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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25777/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23018-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1241/29/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 20/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 23018 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -2- Premesso che: 1.1a CTR della Puglia, con sentenza n.1241/2021, accoglieva l'appello del Comune di Leporano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Galeone, eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della CTP di Taranto avente ad oggetto l'impugnativa di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento Ici anno 2001.

Rilevava che il giudizio riguardava l'avviso di accertamento poi rettificato in avviso di liquidazione emesso per il recupero del tributo in virtù del classamento effettuato a suo tempo nei confronti di un compendio immobiliare degli appellati.

Osservava che la variazione della rendita catastale mediante procedura Docfa risalente al 16.2.2004 non poteva avere effetti retroattivi e che correttamente l'Amministrazione aveva proceduto a liquidare l'imposta riducendo la pretesa iniziale in virtù degli importi parzialmente corrisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza applicazione di interessi e sanzioni;

2. avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Leporano i emel_ UJUL-Ulk_, considerato che:

1. con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'ad 360,primo comma n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione dell'art 3 comma 1 della legge 241/1990 e dell'art 7,comma I della legge 212/2000.

Si rileva che il Comune avrebbe provveduto a modificare la pretesa contenuta nell'avviso di accertamento originariamente fondata sull'omessa denuncia e sull'omesso versamento dell'imposta, in pretesa per insufficiente versamento dell'imposta, in tal modo apportando una variazione al petitum e alla causa petendi non consentita;

2. con un secondo motivo si deduce, ai sensi dell'ad 360, primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.5, n.1 del D.Igs 504/1992.

Si lamenta che la CTR sarebbe incorsa in errore causato da uno scorretto comportamento processuale tenuto dal Comune il quale avrebbe artatamente depositato in causa ciò che gli faceva più comodo tacendo maldestramente dell'esito dei vari procedimenti tributari che avevano interessato il classamento delle unità immobiliare.

Si osserva che a seguito delle alterne vertenze giudiziarie la rendita catastale definitivamente attribuita all'immobile è pari ad € 15.236,00;

3. questa Corte si è già pronunciata su fattispecie identiche relative a precedenti annualità d'imposta, con ordinanze n.25529/2021, n.24796/2021; n.24795/2021.

4. in piena adesione a quanto statuito con dette ordinanze, questo Collegio ritiene il primo motivo di ricorso fondato e assorbente.

Il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, infatti, prescrive che negli atti dell'amministrazione finanziaria vengano indicati "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione".

La motivazione dell'avviso di accertamento risponde ad un obbligo di carattere formale, a tutela del diritto di difesa del contribuente ex artt. 24 e 113 Cost..

L'Ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo la motivazione di cui si è detto, che delimita i confini della lite (Cass. n. 6103 del 2016).

Le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione.

L'obbligo di idonea e completa motivazione previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa.

Né è consentito all'Ufficio di porre a base della pretesa norme non invocate nella fase dell'imposizione, da cui derivi la necessità di svolgere distinti apprezzamenti in punto di fatto, giacché altrimenti ne verrebbe vulnerata la concreta possibilità 3 per il contribuente di esercitare il diritto di difesa a mezzo della esternazione dei motivi di ricorso, i quali necessariamente vanno rapportati a ciò che nell'atto risulta esternato.

Si è affermato, infatti, che nel procedimento tributario, la motivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la "ratio" della decisione adottata (Cass., sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass., sez. 5, 6 aprile 2016, n. 6636; Cass., sez. 5, 9 ottobre 2015, n. 20251; Cass., sez. 5, 21 ottobre 2015, n. 990).

Ciò posto costituisce un dato acquisito in causa che l'originario avviso di accertamento era fondato sull'omesso denuncia e ome:sso versamento Ici rettificando nel corso del giudizio il provvedimento originario in avviso di liquidazione In tal modo l'Amministrazione comunale ha introdotto nel processo un diverso tema di indagine e di decisione, che ha alterato l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, andando oltre i limiti di una consentita emendatio libelli, avendo introdotto una nuova pretesa, fondata su differenti presupposti di fatto e di diritto.

