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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2026

Cassazione n. 34012/2026

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!e 34 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA].

Sez. 1238/26 [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- P.U. 17/09/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19416/2026 [OSCURATO:PERSONA] Giovine SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza del 19 febbraio 2026 con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna alla pena di anni due di reclusione, irrogatale con sentenza del 14 novembre 2023 dal Tribunale di Trani, in relazione al reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) commesso il 21 dicembre 2015, con l'aggravante della recidiva infraquenquennale e giudizio 1di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di merito ha confermato le statuizioni civili. 2.Con il ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] denuncia:

2.1. erronea applicazione della legge penale (art. 99 cod. pen.) per la ritenuta sussistenza della recidiva in carenza di motivazione sul persistente giudizio di pericolosità sociale.

La Corte di appello ha richiamato un precedente per il reato di violazione di sigilli (art. 349 cod. pen.) commesso nell'anno 2012, quindi risalente, ritenendo sufficiente tale richiamo a giustificazione della pericolosità sociale che in presenza di specifico motivo di appello, avrebbe, invece, essere valutato esaminandone il collegamento con il reato oggetto del giudizio;

2. erronea applicazione della legge penale (art. 157 cod. pen.).

La sussistenza della recidiva ha giustificato il rigetto della richiesta di dichiarare la prescrizione del reato: ma la sua esclusione non giustificherebbe il prolungamento del termine di prescrizione, maturatasi fin dal 21 agosto 2023 tenuto conto della sospensione, per giorni sessanta, intervenuta in primo grado, del corso della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

Deve premettersi che la sussistenza della recidiva infraquinquennale, il cui effetto è configurabile anche nel caso in cui siano applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, come nel caso in esame, comporta che il termine di prescrizione massima del reato di calunnia ascritto all'imputata, si potrebbe verificare solo alla data del 21 maggio 2027 poiché al termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei) va aggiunto l'aumento della metà oltre la sospensione, per giorni sessanta, a seguito di rinvio dell'udienza del 9 maggio 2023.

2. E' risalente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv. 251690 - 01).

La verifica della sussistenza della maggiore pericolosità sociale connessa alla presenza della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a 2rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464 - 01). 3.La sentenza impugnata non ha fatto adeguata applicazione di tali regulae iuris e, in presenza di uno specifico motivo di appello che deduceva la genericità della motivazione della sentenza del Tribunale di Trani sulla sussistenza della recidiva infraquinquennale, perché contestata in relazione a fatti risalenti e ancorata ' a una pluralità di reati già unificati in continuazione, la motivazione della sentenza impugnata, in punto di pericolosità, si è risolta in un'affermazione del tutto generica perché limitata a richiamare "i precedenti penali riportati nel casellario" (pag. 3 sentenza impugnata).

La "ratio" della recidiva infraquinquennale non richiede, così come prospettato nel ricorso, un collegamento con il nuovo reato - è solo la recidiva specifica che impone di verificare che il nuovo reato sia della stessa indole di quello per il quale è intervenuta condanna - ma comporta una specifica valutazione, che compete al giudice del merito e eagi si sottrae a rilievi se adeguatamente motivata, sulla maggiore pericolosità dell'imputato per effetto della precedente condanna, giudizio calibrato sull'intervallo temporale tra la condanna irrevocabile e la commissione del fatto per cui si procede, sulla natura esecutiva o sulle statuzioni accessorie (ad es. l'applicazione del beneficio della pena sospesa) della condanna irrevocabile, intervallo che, quanto più è breve, dimostra la inefficacia, a fini dissuasivi d Ila esanzione irrogata, poiché una ricaduta rapida nella commissione del reato indica che il soggetto ha una spiccata tendenza delinquere e che non ha cambiato condotta di vita, nonostante la precedente condanna e le sue statutioni, dimostrando una ribellione più intensa e consapevole contro le regole dello Stato. 4 .Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!e 34 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. 1238/26 [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- P.U. 17/09/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19416/2026 [OSCURATO:PERSONA] Giovine SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza del 19 febbraio 2026 con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna alla pena di anni due di reclusione, irrogatale con sentenza del 14 novembre 2023 dal Tribunale di Trani, in relazione al reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) commesso il 21 dicembre 2015, con l'aggravante della recidiva infraquenquennale e giudizio 1di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito ha confermato le statuizioni civili. 2.Con il ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 2.1. erronea applicazione della legge penale (art. 99 cod. pen.) per la ritenuta sussistenza della recidiva in carenza di motivazione sul persistente giudizio di pericolosità sociale. La Corte di appello ha richiamato un precedente per il reato di violazione di sigilli (art. 349 cod. pen.) commesso nell'anno 2012, quindi risalente, ritenendo sufficiente tale richiamo a giustificazione della pericolosità sociale che in presenza di specifico motivo di appello, avrebbe, invece, essere valutato esaminandone il collegamento con il reato oggetto del giudizio; 2. erronea applicazione della legge penale (art. 157 cod. pen.). La sussistenza della recidiva ha giustificato il rigetto della richiesta di dichiarare la prescrizione del reato: ma la sua esclusione non giustificherebbe il prolungamento del termine di prescrizione, maturatasi fin dal 21 agosto 2023 tenuto conto della sospensione, per giorni sessanta, intervenuta in primo grado, del corso della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Deve premettersi che la sussistenza della recidiva infraquinquennale, il cui effetto è configurabile anche nel caso in cui siano applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, come nel caso in esame, comporta che il termine di prescrizione massima del reato di calunnia ascritto all'imputata, si potrebbe verificare solo alla data del 21 maggio 2027 poiché al termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei) va aggiunto l'aumento della metà oltre la sospensione, per giorni sessanta, a seguito di rinvio dell'udienza del 9 maggio 2023. 2. E' risalente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv. 251690 - 01). La verifica della sussistenza della maggiore pericolosità sociale connessa alla presenza della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a 2rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464 - 01). 3.La sentenza impugnata non ha fatto adeguata applicazione di tali regulae iuris e, in presenza di uno specifico motivo di appello che deduceva la genericità della motivazione della sentenza del Tribunale di Trani sulla sussistenza della recidiva infraquinquennale, perché contestata in relazione a fatti risalenti e ancorata ' a una pluralità di reati già unificati in continuazione, la motivazione della sentenza impugnata, in punto di pericolosità, si è risolta in un'affermazione del tutto generica perché limitata a richiamare "i precedenti penali riportati nel casellario" (pag. 3 sentenza impugnata). La "ratio" della recidiva infraquinquennale non richiede, così come prospettato nel ricorso, un collegamento con il nuovo reato - è solo la recidiva specifica che impone di verificare che il nuovo reato sia della stessa indole di quello per il quale è intervenuta condanna - ma comporta una specifica valutazione, che compete al giudice del merito e eagi si sottrae a rilievi se adeguatamente motivata, sulla maggiore pericolosità dell'imputato per effetto della precedente condanna, giudizio calibrato sull'intervallo temporale tra la condanna irrevocabile e la commissione del fatto per cui si procede, sulla natura esecutiva o sulle statuzioni accessorie (ad es. l'applicazione del beneficio della pena sospesa) della condanna irrevocabile, intervallo che, quanto più è breve, dimostra la inefficacia, a fini dissuasivi d Ila esanzione irrogata, poiché una ricaduta rapida nella commissione del reato indica che il soggetto ha una spiccata tendenza delinquere e che non ha cambiato condotta di vita, nonostante la precedente condanna e le sue statutioni, dimostrando una ribellione più intensa e consapevole contro le regole dello Stato. 4 .Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M
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