CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 25403/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CAMMARATA Pietro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di GENOVA in data 19/12/2023 udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria del difensore di parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 dicembre 2023 la Corte di appello di Genova, a seguito di annullamento pronunciato dalla Suprema Corte in data 11/5/2023, parzialmente riformando la sentenza del GIP del Tribunale di Genova in data 11/3/2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo c) (art. 326 cod. pen), ha qualificato il reato a lui contestato al capo a) ( art. 319 cod. pen. ) in quello di cui all'art. 318 cod. pen. ed esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena per entrambi gli imputati.Avverso la suddetta sentenza, con un unico atto impugnatorio, propongono ricorso per cassazione AGNETTO Fabio e CAMMARATA Pietro deducendo come unico motivo: 2.1. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 318 cod.pen. Sostengono i ricorrenti che la Corte di appello, non avrebbe dato seguito alla sentenza rescindente omettendo di motivare in merito alla sussistenza dell'ipotizzato accordo criminoso avendo gli imputati sempre dichiarato di avere ricevuto somme di denaro elargite dai parenti dei defunti, per spirito di liberalità. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché basati su un motivo assolutamente generico oltre che manifestamente infondato. Innanzi tutto, quanto alla qualità soggettiva dei ricorrenti, la sentenza rescindente ha chiarito che i predetti Agnetto e Cammarata, hanno posto in essere le condotte criminose quali addetti alle camere obitorie e quindi in qualità di incaricati di pubblico servizio, sicchè il primo motivo di ricorso prospettato dai ricorrenti nell'originaria impugnazione, sulla configurabilità di pubblico ufficiale in capo ai ricorrenti, è stato ritenuto manifestamente infondato ( pagg. 8 e 9 della sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). In merito, poi, alla configurabilità del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ( art. 319 cod. pen.) di cui al capo a) la Suprema Corte, accogliendo il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che la condotta contestata, consisteva nell'avvisare Giannelli titolare della ditta funebre "[OSCURATO:PERSONA]", operante nel settore delle onoranze funebri, di quante persone erano decedute nella giornata e di come raggiungere telefonicamente i parenti dei defunti, ovvero, su richiesta del parente, nel consigliare la ditta Giannelli per le onoranze funebri. Tale condotta, ha precisato la Suprema Corte, non integra il delitto di cui all' art. 319 cod. pen. posto che l'impegno del pubblico ufficiale non era quello di compiere uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio ( pag. 11 della sentenza rescindente) precisando che "se la fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. è in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto a quella di cui all'art. 318 cod. pen., è necessario che l'atto contrario ai doveri d'ufficio sia specificamente individuato o individuabile, altrimenti il fatténon potrà che essere sussunto nella fattispecie generale, cioè nell'art. 318 cod. pen. (corruzione per l'esercizio della funzione)".[OSCURATO:PERSONA] motivare sulla sussistenza del delitto di cui all'art. 318 cod. pen., il giudice di appello si è quindi attenuto al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente ed ha motivato il proprio convincimento avendo riguardo alla condotta materiale pacificamente accertata dalla sentenza rescindente, consistita nel telefonare, da parte del necroforo, a Giannelli, per avvertirlo di quante persone erano decedute nella giornata e di come raggiungere telefonicamente i parenti dei defunti, ovvero, su richiesta del parente, consigliare la ditta Giannelli (pag. 12 della sentenza rescindente). Occorre ricordare che quando la Corte di cassazione risolve una questione di diritto il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali. (Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Rv. 270699 ; Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Rv. 277999; Sez. 5, Sentenza n. 7567 del 24/09/2012, Rv. 254830). Ed è quanto avvenuto nel caso in esame posto che la Corte di cassazione aveva indicato lo schema tipico nel quale occorreva ricondurre la condotta materiale degli imputati e la Corte di appello si è doverosamente attenuta a tale indicazione. Quanto al Cammarata il ricorso è stato dichiarato inammissibile con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 319 ed è stata esclusa ( come pure per Agnetto) la continuazione. Così delimitato il perimetro del giudizio rescissorio, deve ritenersi che con il ricorso non sia consentito dedurre in questa sede, l'omessa motivazione su un dato, quello relativo alla dimostrazione della condotta criminosa, invero pacificamente accertato in sede di merito. E' stato infatti condivisibilmente affermato che in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato relativo alla sussistenza del reato ed alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata. (Sez. 2 , n. 7808 del 04/12/2019,Rv. 278680).E' stato altresì affermato che viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento. (Sez. 4, n. 31840 del 17/05/2023, Rv. 284862). Alla luce di quanto complessivamente esposto deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla è dovuto per le spese alla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si è limitata a depositare una breve memoria senza fornire alcun contributo utile alla decisione (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell