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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14496/2026

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l difensore iscritto nelREGINDE e in Viterbo, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studiodello stesso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende ex lege;- controricorrente -Numero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso la sentenza n. 663/2021 della Corte di appello di Leccedepositata il 27 maggio 2021 e non notificata;Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott.ssaROSA MARIA DELL’ERBA che ha concluso per la cessazione dellamateria del contendere;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e FRANCESCASUBRANI per la controricorrente;1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 224 del 21/05/2018 con cui l'Agenzia delle Doganee dei Monopoli gli aveva irrogato la sanzione amministrativapecuniaria di euro 20.000,00.

La violazione traeva origine da unaverifica che i funzionari in servizio presso l'AMS avevano effettuatoil giorno 29/09/2016 presso la "[OSCURATO:PERSONA] e Biliardi" sita inRuffano di cui il Tanisi risultava titolare.

Nell'occorsa ispezioneveniva rinvenuta la presenza in loco di un apparecchiod'intrattenimento denominato "[OSCURATO:PERSONA]", c.d.

"Totem ", checonsentendo la libera connessione ai siti di gioco on-line si poneva,secondo l'assunto dell'opposta, in violazione dell'art. 7 comma 3-quater del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni dall'art. 1L. n. 189/2012.Con il ripetuto processo verbale del 29/09/2016 venivadisposto anche il sequestro cautelare dell'apparecchiod'intrattenimento.Opponendosi all'atto ingiuntivo il Tanisi contestava lavalutazione degli accertatori in ordine all'asserita portata illecitadell'apparecchio "Totem" rilevando in sostanza che non vi fosseNumero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026prova che l'uso dello stesso consentisse agli avventori di collegarsiliberamente e senza controllo del titolare a piattaforme di giocotelematiche.2.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli di Stato insistendo per la legittimità del procedimentoaccertativo ed irrogativo della sanzione amministrativa e dellamisura cautelare applicata.3.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e annullavaconseguentemente l’ordinanza ingiunzione.4.

L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, proponeva appelloavverso la suddetta sentenza.5. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame chiedendone il rigetto.6.

La Corte d’Appello di Lecce accoglieva l’appello e in riformadella sentenza gravata rigettava l’opposizione.Secondo la Corte, l’art. 7, comma 3 – quater, D.L. n.158/2012, la condotta di mera “messa a disposizione” dellaclientela di apparecchiature che consentissero la connessione a sitidi gioco on-line, senza richiedere, ai fini della punibilità, che fosseanche in atto un’azione di gioco.

Veniva così vietata una situazioneritenuta dal legislatore di pericolo per la collettività, per la qualeera irrogata solo una sanzione amministrativa, distinguendola in talmodo da più gravi illeciti penali (Cass. n. 30803/2017; Cass. n.25828/2016; Cass. n. 40624/2013).Nella fattispecie il “Totem” in questione era installato nella“[OSCURATO:PERSONA] e Biliardi” del Tanisi assieme ad altre apparecchiatureda gioco (biliardini, flipper, ecc.) e, come verificato dai funzionaridell’AMS, consentiva la connessione a siti di gioco on-line.

Nessunaprova aveva fornito il Tanisi in ordine ad un diverso ed esclusivoutilizzo del “Totem” mentre vi era la prova della effettiva possibilitàNumero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026di connessione dell’apparecchiatura a piattaforme di gioco, comeverificato dai predetti funzionari e riportato nel verbale diaccertamento, nonché dai rilievi fotografici allegati, cheriproducevano diverse schermate del “totem” con differenti siti digioco on-line.7.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce haproposto ricorso per cassazione l’originario opponente [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] e Monopoli.8.

Il ricorso è stato inizialmente avviato per la trattazione incamera di consiglio, e all'esito dell’adunanza camerale, fissata il 3ottobre 2023, e con ordinanza interlocutoria n. 28832/2023depositata il 17 ottobre 2023, il procedimento è stato rimesso dalCollegio alla pubblica udienza in considerazione della esigenza didefinire la natura delle apparecchiature utilizzate perl’organizzazione, l’esercizio e la raccolta a distanza di scommesse.9.

All’udienza del 9 gennaio 2024 la Corte ha sollevatoquestione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3 quaterdel d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015 inrelazione all'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primocomma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz.

CEDU, firmato aParigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007,disponendo la sospensione del giudizio.10. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n.104 del 2025 hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater,del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgentiNumero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livellodi tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8novembre 2012, n. 189; 2) nonché ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa dieuro ventimila per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l.n. 158 .11.

