CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07835/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06HRC7X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 22 maggio 2025, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Novara il 6 giugno 2024, previa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e applicazione della continuazione con il più grave reato già giudicato con sentenza del Tribunale di Milano del 23/01/2023, irrevocabile il 08/02/2023, ha applicato un aumento in continuazione di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, rideterminando la pena complessiva per il reato continuato in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 6.400,00 di multa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto per fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina ed hashish, in dosi preconfezionate, anche singole, provvedendo a detenere la sostanza indicata, oltre al materiale per il confezionamento e la pesatura; fatti commessi in Gozzano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la Corte territoriale adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine alla detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta, sottolineando quanto segue: a) l'imputato aveva raggiunto la zona boschiva, nelle vicinanze della strada provinciale 167, sulla direzione di marcia Gozzano-Borgomanero, tenuta sotto controllo dai militari nella serata del 10 novembre e vi era rimasto anche il giorno successivo sino all'arresto, tenendo una condotta non compatibile con la mera necessità di procurarsi sostanza stupefacente; b) l'imputato aveva con sé involucri in cellophane analoghi a quelli impiegati dal coimputato per conservare la sostanza stupefacente; c) l'imputato era stato notato dagli operanti avvicinarsi ad un veicolo e raggiungere talora il ciglio della strada. Considerato che la decisione si pone in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la prova della finalità di spaccio, che spetta all'accusa, può essere ricavata, come per qualsiasi altro elemento di prova, da qualsiasi dato, anche indiziario, che, munito dei requisiti della univocità e della certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un rigoroso procedimento logico fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842; Sez. 4, n. 4614 del 13/05/1997, Montino, Rv. 207885), dovendosi ricordare che gli indici - declinati dalla legge (art. 73, comma 1-bis, lettera a), ultimo periodo) o delineati dalla giurisprudenza che, a titolo esemplificativo, devono essere valutati per la prova della finalità di spaccio - possono essere individuati «nell'eventuale stato di tossicodipendenza dell'imputato e nel suo grado; nel contesto ambientale in cui l'imputato vive; negli eventuali rapporti• dell'imputato con soggetti implicati nel traffico; nella capacità patrimoniale dell'imputato in rapporto allo stupefacente detenuto ed ai prezzi del mercato; nella qualità e quantità dello stupefacente detenuto in rapporto alle esigenze personali dell'imputato, nonché in rapporto al processo di naturale scadimento degli effetti droganti e alle difficoltà di conservazione per un tempo particolarmente lungo; nella varietà di sostanze stupefacenti detenute; nelle modalità di custodia e frazionamento della sostanza; nel ritrovamento di sostanze e mezzi idonei al taglio; nel luogo e nelle modalità in cui è avvenuto l'accertamento del fatto; nel possesso dello strumentario tipico dello spacciatore» (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, cit.). Non è richiesta l'integrazione di tutti i predetti indici per ritenere l'esistenza del fine di spaccio, mentre la valutazione del giudice di merito sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di stupefacenti si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se - come nel caso in esame - sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957), come nel caso di specie. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend