CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 38571/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Asti di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) codice strada (in Verduno, il 14/7/2019), per mancanza dello specifico mandato a impugnare da parte dell'imputato assente in primo grado e della dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 581 commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. .6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2.016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e senza neppure prospettare le ragioni in fatto e in diritto a sostegno della richiesta, quanto alla prospettata questione di incostituzionalità della norma applicata rilevandosi che la stessa è già stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte di legittimità, con riferimento ad entrambi i commi dell'articolo in commento, introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sollevata per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (sez. 6, n. 3365 del 20/12 /2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] lampi —e-I