizzata la spesa a favore dell'ANPAL [OSCURATO:PERSONA], che adeguai propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, perconsentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica,delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc,la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento diincarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, laformazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché lagestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, alfine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alleprovince autonome previste dal presente comma. [OSCURATO:PERSONA], le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e leprovince autonome con vincolo di destinazione ad attivitàconnesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di consentire allemedesime regioni e province autonome l'assunzione dipersonale presso i centri per l'impiego.17.2. In attuazione dell’art. 12 cit., in data 18 luglio 2019 è statasottoscritta una apposita “Convenzione” tra la Regione Piemontee la società [OSCURATO:PERSONA] spa.L’art. 2 della Convenzione disciplina le “Modalità dicollaborazione” e prevede:I collaboratori di [OSCURATO:PERSONA] spa dovranno svolgere le attivitàdi supporto e assistenza tecnica, affiancando gli operatori deicentri per l'impiego regionali, anche in attività dirette rivolte agliutenti sulla base delle esigenze e previa disposizione da parteNumero registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026dei responsabili dei singoli CPI a competenza regionale, sNeucmoerno ddi ora ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026le indicazioni della [OSCURATO:PERSONA]…potranno accedere alle sedi dei centri per l'impiego dellaRegione, utilizzando gli spazi disponibili di volta in volta, cheverranno indicati loro dai referenti dei singoli uffici.L'art. 2 enumera poi nel dettaglio le attività dei collaboratori diAnpal Servizi che si concretizzano in azioni di “affiancamento edi supporto ai centri per l'impiego” sotto molteplici aspetti; traquesti, la “definizione e qualificazione del piano personalizzatoprevisto dalla norma”, il supporto ai beneficiari del reddito dicittadinanza in maniera da “sostenere il percorso di inclusionesocio lavorativa improntato alla reciproca responsabilità pergarantire che il beneficiario porti a termine con successo ilprogramma e raggiunga la propria autonomia”, il supporto aglioperatori dei Cpi “nel raccordo con i servizi erogati dai diversirelazione alle esigenze dei beneficiari, valorizzando tutte leopportunità offerte dai servizi nel territorio - a partire dalleesigenze espresse dalle imprese e dalle opportunità offerte dalsistema di istruzione e formazione”.L’art. 5 della Convenzione fa carico ad Anpal di provvedere alla“formazione del personale” affinché esso sia “adeguatamenteformato rispetto alla materia oggetto del Piano regionale, altema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,all'organizzazione del mercato del lavoro regionale, alle misuredi politica attiva regionale e ai sistemi informativi in uso pressoi centri per l'impiego”; Anpal dovrà inoltre “assicurare al propriopersonale la dotazione di dispositivi funzionali alle attività daespletare”.17.3. I contratti conclusi da [OSCURATO:PERSONA] con i singolicollaboratori recano quale oggetto l’“Incarico di collaborazioneNumero registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026ex art. 12, comma 3, D.L. 4/2019 convertito in Legge 26N/u2me0ro1 d9i r”a ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026e precisano (punto 1) che “Il rapporto contrattuale si svolgenelle forme dell'incarico di collaborazione ex art. 409, comma 3c.p.c., sulla base di quanto previsto dalla Convenzione…stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] spa e la Regione Piemonte e incoerenza con la contrattazione collettiva vigente, senza che inalcun modo sia configurabile vincolo di subordinazione”. Icontratti indicano le attività di “affiancamento e supporto aglioperatori dei Centri per l’impiego” che costituiscono oggettodell’incarico (punto 2), gli obiettivi da realizzare tra cui la“pianificazione mensile delle convocazioni dei beneficiari”, un“piano personalizzato relativo al patto per il lavoro predispostoper ogni beneficiario preso in carico”; individuano obiettiviquantitativi espressi in termini di “almeno un incontroindividuale o di gruppo…durante il percorso personalizzato perogni beneficiario”, “almeno un contatto ogni quindici giorni e unincontro ogni tre mesi per ogni beneficiario preso in carico”,“almeno 150 imprese incontrate o contattate per la promozionedelle opportunità previste dal reddito di cittadinanza” (punto 3);specificano la durata dell’incarico (dal 30 luglio 2019 al 30 aprile2021), prorogabile in forma scritta, e il compenso complessivo(euro 47. 994,71) da corrispondere mediante 21 acconti mensilidi euro 2.278,23 (punto 5). È previsto l’obbligo del collaboratoredi “partecipare a sessioni aziendali di informazione/formazionee aggiornamento professionale” (punto 8) ed è esplicitato che ilcollaboratore “nell'ambito della sua autonomia operativa,concorderà tempi e modalità di esecuzione della prestazione conil referente di [OSCURATO:PERSONA] spa senza vincoli di orario”; che “peril raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamentodelle proprie attività con quelle del committente…potrà essererichiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanaleNumero registro generale 9486/2025determinata” e che “per l'espletamento della prestazione potràN umero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 23436/2026utilizzare i luoghi e gli strumenti tecnici messi a disposizioneData pubblicazione 17/07/2026dalla società” (punto 10).18. I primi cinque motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto pongono, da diversi angoli di visuale,censure inerenti alla mancata qualificazione dei rapporti inesame come di lavoro subordinato.Essi non sono fondati.18.1. La Corte d’appello ha giudicato “neutri” la maggior partedegli indici presuntivi “dedotti in prime cure e richiamati dagliappellanti” (reclutamento mediante selezione pubblica, obbligodi uniformare la propria condotta al Codice di comportamentodei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fornitura daparte di [OSCURATO:PERSONA] degli strumenti di lavoro quali tablet,telefono aziendale, account e link per accedere alle piattaforme,retribuzione fissa e predeterminata per ogni mese di serviziocome corrispettivo dell’attività svolta, adibizione alle unitàterritoriali dei CPI, piano di inserimento mediante incontri diformazione a partecipazione obbligatoria, con obbligo diregistrare le presenze, svolgimento delle pratiche assegnate daifunzionari dei CPI mediante piattaforme digitali, prestazionecontinuativa, orari coincidenti con quello di apertura dei CPI,svolgimento di mansioni di competenza dei medesimi CPI) inquanto “circostanze direttamente imposte dalla normativa inesame” (sentenza, p. 15).Con tale affermazione i giudici di appello non hanno intesosostenere l’esclusione della subordinazione per via legislativa, ilche sarebbe in evidente contrasto col principio di indisponibilitàdel tipo (v. Corte cost., sentenze n. 121 del 1993 e n. 115 del1994), ma hanno semplicemente valutato quegli indici comeendemici rispetto ai compiti che la legge assegna ai cd.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026navigator, compiti di supporto ai centri per l’impiNeugmoer o dii nra ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026connessione con l’introduzione del reddito di cittadinanza equindi da svolgere in modo coordinato con tali centri, presso glispazi ove essi operano, con le loro attrezzature, i loro orari e leloro finalità.La sentenza d’appello ha poi analizzato gli altri indici presuntivi,dedotti dai lavoratori, come la rotazione dei gruppi di navigatorin relazione alle specifiche attività in modo da coordinare il loroaccesso presso gli uffici dei Cpi, l’utilizzo del cd. foglio firma“relativo alla giornata e (su cui) non vanno indicati gli orari”,letto come “inequivocabile esplicitazione che la finalità di talerichiesta era la tracciatura dei risultati e non il controllo dellepresenze”, la pratica di rendicontazione secondo cui “lacorresponsione degli acconti mensili sul compenso risultacorrelata alla previa relazione sull’attività svolta” (sentenza, p.17).Ancora, la sentenza d’appello ha considerato pacifico che “unaconsiderevole fascia di interventi era espletabile daicollaboratori al di fuori degli uffici CPI, con i tempi liberamentescelti dagli stessi”; ha appurato che l’attività oggetto di incaricoera modulata in base a “precisi obiettivi di tipo quantitativo darealizzare in affiancamento agli operatori dei centri per l’impiegoo in attività diretta nei confronti dei beneficiari” (p. 18); che icontratti contemplavano l’obbligo dei collaboratori dipartecipare a sessioni aziendali di informazione/formazione eaggiornamento professionale, prevedendo espressamente lafacoltà di recesso senza preavviso da parte del committente peril caso di mancato completamento di un modulo formativo; chei medesimi contratti addossavano al collaboratore l’obbligo dicoordinarsi con il referente di riferimento, concordando con essotempi e modalità di esecuzione della prestazione, senza vincoliNumero registro generale 9486/2025di orario di lavoro, e che “per il raggiungimento degli obiettivNi umero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 23436/2026pattuiti e per il coordinamento delle proprie attività con quelleData pubblicazione 17/07/2026del committente … potrà essere richiesta una disponibilitàgiornaliera e/o settimanale determinata” (p. 18).Alla luce di tale complessiva ricostruzione e valutazioneistruttoria, i giudici di appello hanno escluso che “lo svolgimentodi fatto” dei rapporti dedotti in causa fosse avvenuto secondo ilmodulo del lavoro subordinato e quindi con sottoposizione deicd. navigator a un incisivo e dettagliato potere di direzione econtrollo, ed hanno qualificato il legame tra la societàcommittente e i collaboratori come ispirato ad una forma dicoordinamento, in sintonia e in conforme attuazione delleprevisioni normative.La Corte d’appello si è attenuta ai parametri che delimitano lanozione normativa di lavoro subordinato, la cui violazione è lasola suscettibile di denuncia in sede di legittimità (cfr. Cass., n.17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass.,n. 5960 del 1999), e le censure mosse con i motivi in esame, sepure formulati come violazione di diverse disposizioni di legge,sostanziale e processuale, mirano ad una rivalutazione dellerisultanze processuali che costituisce, invece, accertamento difatto non revisionabile in questa sede.18.2. Neppure vi è spazio per dire integrato un viziomotivazionale non ricorrendo le anomalie che sostanziano laviolazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., come delineate dalle Sezioniunite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 201418.3. Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono inammissibili.Si contesta, a monte, l’affermazione dei giudici di appello, diavvenuta rinuncia dei collaboratori alla prova testimonialeavendo la “difesa attorea richie(sto), all’udienza di discussione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9486/2025che la causa venisse decisa allo stato degli atti, ossia sulla baseN umero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 23436/2026della ampia produzione documentale, consistente in scrittiData pubblicazione 17/07/2026provenienti dalla controparte e pienamente attendibili” (p. 19).In tal modo la parte ricorrente censura l’interpretazione deglisenza neppure denunciare la violazione di specifici canoniermeneutici.Non solo, il motivo è inammissibile anche perché denuncia comeomesso esame di un fatto decisivo la mancata ammissione dellaprova testimoniale senza, tuttavia, che possa dirsicompiutamente illustrata la decisività della prova non ammessa.In proposito, questa Corte ha statuito che il vizio di motivazioneper omessa ammissione della prova testimoniale può esseredenunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa unpunto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova nonammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrarecircostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e nondi mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorieche hanno determinato il convincimento del giudice di merito,di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass.n. 16214 del 2019; n. 18072 del 2024; n. 30721 del 2024); conla conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso che nonillustra la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta lamancata ammissione (Cass. n. 30810 del 2023).I motivi in esame prospettano plurime circostanze oggetto diprove testimoniali argomentando che queste, se ammesse,“avrebbero senz’altro contribuito ad accertare le reali modalitàdi svolgimento di tali collaborazioni” (ricorso, p. 20) edavrebbero potuto far emergere lo svolgimento di mansioni noncontemplate nella Convenzione oppure modi di esercizio delpotere di direzione e controllo (pp. 25-26); si tratta, tuttavia, diNumero registro generale 9486/2025meri indici rilevanti ai fini della figura tipologica del lavoroN umero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 23436/2026subordinato, come tali dotati di una attitudine dimostrativa nonData pubblicazione 17/07/2026coincidente con il requisito di decisività.19. I motivi dal sesto all’ottavo censurano la sentenza nellaparte in cui, pur ritenendo astrattamente riconducibile ilrapporto dei navigator alla fattispecie della etero-organizzazione, ha tuttavia escluso l’applicabilità della disciplinadettata dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, ritenendoche l’art. 12 del decreto legge n. 4/2019 costituisse una normaspeciale, temporalmente successiva e di carattere transitorio,come tale implicitamente derogatoria rispetto alla generaledisciplina del 2015.19.1. I motivi sono fondati.L’assunto della Corte di merito, sulla “specialità” dell’art. 12 deldecreto legge n. 4/2019, introduttivo di una forma dicollaborazione “eccezionale e temporanea”, un tipo contrattualenormativamente concepito per i cd. navigator e tale daprevalere, anche in ragione della sua posteriorità, sulla figuragenerale della etero-organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n.81/2015, non ha riscontro alcuno nel decreto legge n. 4/2019 enella convenzione attuativa.19.2. Sui rapporti tra i navigator e l’Anpal, l’art. 12, comma 3,del decreto legge n. 4/2019 si limita a prevedere “la stipulazionedi contratti, nelle forme del conferimento di incarichi dicollaborazione”. [OSCURATO:PERSONA] del 18 luglio 2019 regola ilcontenuto dell’attività dei collaboratori ma nulla dispone inordine al tipo contrattuale da adottare. I contratti stipulati con isingoli collaboratori stabiliscono che il rapporto “si svolge nelleforme dell’incarico di collaborazione ex art. 409, comma 3,c.p.c.” (rectius, art. 409, comma 1, n. 3).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026La scarna previsione del decreto legge e la genericitNàu medroe dlli era ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026espressioni adoperate precludono ogni qualificazione dell’art. 12cit. come norma speciale; essa non contiene una disciplinacompiuta del rapporto di lavoro dei navigator, derogatoria esostitutiva della disciplina generale dettata dal d.lgs. 81/2015.Al contrario, il tenore letterale dell’art. 12 e la ratio legis, comedesumibile dalla rubrica relativa a “Disposizioni finanziarie perl'attuazione del programma del Rdc”, escludono che sia stataintrodotta una forma speciale di collaborazione per i navigator,dovendosi leggere nella disposizione in esame un generico rinvioalla legislazione vigente in materia.19.3. La qualificazione dei rapporti di collaborazione in esamedeve quindi procedere avendo riguardo al contenuto deicontratti conclusi tra le parti e alle concrete modalità disvolgimento dell’incarico.19.4. Non vi è esigenza di tracciare un criterio discretivo tra laforma di collaborazione etero-organizzata di cui al d.lgs. n.81/2015 e la collaborazione coordinata e continuativa previstadall’art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c., come modificato dalla leggen. 81/2017, poiché la stessa decisione d’appello presuppone cheil rapporto di lavoro dei navigator sia sussumibile nella cornicedelle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2 del d.lgs.n. 81/205, sebbene escluda la concreta applicabilità di taledisposizione per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, perchéritiene introdotto dall’art. 12 cit. un corpo normativo speciale e,sul punto, si è già argomentata la non configurabilità. Inoltre,poiché attribuisce all’art. 2 cit. una finalità esclusivamenteantielusiva, tale da subordinarne l’applicazione alladimostrazione di un intento frodatorio del committente, voltaalla elusione delle tutele proprie del lavoro subordinato.Questa opzione interpretativa non può essere condivisa.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9486/2025L’intento antielusivo che ha guidato l’emanazione dei decreti inN umero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026con l’abrogazione delle disposizioni sulle collaborazioni aprogetto, ha indotto il legislatore a “limitare le possibiliconseguenze negative, prevedendo comunque l'applicazionedella disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme dicollaborazione, continuativa e personale, realizzate conl'ingerenza funzionale dell'organizzazione predispostaunilateralmente da chi commissiona la prestazione” (così Cass.,n. 1663 del 2020), senza che tale finalità antielusiva possadivenire elemento costitutivo implicito delle previsioninormative e, in particolare, dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015.Questa Corte, con la sentenza n. 1663 del 2020, ha tracciato ilperimetro applicativo dell’art. 2 statuendo che si applica ladisciplina del rapporto di lavoro subordinato quando laprestazione del collaboratore sia esclusivamente (rectius:“prevalentemente”, a seguito delle modifiche introdotte conl’art. 2 del decreto legge n. 101/2019, convertito nella legge n.128/2019) personale, venga svolta in maniera continuativa neltempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche inrelazione ai tempi ed al luogo di lavoro (requisito eliminato daldecreto legge citato), siano organizzate dal committente. Con laprecisazione che il coordinamento imposto dall'esterno siafunzionale con l'organizzazione del committente, così che leprestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazionepredisposta dal primo, inserirsi ed integrarsi con la suaorganizzazione di impresa.L’ambito applicativo della disposizione in esame non contempla,quale requisito immanente, la volontà del committente dieludere le garanzie del lavoratore, né dal punto di vista letteraleNumero registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026né logico, il che dimostra l’erronea interpretazione datNaum edroa dlli ara ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026sentenza impugnata.20. Pure ammessa la riconducibilità delle collaborazioni inesame alla categoria delle etero-organizzazioni, la Corted’appello ha, tuttavia, negato l’applicazione della relativadisciplina ritenendo integrati i presupposti della deroga di cui alsecondo comma, lett. a) dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015.21. Il nono e il decimo motivo di ricorso affrontano la questionedella operatività della deroga di cui all’art. 2, comma 2, lett. a)del d.lgs. 81 del 2015 ai sensi del quale:2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione conriferimento:a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionalistipulati da associazioni sindacali comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale prevedono disciplinespecifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, inragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative delrelativo settore.21.1. I giudici di primo e secondo grado hanno respinto lecensure dei lavoratori sul punto, ritenendo che l’accordosindacale del 22 luglio 2015 e le successive proroghesoddisfacessero i requisiti necessari per l’operare della deroga.La sentenza impugnata ha fatto propria la motivazione deltribunale (riportata a p. 12) secondo cui “[OSCURATO:PERSONA] hastipulato con le organizzazioni sindacali in data 22/07/2015l'accordo quadro nazionale sulla disciplina delle