CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 10590/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10590/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3697/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37678/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il 22/10/2002avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO SEZIONE MINORENNI diMILANOdato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * ** il ricorso di * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazionein ordine all affermazione di penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio è genericoe privo dei requisiti prescritti dall art 581 comma 1 lett c cod proc pen il ricorrente afronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta vedipagg 4 6 della sentenza oggetto di ricorso si limita a dedurre il vizio di motivazione conaffermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo dellesentenze di merito * Corte ha stabilito in proposito che il ricorso è inammissibile perdifetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati irilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisioneimpugnata Sez U n 8825 del 27/10/2016 * Rv 268822 – 01 e che il requisito dellaspecificità dei motivi implica l onere di indicare in modo chiaro e preciso gli elementifondanti le censure addotte al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato Sez 6 n 17372 del 08/04/2021 * Rv281112 – 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragione dellaminore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa la condanna alpagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo incaso di diffusione del presente provvedimentoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10590/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3697/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37678/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il 22/10/2002avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO SEZIONE MINORENNI diMILANOdato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * ** il ricorso di * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazionein ordine all affermazione di penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio è genericoe privo dei requisiti prescritti dall art 581 comma 1 lett c cod proc pen il ricorrente afronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta vedipagg 4 6 della sentenza oggetto di ricorso si limita a dedurre il vizio di motivazione conaffermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo dellesentenze di merito * Corte ha stabilito in proposito che il ricorso è inammissibile perdifetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati irilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisioneimpugnata Sez U n 8825 del 27/10/2016 * Rv 268822 – 01 e che il requisito dellaspecificità dei motivi implica l onere di indicare in modo chiaro e preciso gli elementifondanti le censure addotte al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato Sez 6 n 17372 del 08/04/2021 * Rv281112 – 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragione dellaminore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa la condanna alpagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo incaso di diffusione del presente provvedimento P Q MDichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]