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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 49280/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di L'Aquila ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto rideterminarsi la pena indicata nel provvedimento di esecuzione pene còncorrenti emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la medesima sede giudiziaria in data 12 settembre 2022 Osserva a ragione che non sussistono i denunziati vizi posto che le riduzioni di pena rese necessarie dagli incidenti di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen. sono state calcolate sulla pena complessiva determinata per effetto del cumulo materiale (anni 37 mesi 2 giorni 20 di reclusione, ridotta in anni 18 mesi 11, la cui misura, inferiore ai 30 anni, non rende applicabile il criterio moderatore fissato dall'art 78, ultimo comma, cod. pen.

Le ulteriori riduzioni indicate dalla difesa non possono essere effettuate perché non relative alle pene residue da espiare e, quindi, già considerate nel calcolo originario

2. Ricorre per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] - Gargivolo articolando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 663 cod. proc. pen.

Lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia calcolato sulla pena residua da espiare, determinata al netto delle riduzioni applicate per il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, le detrazioni a titolo di pena espiata e di custodia cautelare già correttamente applicate nel precedente provvedimento di cumulo del 17 aprile 2018.

Ne segue che, nonostante la corretta applicazione del criterio moderatore, la pena finale relativa alle condanne cumulate continua, comunque, ad essere erroneamente calcolata.

Analogo errore si è verificato anche con riferimento alla pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 26 marzo 2009.

Trattasi, infatti, di pena interamente espiata ma non detratta dalla pena finale residua, se non nei limiti dell'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché propone censure, sovrapponibili a quelle dedotte con l'incidente di esecuzione, senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, considerato astrattamente contraddittorio ed incoerente Alla Corte di appello che, sulla scorta del contenuto inequivoco del provvedimento di esecuzione pene concorrenti del 12 settembre 2022 e dei calcoli in esso analiticamente riportati (vedi in particolare pagine 8 e seg.), ha osservato non esserci spazio per le ulteriori detrazioni richieste dal condannato (nei punti da 1 a 5 dell'istanza) e pedissequamente riproposte in questa sede (pagine da 3 a 5 del ricorso) perché già effettuate in linea con il precedente provvedimento del 17 aprile 2018, il ricorrente continua ad opporre il contrario senza l'allegazione di elementi specifici a sostegno della ricostruzione alternativa, già puntualmente smentita.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende non ricorrendo ipotesi di esonero P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 12 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di L'Aquila ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto rideterminarsi la pena indicata nel provvedimento di esecuzione pene còncorrenti emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la medesima sede giudiziaria in data 12 settembre 2022 Osserva a ragione che non sussistono i denunziati vizi posto che le riduzioni di pena rese necessarie dagli incidenti di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen. sono state calcolate sulla pena complessiva determinata per effetto del cumulo materiale (anni 37 mesi 2 giorni 20 di reclusione, ridotta in anni 18 mesi 11, la cui misura, inferiore ai 30 anni, non rende applicabile il criterio moderatore fissato dall'art 78, ultimo comma, cod. pen. Le ulteriori riduzioni indicate dalla difesa non possono essere effettuate perché non relative alle pene residue da espiare e, quindi, già considerate nel calcolo originario 2. Ricorre per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] - Gargivolo articolando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 663 cod. proc. pen. Lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia calcolato sulla pena residua da espiare, determinata al netto delle riduzioni applicate per il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, le detrazioni a titolo di pena espiata e di custodia cautelare già correttamente applicate nel precedente provvedimento di cumulo del 17 aprile 2018. Ne segue che, nonostante la corretta applicazione del criterio moderatore, la pena finale relativa alle condanne cumulate continua, comunque, ad essere erroneamente calcolata. Analogo errore si è verificato anche con riferimento alla pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 26 marzo 2009. Trattasi, infatti, di pena interamente espiata ma non detratta dalla pena finale residua, se non nei limiti dell'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché propone censure, sovrapponibili a quelle dedotte con l'incidente di esecuzione, senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, considerato astrattamente contraddittorio ed incoerente Alla Corte di appello che, sulla scorta del contenuto inequivoco del provvedimento di esecuzione pene concorrenti del 12 settembre 2022 e dei calcoli in esso analiticamente riportati (vedi in particolare pagine 8 e seg.), ha osservato non esserci spazio per le ulteriori detrazioni richieste dal condannato (nei punti da 1 a 5 dell'istanza) e pedissequamente riproposte in questa sede (pagine da 3 a 5 del ricorso) perché già effettuate in linea con il precedente provvedimento del 17 aprile 2018, il ricorrente continua ad opporre il contrario senza l'allegazione di elementi specifici a sostegno della ricostruzione alternativa, già puntualmente smentita. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende non ricorrendo ipotesi di esonero P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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