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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 25453/2026

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, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1846 [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 994/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 1128/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27734/2022RILEVATO CHE Numero sezionale 1846/2026Numero di raccolta generale 25453/20261.

Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito proposto dDaat a pubblicazione 16/09/2026Pietrantonio Vito avente ad oggetto la contestazionedell’inosservanza del minimale contributivo circa lacorresponsione di retribuzioni inferiori al contratto collettivoprovinciale di lavoro di categoria nella Provincia di Bari ed ilrecupero di indebite agevolazioni erogate da INPS perimprenditori agricoli, la Corte d’appello di Bari ha accolto ilgravame proposto dell’originario ricorrente sulla sentenza cheaveva confermato la pretesa creditoria come rideterminata in €49.903,00 da INPS nella sua memoria difensiva di primo grado,riducendola ad € 6.687,83, facendo riferimento alla normacalmieratrice di cui all’art. 6 comma 10 L. 389/1989 nonapplicata dal Tribunale perché ritenuta riferibile non a tutti glisgravi ma solo a quelli disciplinati dal d.l. e versando, nel casodi specie, in una diversa ipotesi non inclusa nella norma.

LaCorte territoriale, richiamato un suo precedente locale, haritenuto applicabile anche alle imprese agricole sia la normasulla decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri socialie sgravi contributivi per i lavoratori che non siano statidenunciati (o denunciati con orari/giornate inferiori) sia ilcomma 10 (calmieratrice, cioè limite alla perdita della riduzionecontributiva) per evitare effetti distorti e sproporzionati.Sostiene la Corte di merito che la citata normativa è di caratteregenerale, applicabile nel settore agricolo, come si ricaverebbedall’art. 9-ter comma 3 del D.L. 503/96, secondo il quale “leagevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciuteai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivinazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali iviprevisti” senza escludere l’applicazione del comma 10 dell’art. 6L. 389/89, dall’art. 4 d.lgs. 146/97 col quale è Nsumtaertoo re gistro generale 27734/2022Numero sezionale 1846/2026abbandonato il salario medio convenzionale ed è stato anNucmoerroa dti ora ccolta generale 25453/2026l’imponibile contributivo nel settore agricolo alla retribuzionDeat a pubblicazione 16/09/2026contrattuale individuata dall’art. 1 co.1 d.l. 338/89, e dall’art. 5d.l. 510/95 che ha disciplinato i contratti di riallineamento,“largamente applicati nel settore agricolo”, prevedendoespressamente la disapplicazione dell’art. 6 del d.l. 338/89senza perdita di sgravi.

Inoltre, anche INPS conviene che l’art.6 co. 10 L. 389/89 sia norma tuttora vigente, anche per l’’art.15 Preleggi in mancanza di una legge successiva incompatibilecon la precedente, ed infine, v’è Circolare n. 2 del 18/7/17secondo la quale le fiscalizzazioni degli oneri sociali e le riduzionicontributive non spettano soltanto in relazione ai lavoratori peri quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma elimitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza.Inoltre, la Corte ritiene che non è rilevante la circostanza chePietrantonio non abbia contestato il credito azionato da INPSnella prima udienza successiva alla costituzione in giudiziodell’Inps, poiché già nel suo ricorso aveva contestato i conteggied aveva lamentato la mancata applicazione della normacalmieratrice: non occorreva contestare quanto riferito dall’Inpsnella memoria difensiva perché le questioni erano già stateintrodotte nel thema decidendum della controversia.

Sullaquantificazione, poi, il CTU aveva applicato la riduzione parzialedell’art. 6 co.10 determinando l’importo del credito INPS in Euro6.687,83 e, acquisita documentazione che la parte non avevaprodotto, come consentito per rispondere ai quesiti, enuncia 19buste paga e alcuni DMAG integrativi, quali documenti diretti aprovare i fatti principali, senza violazione di contraddittorio.Numero registro generale 27734/20222.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’INPSN umero sezionale 1846/2026Numero di raccolta generale 25453/2026affidandosi ad un unico motivo; la parte privata resiste coDnat a pubblicazione 16/09/2026controricorso e deposita memoria illustrativa in prossimità diudienza.3.

