CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34264/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pordenone dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, con un unico motivo di ricorso, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l’omogeneità delle condotte (truffe e frode informatica), la loro commissione in un ristretto arco temporale (anno 2020) e con il medesimo modus operandi (la ricorrente si rendeva disponibile, dietro corrispettivo, all’intestazione di carte prepagate o carte postepay con le quali gli sconosciuti correi conseguivano il profitto delle loro azioni truffaldine); ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e, pur rilevando la medesima natura tra alcuni dei reati giudicati (truffe e frode informatica), ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso e, segnatamente, ha valorizzato la distanza temporale tra le condotte (variabile da diversi mesi a meno di un anno) e la diversità del modus operandi (in un solo caso la truffa è stata perpetrata unitamente a un complice, peraltro diverso da quello con cui è stata perpetrata la frode informatica), ciò a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa; ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dall'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537); rilevato che il ricorso non prospetta alcun indice, diverso dalla mera comunanza del tipo d’illecito, di per sé non significativo come sopra osservato, che induca a ritenere erronee, sul punto dell’esistenza di una congiunta antecedente volizione, le conclusioni già attinte ed escluso che detta comunanza possa ritenersi espressa attraverso il carattere seriale dei delitti medesimi, poiché tale circostanza non presuppone affatto che gli stessi fossero stati necessariamente programmati in modo unitario e non esclude, per contro, che ciascuno di essi si leghi a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, frutto di ideazioni successive; considerato che dev'essere, pertanto, condivisa l'affermazione contenuta nella ordinanza secondo cui tali caratteristiche sono espressive di una estemporaneità e originaria imprevedibilità di ciascuna deliberazione criminosa, piuttosto che costituire la prova di determinazioni volitive risalenti a un'unica deliberazione di fondo; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so