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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09614/2026

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enzaTralicci Gina, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti-ricorrente-Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA].-intimata-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 21/07/2025;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso condichiarazione di competenza del Tribunale di Roma;[OSCURATO:PERSONA] ha proposto davanti al Tribunale di Roma opposizione alla cartella dipagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedendoneNumero registro generale 16239/2025Numero sezionale 372/2026Numero di raccolta generale 9614/2026Data pubblicazione 15/04/2026l’annullamento o, in subordine, la riduzione dell’importo.

In quel giudizio si è costituitaEquitalia Giustizia [OSCURATO:SOCIETA]., contestando il merito delle difese dell’opponente.Quindi, il tribunale ha sollevato d’ufficio la questione di competenza e, sciogliendo lariserva assunta alla prima udienza, con ordinanza del 21/07/2025 ha dichiarato lapropria incompetenza per valore in favore di quella del giudice di pace.Avverso questa decisione la ricorrente propone regolamento di competenza(tempestivo ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3, c.p.c.), argomentando che vi siacompetenza cd. funzionale del tribunale sull’opposizione all’esecuzione da lei svoltaladdove la cartella esattoriale ha ad oggetto spese di giustizia (somme dovute allacassa depositi e prestiti-ammende e spese processuali, in esito alla definizione di unprocedimento di ricusazione), non rilevando perciò il valore sotteso alla cartella dipagamento.Agenzia delle Entrate Riscossione ed [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimaste intimate.Il PM ha concluso per iscritto per l’affermazione della competenza del tribunale.La ricorrente ha altresì depositato memoria, con la quale, oltre a reiterare le propriedifese, ha evidenziato che il rilievo officioso svolto dal tribunale era tardivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La Corte deve osservare in via dirimente che il rilievo officioso svolto dalTribunale di Roma all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è avvenuto fuori dal tempo massimostabilito dall’art. 38, comma 3, c.p.c. come riformulato per effetto del d.lgs. n. 164 del2024.Difatti, la norma ora dispone che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per materia,valore e territorio nei casi di cui all’art. 28 c.p.c. debba avvenire “con il decretoprevisto dall’art. 171 bis c.p.c.” (o, nei procedimenti nei quali non si applica l’art. 171bis c.p.c., non oltre la prima udienza).

Quindi, l’art. 7 del d.lgs. n. 164 del 2024prevede l’applicabilità di questa modifica a tutti i procedimenti già pendenti al 28febbraio 2023, quindi anche a quello in oggetto, la cui introduzione è antecedente alcorrettivo.Nel caso di specie, poi, il decreto ex art.171 bis c.p.c. è stato tempestivamenteemesso a riforma già in vigore, sicché neppure rileva per questa Corte esaminare inastratto la compatibilità con i princìpi di tutela del diritto di difesa dell’introduzione diNumero registro generale 16239/2025Numero sezionale 372/2026Numero di raccolta generale 9614/2026Data pubblicazione 15/04/2026una preclusione al rilievo d’ufficio del giudice in procedimenti introdotti allorchéquesto limite temporale era diverso (e più ampio).Ne consegue che, tenendo conto che il decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stato emessodal tribunale in data 27.1.2025, quando era certamente già in vigore l’art. 38, comma3, c.p.c. nella nuova formulazione, deve concludersi che il rilievo officiosod’incompetenza del tribunale è stato tardivo e non poteva avere luogo.Da ciò deriva che, in ogni caso, la competenza si è radicata in capo al tribunale aditoe per questo l’ordinanza impugnata va cassata con declaratoria di competenza delTribunale di Roma, davanti al quale vanno rimesse le parti nel termine di legge.Spese al merito.

P.Q.Mla corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza delTribunale di Roma, dinanzi al quale deve essere riassunta la controversia entro tremesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data17/2/2026.Il presidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enzaTralicci Gina, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti-ricorrente-Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA].-intimata-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 21/07/2025;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso condichiarazione di competenza del Tribunale di Roma;[OSCURATO:PERSONA] ha proposto davanti al Tribunale di Roma opposizione alla cartella dipagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedendoneNumero registro generale 16239/2025Numero sezionale 372/2026Numero di raccolta generale 9614/2026Data pubblicazione 15/04/2026l’annullamento o, in subordine, la riduzione dell’importo. In quel giudizio si è costituitaEquitalia Giustizia [OSCURATO:SOCIETA]., contestando il merito delle difese dell’opponente.Quindi, il tribunale ha sollevato d’ufficio la questione di competenza e, sciogliendo lariserva assunta alla prima udienza, con ordinanza del 21/07/2025 ha dichiarato lapropria incompetenza per valore in favore di quella del giudice di pace.Avverso questa decisione la ricorrente propone regolamento di competenza(tempestivo ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3, c.p.c.), argomentando che vi siacompetenza cd. funzionale del tribunale sull’opposizione all’esecuzione da lei svoltaladdove la cartella esattoriale ha ad oggetto spese di giustizia (somme dovute allacassa depositi e prestiti-ammende e spese processuali, in esito alla definizione di unprocedimento di ricusazione), non rilevando perciò il valore sotteso alla cartella dipagamento.Agenzia delle Entrate Riscossione ed [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimaste intimate.Il PM ha concluso per iscritto per l’affermazione della competenza del tribunale.La ricorrente ha altresì depositato memoria, con la quale, oltre a reiterare le propriedifese, ha evidenziato che il rilievo officioso svolto dal tribunale era tardivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Corte deve osservare in via dirimente che il rilievo officioso svolto dalTribunale di Roma all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è avvenuto fuori dal tempo massimostabilito dall’art. 38, comma 3, c.p.c. come riformulato per effetto del d.lgs. n. 164 del2024.Difatti, la norma ora dispone che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per materia,valore e territorio nei casi di cui all’art. 28 c.p.c. debba avvenire “con il decretoprevisto dall’art. 171 bis c.p.c.” (o, nei procedimenti nei quali non si applica l’art. 171bis c.p.c., non oltre la prima udienza). Quindi, l’art. 7 del d.lgs. n. 164 del 2024prevede l’applicabilità di questa modifica a tutti i procedimenti già pendenti al 28febbraio 2023, quindi anche a quello in oggetto, la cui introduzione è antecedente alcorrettivo.Nel caso di specie, poi, il decreto ex art.171 bis c.p.c. è stato tempestivamenteemesso a riforma già in vigore, sicché neppure rileva per questa Corte esaminare inastratto la compatibilità con i princìpi di tutela del diritto di difesa dell’introduzione diNumero registro generale 16239/2025Numero sezionale 372/2026Numero di raccolta generale 9614/2026Data pubblicazione 15/04/2026una preclusione al rilievo d’ufficio del giudice in procedimenti introdotti allorchéquesto limite temporale era diverso (e più ampio).Ne consegue che, tenendo conto che il decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stato emessodal tribunale in data 27.1.2025, quando era certamente già in vigore l’art. 38, comma3, c.p.c. nella nuova formulazione, deve concludersi che il rilievo officiosod’incompetenza del tribunale è stato tardivo e non poteva avere luogo.Da ciò deriva che, in ogni caso, la competenza si è radicata in capo al tribunale aditoe per questo l’ordinanza impugnata va cassata con declaratoria di competenza delTribunale di Roma, davanti al quale vanno rimesse le parti nel termine di legge.Spese al merito. P.Q.Mla corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza delTribunale di Roma, dinanzi al quale deve essere riassunta la controversia entro tremesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data17/2/2026.Il presidenteGiuseppe Tedesco
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