La causa è stata trattata nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, all’esito della camera di consiglio,di dover rimettere la discussione alla pubblica udienza per leseguenti ragioni.CONSIDERATO CHE1.L’INPS deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 20 co.2 d.lgs. 375/93 neltesto sostituito dall’art. 9-ter del d.l. 510/1996 conv. con mod.,in L. 608/1996, dell’art. 6 co.10 d.l. 338/1989 conv. in L. 389/89e dell’art. 10 L. 67/1988, per avere la Corte d’appello ritenutodi non applicare l’art. 20, 2 comma, d.lgs. 375/1993 che, neltesto vigente ratione temporis, commina la decadenza integraledalle agevolazioni contributive previste per i datori di lavoroagricolo, bensì ha applicato l’art. 6 co.10 d.l. 338/89 in tema difiscalizzazione oneri sociali.

L’INPS esclude che l’art. 6 comma10 d.l. 338/89 sia una norma di valenza generale in quanto ènorma di stretta interpretazione, non derogabile dalle parti, egrava sul datore l’onere di provare la sussistenza dei requisitirispetto alla fattispecie invocata; inoltre, la fiscalizzazione onerisociali all’epoca dei fatti di causa era stata espuntadall’ordinamento a seguito della soppressione dal 1998 deicontributi sanitari e altre contribuzioni destinate al SSNconseguentemente alla introduzione di IRAP, e quindi lariduzione contributiva riguardava soltanto il contributo dell’art.Numero registro generale 27734/202210 L. 67/1988 (contributo per il SSN) e la norma calmieratriceN umero sezionale 1846/2026Numero di raccolta generale 25453/2026riguardava unicamente la fiscalizzazione oneri sociali.

Data pubblicazione 16/09/20262.

Nel controricorso la parte privata evidenzia che si tratta diesigue differenze sulle retribuzioni corrisposte ad alcuni operai,e che la norma fu introdotta per evitare conseguenze aberranti,ma non c’è stata abrogazione esplicita dell’art. 6.

Esclude chericorra una situazione di irregolarità totale, il nuovo calcoloammonterebbe ad € 2.447,00 a fronte di quantooriginariamente richiesto, così riportando il debito contributivoin misura congrua e funzionale alla sopravvivenza dell’impresa;occorre poi verificare retribuzioni contrattuali e denunceregolari, e la perdita del beneficio va proporzionataall’inadempimento.

Quanto al D.L. 338/89, si verte in unanorma antielusiva e di salvaguardia, e l’art. 6 commi da 9 a 13introduce principi generali per fruire di tutte le agevolazionicontributive; non c’era mai stata abrogazione implicita néincompatibilità.

Inoltre, non v’era alcuna ragione sistematicaper escluderne l’applicazione al settore agricolo, nel quale ild.lgs. 146/97 ha abbandonato il salario medio convenzionale edha ancorato l’imponibile contributivo alla retribuzionecontrattuale ex art. 1 co. 1 DL 338/89.

Infine, l’art. 5 d.l. 510/95ha previsto la temporanea disapplicazione dell’art. 6 perconsentire il riallineamento, ed è norma vigente, solo sospesa.Non si comprende perché l’art. 20 sia incompatibile con l’art. 6co.10: l’art. 20 co. 1 prevede la perdita di benefici e agevolazioni“per chi produca dichiarazioni di manodopera occupatafinalizzata all’attribuzione indebita di giornate lavorative” non siriferisce al mancato rispetto di retribuzioni contrattuali di cui alminimale contributivo.

L’interpretazione rigorosa di INPS nonrispetta la lettera delle norme, non individua lo scopo e gliinteressi tutelati, non comprende la funzione nel contesto deiNumero registro generale 27734/2022principi della materia; in conclusione il controricorrente nonN umero sezionale 1846/2026Numero di raccolta generale 25453/2026ravvisa alcuna violazione di legge.

E nelle memorie illustrativDeat a pubblicazione 16/09/2026richiama la pronuncia di questa Corte n. 11762/2024 cheavrebbe già fatto chiarimento sul tema.3.

