CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 30654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Bergamo ha applicato la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod proc pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, ANAS [OSCURATO:PERSONA], MIHAI [OSCURATO:PERSONA], STANILA [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione ai profili di responsabilità e al contenuto della richiesta di patteggiannento, propone motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA].ere estensore [OSCURATO:PERSONA]