CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 08186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; ?A> [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava le richieste proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di semilibertà e accoglieva quella di concessione della misura della detenzione domiciliare, in relazione alla pena di mesi sette di arresto alla predetta inflitta con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia della condannata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione dell'art. 606, comma 1. lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, 678 e 178 lett. c) cod. proc. pen." ed evidenziando di non avere ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale, in quanto quello allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviatogli si riferiva ad altro soggetto; ha, quindi, sostenuto che tale omissione avrebbe comportato una nullità assoluta del procedimento medesimo. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Avendo la prospettazione difensiva trovato conferma negli atti procedimentali, l'ordinanza impugnata va annullata alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, ai sensi dell'art. 178 lett. c) e 179, primo comma, cod. proc. pen., l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di sorveglianza (cfr. Cass. Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Rv. 250997 - 01), così da determinare la nullità dell'intero procedimento di esecuzione, nonché dei provvedimenti emessi in esito al medesimo. Conseguentemente, va disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che dovrà procedere a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso, il 20 gennaio 2022 Il