In prossimità dell’odierna udienza parte ricorrente hadepositato memoria insistendo nelle proprie richieste e l’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha depositato il provvedimento diannullamento d’ufficio dell’ordinanza ingiunzione n. 224 del21.5.2018 (prot. 40664/RU del 30.5.2018), emessa nei confrontidel ricorrente [OSCURATO:PERSONA].12.

Il Procuratore Generale ha concluso per la cessazione dellamateria del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 7, comma 3-quater, D.L. n.158/2012,conv. con L. 8 novembre 2012, n.189, dell’art. 21 dellaCostituzione, degli artt. 3 e 4 del d.lgs n.259/2003, dell’art. 10 delD.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con L. 9 agosto 2013, n.98,nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 e 15 dellepreleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3) c.p.c., peravere la Corte d’appello interpretato la disciplina in oggetto nelsenso di vietare già solo la mera “messa a disposizione”dell’apparecchiatura “Totem” nel locale.Numero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026Il Giudice di merito, secondo il ricorrente, avrebbe procedutoad un’interpretazione rigida e letterale, avulsa da valutazionisistematiche, giungendo così ad un risultato interpretativo incontrasto con quanto previsto dalle disposizioni sopracitate, nellaparte in cui garantiscono il diritto all’informazione e incoraggiano losviluppo delle comunicazioni digitali.

Per questo, la Corte di appelloavrebbe dovuto condividere l’interpretazione del giudice di primecure ed affermare che l'installazione dei personal computer per lanavigazione in rete internet è di per sé lecita, a meno che talipostazioni vengano utilizzate esclusivamente e direttamente pernavigazione vincolata e senza possibilità di scelta alcuna in capoall'utente.

Cosicché, il Giudice collegiale avrebbe dovutocondividere l'impostazione secondo cui lo stesso collegamento conla piattaforma di gioco (lecito, atteso che le piattaforme nonautorizzate vengono inibite a monte da SOGEI) sia irrilevante ai finisanzionatori, laddove sia il risultato di una scelta consapevole elibera del cliente che, del resto, potrà interagire con la stessasoltanto se in possesso di credenziali e di un conto di gioco.2.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3) c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 dellaL. n.689/1981, nonché l’omessa motivazione sul punto, per nonavere il Giudice di merito preso in considerazione il principio dicolpevolezza, quale presupposto necessario per l’irrogazione dellasanzione.

Infatti, alla luce delle dichiarazioni del ricorrente, la Corted’appello di Lecce avrebbe dovuto valorizzare l’elemento probatoriocostituito dalla propria dichiarazione, resa già ai funzionaridell’ADM, con cui il sanzionato affermava che l’apparecchiaturaveniva utilizzata a sua insaputa per il collegamento alla piattaformaNumero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026di gioco on-line, essendo la stessa adibita alla libera navigazionesul web..3.

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3) c.p.c., il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,dell’art. 12, par. 1 della direttiva 2000/31/CE, dell’art. 1 delladirettiva 98/34/CE e della direttiva 98/48/CE, nonché dei principidi diritto sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia del 15settembre 2016, causa C-484/14, chiedendo alla Corte di sollevarequestione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, circa lacompatibilità dell’art. 7 del D.L. 158/2012 con l’art. 57 TFUE e lesopracitate norme dell’ordinamento europeo.

Nello specifico, ilricorrente chiede di verificare la conciliabilità di una norma comel’art. 7, comma 3-quater del D.L. 158/2012 con la normativaeurounitaria, nella misura in cui essa possa contemplare il divietoassoluto della mera messa a disposizione di postazioni internet(personal computer) che, in regime di libera navigazione web,risultino astrattamente e potenzialmente idonee a consentire lanavigazione su siti di gioco; oltre che, nella parte in cui essaimponga un obbligo di vigilanza costante – in capo a colui che mettea disposizione tali postazioni internet - sulle condotte degli utentiche accedono alle predette postazioni idonee alla liberanavigazione..3.1 Va esaminata in via prioritaria l’istanza di cessazione dellamateria del contendere e la richiesta dei ricorrenti oltre che diaccoglimento del ricorso anche di condanna della controparte allespese in base al principio di soccombenza virtuale.L’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, infatti, determinala declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenutaNumero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026carenza di interesse cui consegue, tuttavia, la necessità diesaminare alla luce del principio della soccombenza virtuale i motividi ricorso al fine di accertare quale sarebbe stato l'esito delprocesso ove inammissibilità non fosse intervenuta.Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui: «Lacessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in seded'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o delricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze giàemesse, perché prive di attualità - si ha per effetto dellasopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione delgiudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fattitali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra leparti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interessesottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debbasussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio,perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti perprocedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini dellaregolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturalecorollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesseparti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese»(Cass. Sez. 1, 07/05/2009, n. 10553).4.

Deve pertanto procedersi allo scrutinio dei motivi di ricorsosia pure ai soli fini dell’accertamento della soccombenza virtuale,tuttavia, può già anticiparsi che nella specie anche se i motivi diricorso sono fondati e, dunque, la soccombenza virtuale è a caricodella parte controricorrente, per le ragioni di seguito esposte, lespese di lite devono comunque essere compensate.Numero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026Deve altresì precisarsi che la declaratoria di inammissibilità persopravvenuta carenza di interesse dichiarata con la presentesentenza opera alla stregua di cassazione senza rinvio, in quantol'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno diragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenzeemesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto frale parti (ex plurimis Sez. 5, Sent. n. 6068 del 24/02/2022; Sez. 6-5, Ord.n. 9753 del 18/04/2017; Sez. 5, Sent. n. 19533 del23/09/2011).5.

I tre motivi di ricorso, che possono essere esaminaticongiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati.Come si è detto questa Corte con ordinanza n.20485 del 2024ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7,comma 3 quater del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazionidalla legge n. 189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge208/2015 in relazione all'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117,primo comma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz.

CEDU,firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata aNizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre2007.[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 104 del 2025 haaccolto la questione di legittimità sollevata e ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti perpromuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello ditutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8novembre 2012, n. 189 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per laNumero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge distabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzioneamministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7,comma 3-quater, del d.l. n. 158.[OSCURATO:PERSONA] ha messo in evidenza che: ladisposizione censurata vieta la mera messa a disposizione diqualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di giocoonline.

Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità,condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interessegiuridico protetto.

Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa adisposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al giocosia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete deiconcessionari o dei soggetti autorizzati.

La norma, inoltre, colpisceallo stesso modo sia la destinazione occasionale delleapparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.

Ilprecetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quantoriferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati daun diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevantidifferenze di disvalore.

L’estensione dell’area dell’illecito risultaeffettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamenteperseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cuiall’art. 3 Cost.Secondo la Corte Costituzionale è irragionevole ilbilanciamento operato tra i contrapposti interessi della tutela dellasalute rispetto alla necessità di fronteggiare la ludopatia e quellodella libertà di impresa.

Infatti, la misura diretta a fronteggiare latutela della salute è di modestissima efficacia dato che l’offerta digioco online rimane comunque capillare e vastissima, ancheNumero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026a fronte di una significativa e immediata compressione della libertàdi impresa.[OSCURATO:PERSONA] ha richiamato anche la giurisprudenzadella Corte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, puressendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loropolitica in materia di giochi d’azzardo ed, eventualmente, di definirecon precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essiimposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimenosoddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessaCorte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustiziaUE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C-517/20, OL,punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17,[OSCURATO:PERSONA]., punto 62; quarta sezione, sentenza 13settembre 2007, causa C-260/04, Commissione delle Comunitàeuropee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, causeriunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, punto 48).

Inparticolare, occorre verificare, tenendo conto delle concretemodalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta,che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre leoccasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e dicombattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerentee sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14giugno 2017, causa C-685/15, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e altri,punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50).In definitiva, il divieto, nella sua indiscriminata estensione,sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessicontrapposti, fra i quali la libertà di impresa.Numero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/20265.1 Questa corte non può che prendere atto del venir menotanto della norma che disciplinava la condotta illecita quanto diquella sanzionatoria con effetto ex tunc e di conseguenza affermarela fondatezza dei motivi di ricorso ai fini della soccombenza virtuale,ma, come già detto, nel regolare le spese del presente giudizio deveconsiderarsi che la fondatezza nel merito dell’opposizione sarebbedipesa dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della normasanzionatoria e che la sentenza della Corte Costituzionale èintervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione.Sussistono, pertanto, i presupposti per la compensazione dellespese di questo giudizio fermo restando che la condanna della partericorrente alle spese dei giudizi di merito è venuta meno a seguitodel venir meno delle sentenze di merito non più attuali, perchéinidonee a regolare il rapporto fra le parti.5.

Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione, non sussistono ipresupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

"doppiocontributo unificato".

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenutacarenza di interesse.

