CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 27241/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cco il 11/08/1994avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 04/12/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiararsi inammissibili i ricorsi,letta la memoria di replica a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 04/12/2025 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma dellasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze emessa in data 09/01/2023nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena irrogata per ilreato di rapina aggravata in concorso.2. Avverso la predetta sentenza, propongono ricorso per Cassazione i difensori degli imputati,formulando per [OSCURATO:PERSONA] tre motivi e per [OSCURATO:PERSONA] quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] Tarik2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 628 cod. pen.;motivazione omessa e manifestamente illogica. La difesa assume che il ricorrente, comeemergerebbe dalle immagini di videosorveglianza agli atti, nella vicenda in esame si era limitatoad aggredire le due persone offese, dandosi poi alla fuga, senza condividere con i due coimputatila condotta predatoria, non essendo provato che la somma di denaro trovatagli indosso daglioperanti intervenuti fosse riconducibile a quella di euro 100,00 appena sottratta alla coppia dalui aggredita.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento della circostanzaanimato soltanto dalla volontà di partecipare ad una lite, o ad una rissa, con la coppia con laquale aveva avuto un alterco, senza volontà predatoria e senza potere prevedere “l’eventorapina” concretatosi nell’impossessamento dei beni delle due vittime da parte dei dueconnazionali.2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento della circostanzasvalutato la condotta risarcitoria, ritenuta incongrua all’integrale soddisfacimento delle personeoffese, che l’hanno accettata in conto del maggior avere.2.4. Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanzedi primo grado, non ha motivato sui parametri di cui all’art. 133 cod. pen. nonostante la condottaprocessuale collaborativa e la condotta riparatoria; parimenti immotivato e svalutativo delminore contributo del ricorrente rispetto ai correi sarebbe il mancato giudizio di prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.[OSCURATO:PERSONA] Abdelaziz3. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elementosoggettivo del contestato delitto di rapina in concorso e in relazione all'omessa riqualificazionedel reato contestato nei reati di cui agli artt. 581 e 624 cod. pen.; motivazione omessa,contraddittoria e manifestamente illogica. Al riguardo, la difesa assume che l’aggressione neiconfronti delle persone offese non era animata da una volontà predatoria, tanto che, solo in unmomento successivo, uno dei correi si determinava in modo estemporaneo ad impossessarsi deibeni accidentalmente caduti alla persona offesa Posillipo, senza invece sottrarre la borsetta inpossesso della donna, a dimostrazione che l'intento non era l'impossessamento avvenuto,seppure nel medesimo ambito spazio temporale, quando l'azione violenta era ormai conclusa. Siaggiunge che, se è vero che l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal c.d.dolo concomitante o sopravvenuto, occorre comunque che il proposito sottrattivo non insorgadopo la condotta coattiva, altrimenti mancherebbe la concatenazione finalistica che integra lafattispecie contestata. La sentenza impugnata avrebbe omesso di precisare il momento diformazione del proposito sottrattivo, decisivo per verificare la corretta qualificazione giuridicadel fatto come rapina ovvero come concorso dei reati di percosse e di furto.3.1. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62 comma 1, n. 6 cod. pen.per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno;motivazione omessa, contraddittoria e manifestamente illogica. La difesa lamenta che la Cortedi merito ha negato il riconoscimento di tale diminuente, limitandosi ad affermare il mancatointegrale risarcimento, quantomeno morale, senza valutare il ravvedimento insito nelrisarcimento del danno e senza tenere in considerazione che, comunque, non risultano refertatelesioni (pur essendo state le persone offese trasportate in ambulanza al pronto soccorso) e cheil giudice di primo grado, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avevagià reputato modesti i danni riportati dalle vittime.3.2. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62 comma 1, n. 4 cod. pen.per il mancato riconoscimento della circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità;motivazione omessa, contraddittoria e manifestamente illogica. La difesa assume che la Corte dimerito ha negato il riconoscimento dell’attenuante in parola con motivazione contrastanterispetto alla sentenza di primo grado (che afferma la modestia dei danni materiali subiti dallevittime) e senza valutare adeguatamente l’assenza di lesioni fisiche riportate dalle vittime ed ilconseguente assai limitato danno morale patito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi meramente reiterativi, generici ecomunque manifestamente infondati, affrontati e risolti dalla Corte territoriale con motivazioneesaustiva, logica e non apparente, con la quale il ricorrente non si confronta.1.1 Va innanzitutto ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale èinammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello emotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, cosìprospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (cfr., exmultis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e non si confrontanocriticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, del quale si limitano, inmaniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).2. Ciò posto, ben può affermarsi che i giudici di merito nelle due sentenze le cui motivazioni siintegrano, trattandosi di c.d. "doppia conforme" (con la sola riduzione della pena finale irrogata,,preso atto dell’errore di calcolo nella applicazione delle diminuente per il rito abbreviato) hannoeffettuato la disamina dei fatti in contestazione, affermando la sussistenza del reato di rapinanei confronti di entrambi i ricorrenti, con motivazione che non è carente, né manifestamenteillogica e neanche contraddittoria.3. Quanto al ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], i primi due motivi sono inammissibili, inquanto manifestamente infondati. La difesa revoca in dubbio la giuridica configurabilità in capoal ricorrente del concorso nel delitto di rapina, o quantomeno un concorso anomalo ex art. 116cod. pen., assumendo che egli si sarebbe limitato ad aggredire le due persone offese senza ildolo di impossessamento dei loro beni, come si evincerebbe dalle immagini estratte dalletelecamere di videosorveglianza, asseritamente non considerate ovvero erroneamenteinterpretate dai giudici del merito. La censura, invero, non considera che la Corte di merito (pp.11-13 della sentenza impugnata) ha risposto in modo esaustivo, logico, non apparente egiuridicamente corretto alle medesime doglianze articolate in sede di appello, evidenziando chetutti e tre i coimputati si sono impossessati dei beni appartenenti alla persona offesa e che ilricorrente è stato trovato in possesso delle banconote sottratte a quest’ultima (cfr. pag. 12 e 13del provvedimento in verifica: nel dettaglio il ricorrente deteneva la somma di 80 euro e ilcoimputato Asnina la somma di 20 euro, che, sommate, compongono la somma di euro 100sottratta alla p.o. Posillipo). Il collegio di merito, in aderenza alle risultanze processuali, ha fattobuon governo del principio di diritto pacifico e costante, ribadito anche di recente da questaCorte, secondo il quale, in tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essere integratoanche dal c.d. dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la coscienza evolontà della violenza o della minaccia siano preesistenti al primo atto della condotta (ex multis,sez. 2, n. 9049 del 02/03/2023, Popescu, Rv 284227; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi,Rv. 265644 – 01).3.1. Il ricorrente si è dunque limitato a proporre, con le sue doglianze, una versione dei fattigenericamente alternativa, senza peraltro indicare puntualmente le immagini dellavideosorveglianza, non considerate o malamente interpretate, in grado, per il loro inequivocabilecontenuto rappresentativo, di inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito efinendo sostanzialmente per riproporre, in modo non consentito nel giudizio di legittimità, merequestioni di fatto, già vagliate nel giudizio di merito.3.2. Non superano il vaglio di ammissibilità, in quanto manifestamente infondati, il terzo motivoe il quarto motivo, con i quali il quale il ricorrente lamenta i vizi di legge e di motivazione conriguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno e al mancatogiudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente non si confronta infatticon la motivazione, esente da vizi, con la quale la Corte di merito ha già disatteso entrambe ledoglianze, spiegando come, nella specie, non possa ravvisarsi un risarcimento integrale deldanno arrecato alle vittime alla luce delle modalità violente della condotta (pp. 13-14 dellasentenza impugnata) e come il trattamento sanzionatorio irrogato sia del tutto congruo, anzi “fintroppo benevolo” - “a fronte della assoluta gravità della condotta posta in essere”, “caratterizzatada intensa e gratuita violenza ed elevata