collaborazionidefinendo dettagliatamente l'oggetto e il contenuto dei contrattidi collaborazione, la natura degli incarichi, le modalità diespletamento delle collaborazioni, il trattamento economico eulteriori aspetti normativi, così soddisfacendo i requisiti previstiNumero registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/2026dal comma 2 lett. a) per l'esonero dalle disposizioni dNi umceuroi dai ral ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026comma 1”.21.2. La previsione di cui alla lett. a) del secondo commadell’art. 2, in controtendenza rispetto alla dinamica espansivadel diritto del lavoro realizzata dal primo comma, attribuisceall’autonomia collettiva un potere derogatorio del disposto dilegge; potere derogatorio che non è circoscritto a singoli especifici profili del rapporto di lavoro ma che, come osservatodalla dottrina, è volto a confezionare interi statuti protettivialternativi a quello proprio del lavoro subordinato.La lett. a) abilita alla contrattazione in deroga i soli accordinazionali ed i soli sindacati comparativamente piùrappresentativi sul piano nazionale, per la cui individuazione laconsolidata giurisprudenza di legittimità ha selezionato unaserie di indici sintomatici, quali il numero complessivo deilavoratori occupati, il numero complessivo delle impreseassociate, la diffusione territoriale, il numero dei contratticollettivi nazionali sottoscritti.Gli accordi derogatori hanno anche un vincolo di contenutopuntualmente delineato dal legislatore; essi devono regolare inmodo specifico il trattamento economico e normativo deirapporti di collaborazione etero-organizzata e la esclusione delletutele del lavoro subordinato deve trovare giustificazione nelle“particolari esigenze produttive ed organizzative del relativosettore”, che dovranno essere concretamente esplicitate.La natura derogatoria della previsione normativa e la connessaesigenza di rigorosa interpretazione inducono a ritenere cheaccordi sindacali privi dei requisiti prescritti non potrannoprodurre l’effetto di disapplicazione della disciplina del lavorosubordinato ai rapporti di collaborazione etero-organizzata.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9486/202521.3. La Corte d’appello ha ritenuto integrata la deroga di cuNi umero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 23436/2026alla lett. a) per effetto dell’accordo quadro nazionale sullaData pubblicazione 17/07/2026disciplina delle collaborazioni instaurate con Italia Lavoro spaconcluso il 22 luglio 2015 tra quest’ultima società e le OO.SS.Come è evidente, tale accordo è sottoscritto da una specificasocietà, Italia Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], ed è più propriamente catalogabilecome accordo collettivo aziendale di primo livello anziché comeaccordo collettivo nazionale di settore siglato dalle associazionisindacali comparativamente più rappresentative sul pianonazionale, le sole abilitate ad operare in deroga rispettoall’articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015.Non solo, in quanto siglato nel 2015, anni prima rispetto aldecreto legge n. 4/2019 istitutivo della figura dei navigator inconnessione con l’introduzione del reddito di cittadinanza, taleaccordo non contiene alcuna indicazione sulle “particolariesigenze produttive ed organizzative del relativo settore”,giustificative della deroga.L’accordo quadro del 2015 non soddisfa quindi i requisiti richiestidalla previsione derogatoria di cui alla citata lett. a), né dalpunto di vista soggettivo né quanto ai contenuti. Non vi è spazioper ritenere ammissibile una deviazione dalla cornice normativadella lett. a) legata al dato fattuale dell’assenza di forme dirappresentanza interaziendali dei committenti che impieganocollaboratori etero-organizzati nel settore di attività di [OSCURATO:SOCIETA], imponendosi una interpretazione assai rigorosadella prevista ipotesi derogatoria, anche per i vincoli derivantidalla giurisprudenza costituzionale sull’indisponibilità del tipo (v.Corte cost. sentenze n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994 cit.; piùrecentemente, sentenza n. 76 del 2015).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9486/2025Numero sezionale 1518/202621.4. L’inoperatività della deroga in relazione al citato aNcumceoror ddi ora ccolta generale 23436/2026Data pubblicazione 17/07/2026quadro nazionale impone l’applicazione in favore dei ricorrentidella disciplina dettata dal primo comma dell’art. 2, d.lgs. n. 81del 2015.22. Per le ragioni finora esposte, accolti i motivi di ricorso dalsesto al decimo, respinti i primi cinque motivi e dichiaratiassorbiti i restanti, deve cassarsi la sentenza impugnata conrinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversacomposizione, che procederà ad un nuovo esame dellafattispecie uniformandosi ai principi di diritto enunciati e sioccuperà anche di regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i motivi di ricorso dal sesto al decimo, rigettai primi cinque motivi e dichiarati assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026La Consigliera est. La PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]