Dispone compensarsi tra le parti le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l difensore iscritto nelREGINDE e in Viterbo, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studiodello stesso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende ex lege;- controricorrente -Numero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso la sentenza n. 663/2021 della Corte di appello di Leccedepositata il 27 maggio 2021 e non notificata;Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott.ssaROSA MARIA DELL’ERBA che ha concluso per la cessazione dellamateria del contendere;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e FRANCESCASUBRANI per la controricorrente;1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 224 del 21/05/2018 con cui l'Agenzia delle Doganee dei Monopoli gli aveva irrogato la sanzione amministrativapecuniaria di euro 20.000,00. La violazione traeva origine da unaverifica che i funzionari in servizio presso l'AMS avevano effettuatoil giorno 29/09/2016 presso la "[OSCURATO:PERSONA] e Biliardi" sita inRuffano di cui il Tanisi risultava titolare. Nell'occorsa ispezioneveniva rinvenuta la presenza in loco di un apparecchiod'intrattenimento denominato "[OSCURATO:PERSONA]", c.d. "Totem ", checonsentendo la libera connessione ai siti di gioco on-line si poneva,secondo l'assunto dell'opposta, in violazione dell'art. 7 comma 3-quater del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni dall'art. 1L. n. 189/2012.Con il ripetuto processo verbale del 29/09/2016 venivadisposto anche il sequestro cautelare dell'apparecchiod'intrattenimento.Opponendosi all'atto ingiuntivo il Tanisi contestava lavalutazione degli accertatori in ordine all'asserita portata illecitadell'apparecchio "Totem" rilevando in sostanza che non vi fosseNumero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026prova che l'uso dello stesso consentisse agli avventori di collegarsiliberamente e senza controllo del titolare a piattaforme di giocotelematiche.2. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli di Stato insistendo per la legittimità del procedimentoaccertativo ed irrogativo della sanzione amministrativa e dellamisura cautelare applicata.3. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e annullavaconseguentemente l’ordinanza ingiunzione.4. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, proponeva appelloavverso la suddetta sentenza.5. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame chiedendone il rigetto.6. La Corte d’Appello di Lecce accoglieva l’appello e in riformadella sentenza gravata rigettava l’opposizione.Secondo la Corte, l’art. 7, comma 3 – quater, D.L. n.158/2012, la condotta di mera “messa a disposizione” dellaclientela di apparecchiature che consentissero la connessione a sitidi gioco on-line, senza richiedere, ai fini della punibilità, che fosseanche in atto un’azione di gioco. Veniva così vietata una situazioneritenuta dal legislatore di pericolo per la collettività, per la qualeera irrogata solo una sanzione amministrativa, distinguendola in talmodo da più gravi illeciti penali (Cass. n. 30803/2017; Cass. n.25828/2016; Cass. n. 40624/2013).Nella fattispecie il “Totem” in questione era installato nella“[OSCURATO:PERSONA] e Biliardi” del Tanisi assieme ad altre apparecchiatureda gioco (biliardini, flipper, ecc.) e, come verificato dai funzionaridell’AMS, consentiva la connessione a siti di gioco on-line. Nessunaprova aveva fornito il Tanisi in ordine ad un diverso ed esclusivoutilizzo del “Totem” mentre vi era la prova della effettiva possibilitàNumero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026di connessione dell’apparecchiatura a piattaforme di gioco, comeverificato dai predetti funzionari e riportato nel verbale diaccertamento, nonché dai rilievi fotografici allegati, cheriproducevano diverse schermate del “totem” con differenti siti digioco on-line.7. Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce haproposto ricorso per cassazione l’originario opponente [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] e Monopoli.8. Il ricorso è stato inizialmente avviato per la trattazione incamera di consiglio, e all'esito dell’adunanza camerale, fissata il 3ottobre 2023, e con ordinanza interlocutoria n. 28832/2023depositata il 17 ottobre 2023, il procedimento è stato rimesso dalCollegio alla pubblica udienza in considerazione della esigenza didefinire la natura delle apparecchiature utilizzate perl’organizzazione, l’esercizio e la raccolta a distanza di scommesse.9. All’udienza del 9 gennaio 2024 la Corte ha sollevatoquestione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3 quaterdel d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015 inrelazione all'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primocomma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato aParigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007,disponendo la sospensione del giudizio.10. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n.104 del 2025 hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater,del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgentiNumero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livellodi tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8novembre 2012, n. 189; 2) nonché ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa dieuro ventimila per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l.n. 158 .11. In prossimità dell’odierna udienza parte ricorrente hadepositato memoria insistendo nelle proprie richieste e l’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha depositato il provvedimento diannullamento d’ufficio dell’ordinanza ingiunzione n. 224 del21.5.2018 (prot. 40664/RU del 30.5.2018), emessa nei confrontidel ricorrente [OSCURATO:PERSONA].12. Il Procuratore Generale ha concluso per la cessazione dellamateria del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 7, comma 3-quater, D.L. n.158/2012,conv. con L. 8 novembre 2012, n.189, dell’art. 21 dellaCostituzione, degli artt. 3 e 4 del d.lgs n.259/2003, dell’art. 10 delD.