Poste in questi termini le questioni in esame, si osserva chequanto dedotto dall’istituto ricorrente attiene ad unainterpretazione sistematica della normativa in esame, tendentead una estensione applicativa, per platea di beneficiari e peragevolazioni contributive, dell’ambito normativo dell’art. 6 co.10 d.l. 338/89, conv. in L. 389/1989, sulla limitazione dellaperdita delle riduzioni di cui ai precedenti commi dell’art. 6 cit.(commi da 1 a 8), non spettanti per i lavoratori che rientranonei casi del comma 9 (lavoratori al nero, denunciati per ore egiornate in misura inferiore, retribuiti in misura inferiore allacontrattazione collettiva).Orbene, l’applicazione della fattispecie in esame alleagevolazioni contributive stabilite per i datori di lavoro agricolomerita un approfondimento in pubblica udienza, in ragione delladisciplina decadenziale delle agevolazioni contributive previsteper i datori di lavoro agricolo di cui all’art. 20 d.lgs. 375/93,come mod. da art. 9-ter co. 2 L.608/96, in relazione allaprecedente normativa sulle riduzioni contributive di cui all’art. 6D.L. 338/89 conv. in L. 389/1989 nel cui ambito il comma 10aveva introdotto il predetto limite alla perdita della riduzione.2.1 - Si osservi che tale ultima questione non risultaspecificamente trattata nel precedente giurisprudenzialeesaminato da questa Corte con ord. n. 11762/2024 laddove ilrichiamo alle previsioni dei commi 9 e 10 dell’art. 6 L. 389/89 èvolto alla commisurazione della entità della sanzione alla entitàdella violazione, restando opportuna una specifica riflessioneNumero registro generale 27734/2022sulla indicazione del tetto alla perdita della riduzione (cd. normaN umero sezionale 1846/2026Numero di raccolta generale 25453/2026calmieratrice) che, come previsto nell’ultimo periodo del commDaat a pubblicazione 16/09/202610, “non può superare il maggiore importo tra contribuzioneomessa e retribuzione non corrisposta”.

E trattasi di questionerilevante nel caso in esame in cui la Corte di merito haparzialmente ridotto l’agevolazione perduta.3.

Il tema della fiscalizzazione degli oneri sociali si presta, infine,anche a confronto con le agevolazioni e sgravi contributivi edalla natura (di carattere generale o di stretta interpretazione)della disposizione sulla norma da ultimo citata, ove ritenutaapplicabile all’imprenditore agricolo.4.

Non ultima, è opportuna anche un’ulteriore riflessionesull’oggetto della contribuzione richiamata al primo commadell’art. 6 L. 389/1989, inerente alle contribuzioni destinate alservizio sanitario nazionale ed alla contestata sussistenza deirequisiti della fattispecie invocata in materia di fiscalizzazioneoneri sociali, ratione temporis vigente, come indicato in ricorso.5.

Dato il rilievo nomofilattico delle questioni poste, suscettibilidi ripetizione in casi simili, si rinvia la causa a nuovo ruolo perla trattazione in pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte, in ragione del rilievo nomofilattico delle questioniposte dai motivi di ricorso, con riferimento all’ambito applicativodell’art. 6 L. 389/89, rinvia la causa a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza.