intensità del dolo” (p. 16 della sentenza impugnata) -,determinando la pena base in misura prossima al minimo edittale e non applicando la recidiva acarico di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto, già il giudice di primo grado hariconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravantecontestata (pp. 6 e 7 della sentenza del Tribunale di Firenze).4. Quanto al ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è inammissibile in quanto,censurando la mancata riqualificazione del delitto di rapina aggravata nei reati di percosse e difurto, finisce per evocare una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa alla Corte dilegittimità, e, al contempo, si risolve nella mera riproposizione di questioni di fatto, giàpuntualmente vagliate e correttamente decise dalla Corte di merito. Quest’ultima, infatti,contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si è specificamente soffermata sullaprospettazione difensiva osservando, in particolare, che "come ben documentato dal videoacquisto agli atti, la condotta violenta ai danni delle persone offese e l’impossessamento deibeni” sono avvenuti nel medesimo contesto spazio temporale, non rilevando che “l’azioneviolenta sia sorta in origine per altre ragioni […] giacché tale dato non esclude il dolo di rapina”(p. 11 della sentenza impugnata); si richiama sul punto quanto sopra esposto per il ricorrete EzZayat.4.1. Inammissibili, in quanto manifestamente infondati sono anche il secondo e il terzo motivodi ricorso relativi al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della riparazioneintegrale del danno di cui all’art. 62 comma 1, n. 6 cod. pen. e del danno patrimoniale di specialetenuità di cui all’art. 62 comma 1, n. 4 cod. pen.Il ricorrente non si confronta infatti con la motivazione, esente da vizi, con la quale la Corte dimerito ha già diffusamente disatteso le doglianze sul punto, spiegando come, nella specie, nonpossa ravvisarsi un risarcimento integrale del danno arrecato alle vittime alla luce delle modalitàviolente della condotta e della lesione della sfera fisica e morale provocata alle stesse (pp. 13-14 sentenza impugnata), dovendo parametrare l’offerta riparatoria alla duplice offesa nascentedal delitto di rapina. La Corte di merito ha evidenziato, da un lato, che le vittime hannoesplicitamente precisato di accettare le offerte economiche “in conto del maggior valore”,manifestando di non ritenersi integralmente soddisfatte, escludendo così che le somme sianosufficienti a fondare il risarcimento integrale necessario ai fini della circostanza attenuante di cuiall’art. 62 comma 1, n. 6 cod. pen., e, dall’altro, ha spigato come, a tal fine, debbano essereconsiderate le sofferenze patite dalle vittime, quali la paura, la preoccupazione, la prostrazione,l’umiliazione per la brutale ed efferata aggressione verbale e fisica subita ad opera dei treindagati (p. 14 della sentenza impugnata).Anche con riferimento alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, laCorte di merito, con motivazione scevra da vizi e non apparente, ha escluso che, nella specie,possa qualificarsi tale l’avvenuta sottrazione alle persone offese di due telefoni cellulari e dellasomma di 100,00 euro (p.14-15 sentenza), valorizzando anche la portata plurioffensiva dellacondotta. Invero, l'attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone un giudizio che prendain considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta, cosicché, ai fini della suaconfigurabilità, deve aversi riguardo anche al pregiudizio complessivo e al disvalore socialecorrelati alla condotta del soggetto agente, in termini effettivi o potenziali (Sez. 2, n. 684 del14/11/2025, dep. 2026, Cestari, Rv. 289193 – 01; Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022Ghirasam, Rv. 282402 – 01). Nella specie, la Corte territoriale, valorizzando il generale modusoperandi e la compressione della sfera di libertà delle vittime (pp. 14-15 della sentenzaimpugnata), ha dato correttamente rilievo ostativo, stante la natura plurioffensiva dei delitti ein coerenza col disposto della norma (che richiede, in aggiunta al danno patrimoniale di specialetenuità, la speciale tenuità anche dell’evento), all’evento pericoloso in relazione alla libertà edintegrità fisica e morale dei soggetti verso i quali gli imputati hanno indirizzato la violenza perconseguire o assicurarsi il possesso dei beni sottratti e procurarsi l’impunità (Sez. U, n. 42124del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 02).5. Per le ragioni evidenziate, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna diciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro tremila, in ragione del grado dicolpa nella presentazione dell’impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]