CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 19740/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, alla pena di due anni di reclusione, articolando cinque motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sia con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo (primo, secondo e terzo motivo), sia in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (quarto motivo), sia con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato che: a) l'imputato, nella richiesta di concessione del reddito di cittadinanza, presentata il 15 marzo 2019, ha omesso di dichiarare di essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposto dal Tribunale di Matera in data 18 dicembre 2018; b) è stata ritenuta compatibile con la Costituzione la disciplina secondo cui deve essere disposta la sospensione del reddito di cittadinanza in caso di applicazione di una misura cautelare personale per ogni reato e non solo per quelli indicati all'art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019 (Corte cost., sent. n. 122 del 2020; successivamente, per identiche conclusioni, Corte cost., sent. n. 126 del 2021); Osservato che il quarto motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, siccome la sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità del fatto facendo correttamente riferimento all'entità della somma indebitamente percepita a danno dell'Erario, pari complessivamente a 6.240,95 euro; Reputato che il quinto motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, posto che la Corte d'appello ha fissato la pena base in misura corrispondente al minimo edittale ed ha negato con corretta motivazione il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando l'assenza di ragioni favorevoli all'imputato e la presenza di precedenti penali a carico del medesimo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagannegto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dérla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025' DEPOS