La violazione dell'obbligo di versamento dell'obbligazione tributaria (che comprende sia l'omesso che l'insufficiente o tardivo versamento cfr Cass. n. 2956 del 10.2.2006 in materia di Iva) è ontologicamente diversa dalla violazione degli obblighi dichiarativi.

La diversità del fatto contestato non consentiva pertanto al giudice di operare una sorta di derubricazione facendo rientrare nell'alveo del menzionato decreto, art.14, comma 2 (afferente le dichiarazioni infedeli) l'insufficiente versamento.

La procedimentalizzazione disposta dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 1) che prevede come momento necessario l'atto di contestazione delle violazioni (art. 16) e la specifica tutela giurisdizionale (art. 18) non consente al giudice una discrezionalità relativa alla possibilità di contestare d'ufficio una fattispecie diversa di illecito (Cass 2019 n. 8625).

Né sussistono le condizioni per rettificare l'atto impositivo sulla base dell'art. 74 comma secondo della legge 342/2000 dovendosi rilevare che l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio riguarda l'omessa denuncia e versamento Ici e non già per insufficiente versamento del tributo.

Il predetto articolo infatti consente ai Comuni di recuperare la differenza di imposta fra quella determinata dai contribuenti sulla base della rendita presunta e quella determinata sulla base della rendita definitiva.

5. il primo motivo di ricorso va accolto, il secondo resta assorbito e la decisione della CTR va cassata.

Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e pertanto la causa può essere definitiva nel merito: l'originario ricorso va accolto.

6. Le spese della fase di merito vanno compensate in ragione dell'alternarsi delle decisioni.

Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del Comune (art.91 c.p.c.) e liquidate in dispositivo secondo i criteri di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario (art.93 c.p.c.).

P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e decide nel merito con accoglirnento dell'originario ricorso dei contribuenti; compensa le spese di merito e condanna il Comune di Leporano a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €1400,00, oltre al 15% per spese generali e ad accessori di legge ed oltre €200,,00 per esborsi, con distrazione delle spese a favore del procurato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23018-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1241/29/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 20/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 23018 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- Premesso che: 1.1a CTR della Puglia, con sentenza n.1241/2021, accoglieva l'appello del Comune di Leporano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Galeone, eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della CTP di Taranto avente ad oggetto l'impugnativa di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento Ici anno 2001. Rilevava che il giudizio riguardava l'avviso di accertamento poi rettificato in avviso di liquidazione emesso per il recupero del tributo in virtù del classamento effettuato a suo tempo nei confronti di un compendio immobiliare degli appellati. Osservava che la variazione della rendita catastale mediante procedura Docfa risalente al 16.2.2004 non poteva avere effetti retroattivi e che correttamente l'Amministrazione aveva proceduto a liquidare l'imposta riducendo la pretesa iniziale in virtù degli importi parzialmente corrisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza applicazione di interessi e sanzioni; 2. avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Leporano i emel_ UJUL-Ulk_, considerato che: 1. con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'ad 360,primo comma n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione dell'art 3 comma 1 della legge 241/1990 e dell'art 7,comma I della legge 212/2000. Si rileva che il Comune avrebbe provveduto a modificare la pretesa contenuta nell'avviso di accertamento originariamente fondata sull'omessa denuncia e sull'omesso versamento dell'imposta, in pretesa per insufficiente versamento dell'imposta, in tal modo apportando una variazione al petitum e alla causa petendi non consentita; 2. con un secondo motivo si deduce, ai sensi dell'ad 360, primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.5, n.1 del D.Igs 504/1992. Si lamenta che la CTR sarebbe incorsa in errore causato da uno scorretto comportamento processuale tenuto dal Comune il quale avrebbe artatamente depositato in causa ciò che gli faceva più comodo tacendo maldestramente dell'esito dei vari procedimenti tributari che avevano interessato il classamento delle unità immobiliare. Si osserva che a seguito delle alterne vertenze giudiziarie la rendita catastale definitivamente attribuita all'immobile è pari ad € 15.236,00; 3. questa Corte si è già pronunciata su fattispecie identiche relative a precedenti annualità d'imposta, con ordinanze n.25529/2021, n.24796/2021; n.24795/2021. 4. in piena adesione a quanto statuito con dette ordinanze, questo Collegio ritiene il primo motivo di ricorso fondato e assorbente. Il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, infatti, prescrive che negli atti dell'amministrazione finanziaria vengano indicati "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione". La motivazione dell'avviso di accertamento risponde ad un obbligo di carattere formale, a tutela del diritto di difesa del contribuente ex artt. 24 e 113 Cost.. L'Ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo la motivazione di cui si è detto, che delimita i confini della lite (Cass. n. 6103 del 2016). Le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione. L'obbligo di idonea e completa motivazione previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa. Né è consentito all'Ufficio di porre a base della pretesa norme non invocate nella fase dell'imposizione, da cui derivi la necessità di svolgere distinti apprezzamenti in punto di fatto, giacché altrimenti ne verrebbe vulnerata la concreta possibilità 3 per il contribuente di esercitare il diritto di difesa a mezzo della esternazione dei motivi di ricorso, i quali necessariamente vanno rapportati a ciò che nell'atto risulta esternato. Si è affermato, infatti, che nel procedimento tributario, la motivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la "ratio" della decisione adottata (Cass., sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass., sez. 5, 6 aprile 2016, n. 6636; Cass., sez. 5, 9 ottobre 2015, n. 20251; Cass., sez. 5, 21 ottobre 2015, n. 990). Ciò posto costituisce un dato acquisito in causa che l'originario avviso di accertamento era fondato sull'omesso denuncia e ome:sso versamento Ici rettificando nel corso del giudizio il provvedimento originario in avviso di liquidazione In tal modo l'Amministrazione comunale ha introdotto nel processo un diverso tema di indagine e di decisione, che ha alterato l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, andando oltre i limiti di una consentita emendatio libelli, avendo introdotto una nuova pretesa, fondata su differenti presupposti di fatto e di diritto. La violazione dell'obbligo di versamento dell'obbligazione tributaria (che comprende sia l'omesso che l'insufficiente o tardivo versamento cfr Cass. n. 2956 del 10.2.2006 in materia di Iva) è ontologicamente diversa dalla violazione degli obblighi dichiarativi. La diversità del fatto contestato non consentiva pertanto al giudice di operare una sorta di derubricazione facendo rientrare nell'alveo del menzionato decreto, art.14, comma 2 (afferente le dichiarazioni infedeli) l'insufficiente versamento. La procedimentalizzazione disposta dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 1) che prevede come momento necessario l'atto di contestazione delle violazioni (art. 16) e la specifica tutela giurisdizionale (art. 18) non consente al giudice una discrezionalità relativa alla possibilità di contestare d'ufficio una fattispecie diversa di illecito (Cass 2019 n. 8625). Né sussistono le condizioni per rettificare l'atto impositivo sulla base dell'art. 74 comma secondo della legge 342/2000 dovendosi rilevare che l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio riguarda l'omessa denuncia e versamento Ici e non già per insufficiente versamento del tributo. Il predetto articolo infatti consente ai Comuni di recuperare la differenza di imposta fra quella determinata dai contribuenti sulla base della rendita presunta e quella determinata sulla base della rendita definitiva. 5. il primo motivo di ricorso va accolto, il secondo resta assorbito e la decisione della CTR va cassata. Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e pertanto la causa può essere definitiva nel merito: l'originario ricorso va accolto. 6. Le spese della fase di merito vanno compensate in ragione dell'alternarsi delle decisioni. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del Comune (art.91 c.p.c.) e liquidate in dispositivo secondo i criteri di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario (art.93 c.p.c.). P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e decide nel merito con accoglirnento dell'originario ricorso dei contribuenti; compensa le spese di merito e condanna il Comune di Leporano a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €1400,00, oltre al 15% per spese generali e ad accessori di legge ed oltre €200,,00 per esborsi, con distrazione delle spese a favore del procurato
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