Roma, 15 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1846 [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 994/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 1128/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27734/2022RILEVATO CHE Numero sezionale 1846/2026Numero di raccolta generale 25453/20261. Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito proposto dDaat a pubblicazione 16/09/2026Pietrantonio Vito avente ad oggetto la contestazionedell’inosservanza del minimale contributivo circa lacorresponsione di retribuzioni inferiori al contratto collettivoprovinciale di lavoro di categoria nella Provincia di Bari ed ilrecupero di indebite agevolazioni erogate da INPS perimprenditori agricoli, la Corte d’appello di Bari ha accolto ilgravame proposto dell’originario ricorrente sulla sentenza cheaveva confermato la pretesa creditoria come rideterminata in €49.903,00 da INPS nella sua memoria difensiva di primo grado,riducendola ad € 6.687,83, facendo riferimento alla normacalmieratrice di cui all’art. 6 comma 10 L. 389/1989 nonapplicata dal Tribunale perché ritenuta riferibile non a tutti glisgravi ma solo a quelli disciplinati dal d.l. e versando, nel casodi specie, in una diversa ipotesi non inclusa nella norma. LaCorte territoriale, richiamato un suo precedente locale, haritenuto applicabile anche alle imprese agricole sia la normasulla decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri socialie sgravi contributivi per i lavoratori che non siano statidenunciati (o denunciati con orari/giornate inferiori) sia ilcomma 10 (calmieratrice, cioè limite alla perdita della riduzionecontributiva) per evitare effetti distorti e sproporzionati.Sostiene la Corte di merito che la citata normativa è di caratteregenerale, applicabile nel settore agricolo, come si ricaverebbedall’art. 9-ter comma 3 del D.L. 503/96, secondo il quale “leagevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciuteai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivinazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali iviprevisti” senza escludere l’applicazione del comma 10 dell’art. 6L. 389/89, dall’art. 4 d.lgs. 146/97 col quale è Nsumtaertoo re gistro generale 27734/2022Numero sezionale 1846/2026abbandonato il salario medio convenzionale ed è stato anNucmoerroa dti ora ccolta generale 25453/2026l’imponibile contributivo nel settore agricolo alla retribuzionDeat a pubblicazione 16/09/2026contrattuale individuata dall’art. 1 co.1 d.l. 338/89, e dall’art. 5d.l. 510/95 che ha disciplinato i contratti di riallineamento,“largamente applicati nel settore agricolo”, prevedendoespressamente la disapplicazione dell’art. 6 del d.l. 338/89senza perdita di sgravi. Inoltre, anche INPS conviene che l’art.6 co. 10 L. 389/89 sia norma tuttora vigente, anche per l’’art.15 Preleggi in mancanza di una legge successiva incompatibilecon la precedente, ed infine, v’è Circolare n. 2 del 18/7/17secondo la quale le fiscalizzazioni degli oneri sociali e le riduzionicontributive non spettano soltanto in relazione ai lavoratori peri quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma elimitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza.Inoltre, la Corte ritiene che non è rilevante la circostanza chePietrantonio non abbia contestato il credito azionato da INPSnella prima udienza successiva alla costituzione in giudiziodell’Inps, poiché già nel suo ricorso aveva contestato i conteggied aveva lamentato la mancata applicazione della normacalmieratrice: non occorreva contestare quanto riferito dall’Inpsnella memoria difensiva perché le questioni erano già stateintrodotte nel thema decidendum della controversia. Sullaquantificazione, poi, il CTU aveva applicato la riduzione parzialedell’art. 6 co.10 determinando l’importo del credito INPS in Euro6.687,83 e, acquisita documentazione che la parte non avevaprodotto, come consentito per rispondere ai quesiti, enuncia 19buste paga e alcuni DMAG integrativi, quali documenti diretti aprovare i fatti principali, senza violazione di contraddittorio.Numero registro generale 27734/20222. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’INPSN umero sezionale 1846/2026Numero di raccolta generale 25453/2026affidandosi ad un unico motivo; la parte privata resiste coDnat a pubblicazione 16/09/2026controricorso e deposita memoria illustrativa in prossimità diudienza.3. La causa è stata trattata nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, all’esito della camera di consiglio,di dover rimettere la discussione alla pubblica udienza per leseguenti ragioni.CONSIDERATO CHE1.L’INPS deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 20 co.2 d.lgs. 375/93 neltesto sostituito dall’art. 9-ter del d.l. 510/1996 conv. con mod.,in L. 608/1996, dell’art. 6 co.10 d.l. 338/1989 conv. in L. 389/89e dell’art. 10 L. 67/1988, per avere la Corte d’appello ritenutodi non applicare l’art. 20, 2 comma, d.lgs. 375/1993 che, neltesto vigente ratione temporis, commina la decadenza integraledalle agevolazioni contributive previste per i datori di lavoroagricolo, bensì ha applicato l’art. 6 co.10 d.l. 338/89 in tema difiscalizzazione oneri sociali. L’INPS esclude che l’art. 6 comma10 d.l. 338/89 sia una norma di valenza generale in quanto ènorma di stretta interpretazione, non derogabile dalle parti, egrava sul datore l’onere di provare la sussistenza dei requisitirispetto alla fattispecie invocata; inoltre, la fiscalizzazione onerisociali all’epoca dei fatti di causa era stata espuntadall’ordinamento a seguito della soppressione dal 1998 deicontributi sanitari e altre contribuzioni destinate al SSNconseguentemente alla introduzione di IRAP, e quindi lariduzione contributiva riguardava soltanto il contributo dell’art.Numero registro generale 27734/202210 L. 67/1988 (contributo per il SSN) e la norma calmieratriceN umero sezionale 1846/2026Numero di raccolta generale 25453/2026riguardava unicamente la fiscalizzazione oneri sociali. Data pubblicazione 16/09/20262. Nel controricorso la parte privata evidenzia che si tratta diesigue differenze sulle retribuzioni corrisposte ad alcuni operai,e che la norma fu introdotta per evitare conseguenze aberranti,ma non c’è stata abrogazione esplicita dell’art. 6. Esclude chericorra una situazione di irregolarità totale, il nuovo calcoloammonterebbe ad € 2.447,00 a fronte di quantooriginariamente richiesto, così riportando il debito contributivoin misura congrua e funzionale alla sopravvivenza dell’impresa;occorre poi verificare retribuzioni contrattuali e denunceregolari, e la perdita del beneficio va proporzionataall’inadempimento. Quanto al D.L. 338/89, si verte in unanorma antielusiva e di salvaguardia, e l’art. 6 commi da 9 a 13introduce principi generali per fruire di tutte le agevolazionicontributive; non c’era mai stata abrogazione implicita néincompatibilità. Inoltre, non v’era alcuna ragione sistematicaper escluderne l’applicazione al settore agricolo, nel quale ild.lgs. 146/97 ha abbandonato il salario medio convenzionale edha ancorato l’imponibile contributivo alla retribuzionecontrattuale ex art. 1 co. 1 DL 338/89. Infine, l’art. 5 d.l. 510/95ha previsto la temporanea disapplicazione dell’art. 6 perconsentire il riallineamento, ed è norma vigente, solo sospesa.Non si comprende perché l’art. 20 sia incompatibile con l’art. 6co.10: l’art. 20 co. 1 prevede la perdita di benefici e agevolazioni“per chi produca dichiarazioni di manodopera occupatafinalizzata all’attribuzione indebita di giornate lavorative” non siriferisce al mancato rispetto di retribuzioni contrattuali di cui alminimale contributivo. L’interpretazione rigorosa di INPS nonrispetta la lettera delle norme, non individua lo scopo e gliinteressi tutelati, non comprende la funzione nel contesto deiNumero registro generale 27734/2022principi della materia; in conclusione il controricorrente nonN umero sezionale 1846/2026Numero di raccolta generale 25453/2026ravvisa alcuna violazione di legge. E nelle memorie illustrativDeat a pubblicazione 16/09/2026richiama la pronuncia di questa Corte n. 11762/2024 cheavrebbe già fatto chiarimento sul tema.3. Poste in questi termini le questioni in esame, si osserva chequanto dedotto dall’istituto ricorrente attiene ad unainterpretazione sistematica della normativa in esame, tendentead una estensione applicativa, per platea di beneficiari e peragevolazioni contributive, dell’ambito normativo dell’art. 6 co.10 d.l. 338/89, conv. in L. 389/1989, sulla limitazione dellaperdita delle riduzioni di cui ai precedenti commi dell’art. 6 cit.(commi da 1 a 8), non spettanti per i lavoratori che rientranonei casi del comma 9 (lavoratori al nero, denunciati per ore egiornate in misura inferiore, retribuiti in misura inferiore allacontrattazione collettiva).Orbene, l’applicazione della fattispecie in esame alleagevolazioni contributive stabilite per i datori di lavoro agricolomerita un approfondimento in pubblica udienza, in ragione delladisciplina decadenziale delle agevolazioni contributive previsteper i datori di lavoro agricolo di cui all’art. 20 d.lgs. 375/93,come mod. da art. 9-ter co. 2 L.608/96, in relazione allaprecedente normativa sulle riduzioni contributive di cui all’art. 6D.L. 338/89 conv. in L. 389/1989 nel cui ambito il comma 10aveva introdotto il predetto limite alla perdita della riduzione.2.1 - Si osservi che tale ultima questione non risultaspecificamente trattata nel precedente giurisprudenzialeesaminato da questa Corte con ord. n. 11762/2024 laddove ilrichiamo alle previsioni dei commi 9 e 10 dell’art. 6 L. 389/89 èvolto alla commisurazione della entità della sanzione alla entitàdella violazione, restando opportuna una specifica riflessioneNumero registro generale 27734/2022sulla indicazione del tetto alla perdita della riduzione (cd. normaN umero sezionale 1846/2026Numero di raccolta generale 25453/2026calmieratrice) che, come previsto nell’ultimo periodo del commDaat a pubblicazione 16/09/202610, “non può superare il maggiore importo tra contribuzioneomessa e retribuzione non corrisposta”. E trattasi di questionerilevante nel caso in esame in cui la Corte di merito haparzialmente ridotto l’agevolazione perduta.3. Il tema della fiscalizzazione degli oneri sociali si presta, infine,anche a confronto con le agevolazioni e sgravi contributivi edalla natura (di carattere generale o di stretta interpretazione)della disposizione sulla norma da ultimo citata, ove ritenutaapplicabile all’imprenditore agricolo.4. Non ultima, è opportuna anche un’ulteriore riflessionesull’oggetto della contribuzione richiamata al primo commadell’art. 6 L. 389/1989, inerente alle contribuzioni destinate alservizio sanitario nazionale ed alla contestata sussistenza deirequisiti della fattispecie invocata in materia di fiscalizzazioneoneri sociali, ratione temporis vigente, come indicato in ricorso.5. Dato il rilievo nomofilattico delle questioni poste, suscettibilidi ripetizione in casi simili, si rinvia la causa a nuovo ruolo perla trattazione in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte, in ragione del rilievo nomofilattico delle questioniposte dai motivi di ricorso, con riferimento all’ambito applicativodell’art. 6 L. 389/89, rinvia la causa a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza. Roma, 15 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito
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