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con L. 9 agosto 2013, n.98,nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 e 15 dellepreleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3) c.p.c., peravere la Corte d’appello interpretato la disciplina in oggetto nelsenso di vietare già solo la mera “messa a disposizione”dell’apparecchiatura “Totem” nel locale.Numero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026Il Giudice di merito, secondo il ricorrente, avrebbe procedutoad un’interpretazione rigida e letterale, avulsa da valutazionisistematiche, giungendo così ad un risultato interpretativo incontrasto con quanto previsto dalle disposizioni sopracitate, nellaparte in cui garantiscono il diritto all’informazione e incoraggiano losviluppo delle comunicazioni digitali. Per questo, la Corte di appelloavrebbe dovuto condividere l’interpretazione del giudice di primecure ed affermare che l'installazione dei personal computer per lanavigazione in rete internet è di per sé lecita, a meno che talipostazioni vengano utilizzate esclusivamente e direttamente pernavigazione vincolata e senza possibilità di scelta alcuna in capoall'utente. Cosicché, il Giudice collegiale avrebbe dovutocondividere l'impostazione secondo cui lo stesso collegamento conla piattaforma di gioco (lecito, atteso che le piattaforme nonautorizzate vengono inibite a monte da SOGEI) sia irrilevante ai finisanzionatori, laddove sia il risultato di una scelta consapevole elibera del cliente che, del resto, potrà interagire con la stessasoltanto se in possesso di credenziali e di un conto di gioco.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3) c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 dellaL. n.689/1981, nonché l’omessa motivazione sul punto, per nonavere il Giudice di merito preso in considerazione il principio dicolpevolezza, quale presupposto necessario per l’irrogazione dellasanzione. Infatti, alla luce delle dichiarazioni del ricorrente, la Corted’appello di Lecce avrebbe dovuto valorizzare l’elemento probatoriocostituito dalla propria dichiarazione, resa già ai funzionaridell’ADM, con cui il sanzionato affermava che l’apparecchiaturaveniva utilizzata a sua insaputa per il collegamento alla piattaformaNumero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026di gioco on-line, essendo la stessa adibita alla libera navigazionesul web..3. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3) c.p.c., il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,dell’art. 12, par. 1 della direttiva 2000/31/CE, dell’art. 1 delladirettiva 98/34/CE e della direttiva 98/48/CE, nonché dei principidi diritto sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia del 15settembre 2016, causa C-484/14, chiedendo alla Corte di sollevarequestione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, circa lacompatibilità dell’art. 7 del D.L. 158/2012 con l’art. 57 TFUE e lesopracitate norme dell’ordinamento europeo. Nello specifico, ilricorrente chiede di verificare la conciliabilità di una norma comel’art. 7, comma 3-quater del D.L. 158/2012 con la normativaeurounitaria, nella misura in cui essa possa contemplare il divietoassoluto della mera messa a disposizione di postazioni internet(personal computer) che, in regime di libera navigazione web,risultino astrattamente e potenzialmente idonee a consentire lanavigazione su siti di gioco; oltre che, nella parte in cui essaimponga un obbligo di vigilanza costante – in capo a colui che mettea disposizione tali postazioni internet - sulle condotte degli utentiche accedono alle predette postazioni idonee alla liberanavigazione..3.1 Va esaminata in via prioritaria l’istanza di cessazione dellamateria del contendere e la richiesta dei ricorrenti oltre che diaccoglimento del ricorso anche di condanna della controparte allespese in base al principio di soccombenza virtuale.L’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, infatti, determinala declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenutaNumero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026carenza di interesse cui consegue, tuttavia, la necessità diesaminare alla luce del principio della soccombenza virtuale i motividi ricorso al fine di accertare quale sarebbe stato l'esito delprocesso ove inammissibilità non fosse intervenuta.Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui: «Lacessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in seded'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o delricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze giàemesse, perché prive di attualità - si ha per effetto dellasopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione delgiudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fattitali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra leparti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interessesottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debbasussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio,perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti perprocedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini dellaregolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturalecorollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesseparti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese»(Cass. Sez. 1, 07/05/2009, n. 10553).4. Deve pertanto procedersi allo scrutinio dei motivi di ricorsosia pure ai soli fini dell’accertamento della soccombenza virtuale,tuttavia, può già anticiparsi che nella specie anche se i motivi diricorso sono fondati e, dunque, la soccombenza virtuale è a caricodella parte controricorrente, per le ragioni di seguito esposte, lespese di lite devono comunque essere compensate.Numero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026Deve altresì precisarsi che la declaratoria di inammissibilità persopravvenuta carenza di interesse dichiarata con la presentesentenza opera alla stregua di cassazione senza rinvio, in quantol'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno diragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenzeemesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto frale parti (ex plurimis Sez. 5, Sent. n. 6068 del 24/02/2022; Sez. 6-5, Ord.n. 9753 del 18/04/2017; Sez. 5, Sent. n. 19533 del23/09/2011).5. I tre motivi di ricorso, che possono essere esaminaticongiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati.Come si è detto questa Corte con ordinanza n.20485 del 2024ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7,comma 3 quater del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazionidalla legge n. 189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge208/2015 in relazione all'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117,primo comma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU,firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata aNizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre2007.[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 104 del 2025 haaccolto la questione di legittimità sollevata e ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti perpromuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello ditutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8novembre 2012, n. 189 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per laNumero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge distabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzioneamministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7,comma 3-quater, del d.l. n. 158.[OSCURATO:PERSONA] ha messo in evidenza che: ladisposizione censurata vieta la mera messa a disposizione diqualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di giocoonline. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità,condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interessegiuridico protetto. Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa adisposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al giocosia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete deiconcessionari o dei soggetti autorizzati. La norma, inoltre, colpisceallo stesso modo sia la destinazione occasionale delleapparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. Ilprecetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quantoriferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati daun diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevantidifferenze di disvalore. L’estensione dell’area dell’illecito risultaeffettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamenteperseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cuiall’art. 3 Cost.Secondo la Corte Costituzionale è irragionevole ilbilanciamento operato tra i contrapposti interessi della tutela dellasalute rispetto alla necessità di fronteggiare la ludopatia e quellodella libertà di impresa. Infatti, la misura diretta a fronteggiare latutela della salute è di modestissima efficacia dato che l’offerta digioco online rimane comunque capillare e vastissima, ancheNumero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/2026a fronte di una significativa e immediata compressione della libertàdi impresa.[OSCURATO:PERSONA] ha richiamato anche la giurisprudenzadella Corte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, puressendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loropolitica in materia di giochi d’azzardo ed, eventualmente, di definirecon precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essiimposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimenosoddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessaCorte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustiziaUE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C-517/20, OL,punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17,[OSCURATO:PERSONA]., punto 62; quarta sezione, sentenza 13settembre 2007, causa C-260/04, Commissione delle Comunitàeuropee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, causeriunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, punto 48). Inparticolare, occorre verificare, tenendo conto delle concretemodalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta,che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre leoccasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e dicombattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerentee sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14giugno 2017, causa C-685/15, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e altri,punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50).In definitiva, il divieto, nella sua indiscriminata estensione,sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessicontrapposti, fra i quali la libertà di impresa.Numero registro generale 243/2022Numero sezionale 3071/2025Numero di raccolta generale 14496/2026Data pubblicazione 15/05/20265.1 Questa corte non può che prendere atto del venir menotanto della norma che disciplinava la condotta illecita quanto diquella sanzionatoria con effetto ex tunc e di conseguenza affermarela fondatezza dei motivi di ricorso ai fini della soccombenza virtuale,ma, come già detto, nel regolare le spese del presente giudizio deveconsiderarsi che la fondatezza nel merito dell’opposizione sarebbedipesa dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della normasanzionatoria e che la sentenza della Corte Costituzionale èintervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione.Sussistono, pertanto, i presupposti per la compensazione dellespese di questo giudizio fermo restando che la condanna della partericorrente alle spese dei giudizi di merito è venuta meno a seguitodel venir meno delle sentenze di merito non più attuali, perchéinidonee a regolare il rapporto fra le parti.5. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione, non sussistono ipresupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppiocontributo unificato". P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenutacarenza di interesse. Dispone compensarsi tra le parti le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]