CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 34519/22 Lo [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure in punto di fatto e generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, in merito alla responsabilità penale del ricorrente, osservando - tra l'altro - che la tesi avanzata dalla difesa non era stata suffragata da alcuna allegazione; che, la censura circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità: a tal proposito è d'uopo ribadire il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui siffatta circostanza può essere rilevata d'ufficio nel giudizio di legittimità, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione però che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016 Ud. (dep. 17/02/2017) Rv. 269164). Orbene, nel caso di specie, il motivo di ricorso sul punto è generico oltre a non emergere come di immediata rilevazione le condizioni per la concessione del suddetto beneficio; che, in relazione all'ultimo motivo, il ricorrente propone una censura manifestamente infondata oltre che non sorretta da interesse ad agire: ed invero, alla luce del disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen. le circostanze attenuanti possono essere concesse solo in misura di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. Nel caso di specie, sebbene sussista una effettiva discrasia tra il dispositivo e la motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., nondimeno i giudici di merito hanno ritenuto applicabile la suddetta circostanza aggravante in misura di equivalenza con la circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., pertanto un eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche — in ossequio al disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen. - non avrebbe potuto in nessun caso condurre a un bilanciamento più favorevole al ricorrente, cioè in termini di prevalenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm