Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37927/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 novembre 2020, con cui il Tribunale di Torino aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.681 cod. pen., commesso il 13 gennaio 2019, condannandolo alla pena di giorni venti di arresto ed C 100 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione dell'accertamento in ordine all'assenza di un sistema di conteggio delle persone presenti locale, sistema che era presente e consisteva nel computo delle drink card; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di appello ha riscontrato che tramite il sistema del computo delle drink card l'imputato non era stato in grado, la sera dell'intervento della polizia giudiziaria, di comunicare il numero delle persone presenti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 novembre 2020, con cui il Tribunale di Torino aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.681 cod. pen., commesso il 13 gennaio 2019, condannandolo alla pena di giorni venti di arresto ed C 100 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione dell'accertamento in ordine all'assenza di un sistema di conteggio delle persone presenti locale, sistema che era presente e consisteva nel computo delle drink card; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di appello ha riscontrato che tramite il sistema del computo delle drink card l'imputato non era stato in grado, la sera dell'intervento della polizia giudiziaria, di comunicare il numero delle persone presenti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2
Sentenza Cassazione n. 37927/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris