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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14661/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di riabilitazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle pene a lui applicate per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa ed appropriazione indebita sul rilievo che egli non ha posto in essere iniziative finalizzate al ristoro dei pregiudizi economici arrecati alle vittime dei menzionati delitti; ritenuto che il fatto che il condannato abbia allegato e dimostrato che i redditi da lui percepiti non gli consentono di risarcire il danno arrecato non esclude, come correttamente indicato dal Tribunale di sorveglianza, che egli avrebbe potuto, al fine di dar conto dell'effettiva emenda, porre in essere iniziative volte ad una riparazione, anche parziale, in difetto delle quali è stata ritenuta, con motivazione esente da vizi rilevabili in sede di legittimità, la carenza dei presupposti per far luogo alla chiesta riabilitazione; che la decisione impugnata si palesa, pertanto coerente con il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Ai fini della concessione del beneficio della riabilitazione, l'attivazione da parte del condannato per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del cod. civ., ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda, e della condotta successiva alla condanna. (Fattispecie in cui la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva respinto la domanda di riabilitazione, valutando quale sintomo negativo dell'emenda l'assoluta indisponibilità del condannato a qualsiasi iniziativa concreta, anche di tipo simbolico, a favore delle persone offese o danneggiate dal reato, neppure nei limiti compatibili con le proprie possibilità economiche)» (Sez. 1, n. 45045 del 11/07/2014, Perria, Rv. 261133 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di riabilitazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle pene a lui applicate per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa ed appropriazione indebita sul rilievo che egli non ha posto in essere iniziative finalizzate al ristoro dei pregiudizi economici arrecati alle vittime dei menzionati delitti; ritenuto che il fatto che il condannato abbia allegato e dimostrato che i redditi da lui percepiti non gli consentono di risarcire il danno arrecato non esclude, come correttamente indicato dal Tribunale di sorveglianza, che egli avrebbe potuto, al fine di dar conto dell'effettiva emenda, porre in essere iniziative volte ad una riparazione, anche parziale, in difetto delle quali è stata ritenuta, con motivazione esente da vizi rilevabili in sede di legittimità, la carenza dei presupposti per far luogo alla chiesta riabilitazione; che la decisione impugnata si palesa, pertanto coerente con il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Ai fini della concessione del beneficio della riabilitazione, l'attivazione da parte del condannato per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del cod. civ., ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda, e della condotta successiva alla condanna. (Fattispecie in cui la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva respinto la domanda di riabilitazione, valutando quale sintomo negativo dell'emenda l'assoluta indisponibilità del condannato a qualsiasi iniziativa concreta, anche di tipo simbolico, a favore delle persone offese o danneggiate dal reato, neppure nei limiti compatibili con le proprie possibilità economiche)» (Sez. 1, n. 45045 del 11/07/2014, Perria, Rv. 261133 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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