CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2018
Cassazione n. 31540/2022
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
)1-n 5(( 3 ORDINANZA sul ricorso 1280-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro l'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domicilia; - controricorrente- avverso la sentenza n. 847/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata 1'1.6.2018, R.G. n. 522/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 22.6.2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Rimini, che aveva respinto la sua opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 6242/2015, emessa dalla Direzione territoriale del Lavoro di Rimini in data 23.7.2015, nei suoi confronti quale procuratrice e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché nei confronti della stessa società, quale obbligata in solido. 2. Avverso tale decisione, la soccombente ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi. 3. L'intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1387, 1388 c.c. 77 e 100 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Per la ricorrente, "Il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto la procuratrice della [OSCURATO:PERSONA], sig.ra [OSCURATO:PERSONA], responsabile delle omissioni contestate dalla DTL contravvenendo al principio di diritto secondo cui la procura è l'atto unilaterale mediante il quale un soggetto conferisce ad un altro soggetto il potere di compiere atti giuridici in proprio nome e nel proprio interesse nonché all'art. 1388 c.c. che dispone: "Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato"; tanto più che né l'atto di accertamento né l'ordinanza ingiunzione venivano notificati all'unico reale trasgressore, ovvero il legale rappresentante/amministratore unico della società". 2. Con il secondo motivo, denuncia la "violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in particolare dell'art. 115 e 116 c.p.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione del fatto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Sostiene che: "Il giudice di secondo grado ha erroneamente applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione al documento prodotto in giudizio dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] confermava, con la propria sottoscrizione, il suo stato di disoccupazione; una valutazione in termini di prudente apprezzamento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. avrebbe portato la Corte d'Appello ad applicare la massima di esperienza secondo cui lo stato di disoccupazione non è incompatibile con il lavoro occasionale che, pertanto, era da ritenersi ampiamente provato". 3. Con il terzo motivo, deduce "la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. in quanto difettano totalmente le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la decisione in relazione all'omessa indagine da parte del giudice di primo grado circa la presentazione dei modelli F24 dei versamenti delle ritenute d'acconto senza considerare che il rapporto di lavoro occasionale esonerava il datore di lavoro dagli obblighi preventivi (pagina 6 riga 7 della sentenza impugnata il secondo motivo risulta assorbito dalla esclusione della sussistenza di un rapporto occasionale). 4. Con il quarto ed ultimo motivo, si deduce "ad abundantiam in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c." l' "omesso esame della circostanza relativa al versamento delle ritenute d'acconto per lavoro occasionale". 5. Ritiene il Collegio che il primo motivo sia inammissibile per difetto di specificità in termini di pertinenza rispetto a quanto considerato e deciso dal giudice di secondo grado a riguardo. Infatti, la Corte territoriale ha dato conto anzitutto che l'allora appellante aveva censurato <inoltre la sentenza per avere affermato che "il verbale unico di accertamento e notificazione sia stato notificato correttamente alla Pippo nella sua qualità di procuratrice e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl nonché autrice delle violazioni", laddove [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n. 12 e neppure legale rappresentante della società (che era [OSCURATO:PERSONA]). Osserva infine che la notifica della ordinanza le è stata fatta nella qualità di persona fisica senza alcuna altra specificazione. Con la conseguenza che è da ritenersi nullo l'atto impositivo non risultando identificato esattamente il trasgressore> (così alla quarta facciata della sua sentenza). Nel rispondere a tale terzo motivo di appello, del quale l'attuale ricorrente non contesta la riferita formulazione, la stessa Corte aveva osservato <che la qualifica di "procuratrice e legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" srl (come risultante dalla notifica del verbale di accertamento e notificazione effettuato sia nei confronti della Pippo che nei confronti della società quale coobbligata solidale) non è mai stata contestata dalla Pippo in sede ispettiva. Con la conseguenza che la contestazione odierna è da ritenersi oltre che infondata anche tardiva e va confermata sul punto la motivazione contenuta nella impugnata sentenza>. In virtù di tali rilievi, perciò, la Corte territoriale ha reputato quali dati acquisiti in causa le qualità sia di procuratrice che di legale rappresentante della s.r.I.. 6. Pertanto, per attingere ammissibilmente in sede di legittimità dette conclusioni la ricorrente avrebbe dovuto formulare un mezzo rientrante in uno di quelli previsti dall'art. 360, comma primo, c.p.c., utile a contestare le stesse, che attengono all'evidenza al terreno probatorio delle due qualità suddette, attribuite alla Pippo (sia pure per il tramite della ritenuta non contestazione tempestiva); laddove la censura è impostata esclusivamente in termini di violazione di norme di diritto, ossia, sostanziali, quelle in tema di rappresentanza di cui agli artt. 1387 e 1388 c.c., e, processuali, quelle di cui agli artt. 77 e 100 c.p.c. Nello svolgimento del motivo in esame, però, la ricorrente, da un lato, dà per "pacifica e acclarata" la circostanza "che il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], unico e reale trasgressore, non ha ricevuto la notifica né dell'accertamento né dell'ordinanza ingiunzione", il che mai è stato affermato dai giudici di merito, e, dall'altro, asserisce che "il fatto che la suddetta contestazione non sia stata eccepita in sede ispettiva è in primo luogo non veritiera alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa in data 18/07/2011 ... ; in secondo luogo, è priva di pregio sia perché l'eccezione della carenza di legittimazione processuale in capo alla procuratrice [OSCURATO:PERSONA] veniva sollevata in sede ispettiva e in entrambi i gradi di giudizio sia perché è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, quindi anche in sede di legittimità" (così a pag. 12 del ricorso). Si è in presenza, perciò, di un diverso apprezzamento, da parte della ricorrente, di dati fattuali del processo, che nulla hanno a che fare con le norme che ella assume violate. Per giunta, erroneamente viene evocata la nozione di legittimazione processuale, che ovviamente non può interessare in relazione alle due qualità di diritto sostanziale attribuite alla Pippo che la ponevano in condizione di rendersi responsabile delle violazioni contestate, prima che iniziasse il processo di opposizione ad ordinanza-ingiunzione da lei stessa promosso in veste di attrice in senso formale. 6. In relazione al secondo motivo, la Corte d'appello aveva dato conto che l'allora appellante anzitutto "censura la decisione osservando, in primis, che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la Fantini nel periodo tra il 5 ottobre 2010 e il 30 novembre 2010 fosse stata occupata alle dipendenze della società "[OSCURATO:PERSONA]" nonostante risultasse incontrovertibilmente (secondo le dichiarazioni della stessa rese al Centro per l'impiego di Rimini) che in data 13 ottobre 2010 si trovava in stato di disoccupazione". Indi, aveva considerato che non vi era "alcuna discrasia tra il fatto (rilevato dal Tribunale) che la Fantini è stata (ritenuta) "occupata" dal 5 ottobre 2010 al 30 novembre 2010 alle dipendenze della società e che avesse rilasciato in data 13 ottobre 2010 al Centro per l'impiego una dichiarazione attestante il suo stato di disoccupazione. Come si desume dal contenuto di quella dichiarazione la Fantini era in stato di disoccupazione non già dal 13 ottobre (che è la data di presentazione della dichiarazione) ma per l'appunto dal 22 settembre 2010. Dichiarazione che neppure è stata smentita dalla stessa Pippo che nelle sue dichiarazioni confermava che la Fantini era stata licenziata proprio in coincidenza (settembre 2010) con la trasformazione della denominazione della società". Il giudice di secondo grado, perciò, chiaramente aveva voluto significare che la dichiarazione rilasciata dalla Fantini in data 13.10.2010 attestava un suo stato di disoccupazione dal precedente 22.9.2010, sì da non porre in dubbio che la stessa potesse essere di nuovo occupata dal successivo 5.10.2010. Tale essendo la limpida portata della motivazione della sentenza gravata in parte qua, è del tutto evidente che a torto la ricorrente si duole dell'erronea applicazione del principio di non contestazione sul punto, avendo la Corte territoriale semplicemente valutato le risultanze processuali a disposizione, comprese le dichiarazioni rilasciate dalla stessa Pippo. 7. Circa il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che, in quanto all'evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati, si deve premettere che la Corte distrettuale aveva esposto che: "Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole che il Tribunale abbia tratto elementi di valutazione dalla tardiva presentazione dei modelli F24 (attestanti i versamenti delle ritenute di acconto per i mesi di maggio, agosto e ottobre 2010) senza considerare che il rapporto di lavoro in esame, proprio perché di natura occasionale, esonerava il datore di lavoro dagli obblighi di comunicazione preventiva". Ebbene, a torto la ricorrente, con il terzo motivo, si duole, in chiave di assenza di motivazione, del fatto che il giudice di secondo grado abbia reputato assorbito il suo secondo motivo d'appello. Invero, la Corte territoriale ha anzitutto motivato tale assorbimento sul rilievo della ritenuta "esclusione della sussistenza di un rapporto di lavoro occasionale". Più in particolare, la stessa Corte, dopo aver dato estesamente conto delle risultanze processuali, come risultate in prime cure (cfr. facciate 2 e 3 della sua sentenza), aveva puntualmente spiegato perché "Correttamente il Tribunale ha ritenuto, per i periodi temporali in contestazione, che la Fantini avesse svolto attività lavorativa senza che esistesse alcun contratto né di natura occasionale né di apprendistato come invece affermato dalla appellante", senza omettere di considerare, come si è già visto, la pretesa e poi esclusa discrasia circa il periodo di disoccupazione/occupazione della Fantini di cui s'è detto (cfr. facciate 5-6 dell'impugnata sentenza). Va da sé, perciò, che l'aver di nuovo (come il primo giudice) concluso in positivo che nei periodi oggetto di contestazione i rapporti della Fantini con la s.r.l. si fossero atteggiati come comuni rapporti di lavoro subordinato in base al complesso delle emergenze acquisite (compresi i versamenti sia pur tardivi eseguiti a mezzo di modello F24, considerati all'inizio della facciata 3 della sentenza d'appello) esonerava la Corte di merito dal pronunciarsi su un motivo d'appello che atteneva ad un singolo elemento del quadro probatorio. Per conseguenza, neppure è sostenibile che la stessa Corte abbia omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, ossia, sempre i cennati versamenti di ritenute d'acconto, peraltro solo limitatamente ad alcuni mesi. 8. Il ricorso dev'essere perciò respinto. 9. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q