CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 29439/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11538/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 2436/2020depositata il 19/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.il consorzio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza in epigrafe con tre motivi contrastati dall’Agenzia delle Entrate con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 44, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, 1,6 e 9 della tariffa, parte prima allegata a detto d.P.R., 33 e 40 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La CTR ha ritenuto legittimo l’assoggettamento ad imposta con aliquota del 3% ai sensi dell’art.9 della tariffa, applicata alla somma pari ad € 12.431,16, di cui alla voce b) “deprezzamento della proprietà residua”, pattuita dal Consorzio con terzi estranei alla presente controversia, in una clausola del contratto, concluso a mezzo del notaio Mistretta, di cessione volontaria di un terreno dai terzi al Consorzio, nell’ambito di una procedura espropriativa (ai sensi dell’art.45 del d.P.R. 327/2001). La voce a) era riferita a “indennità di esproprio pari al valore dei terreni ablati”. Le somme stabilite nelle due voci erano previste come articolazioni dell’importo da versarsi dal Consorzio ai privati. La CTR ha in particolare affermato che per laregistrazione della citata clausola relativa alla voce b) doveva essere versata quella imposta (con aliquota del 3% ai sensi dell’art. 9 della tariffa) trattandosi di clausola che aveva per oggetto una prestazione patrimoniale, senza che rilevasse la natura risarcitoria o non risarcitoria della prestazione, ed ha al contempo escluso l’assoggettabilità della clausola ad imposta con aliquota dello 0,50% stabilita, ai sensi dell’art.6 della medesima tariffa, per la registrazione delle quietanze. I ricorrenti sostengono che la CTR abbia errato in quanto l’imposta avrebbe dovuto essere applicata proprio con quest’ultima aliquota (0,50%) come in realtà era stata autoliquidata in sede di registrazione, essendo la somma di cui alla lettera b) “estranea alla base imponibile” (costituita solo, secondo i ricorrenti, dalla indennità di cui alla lett.a) sopra ricordata). Richiamano a sostegno la sentenza di questa Corte n. 1513 dell’11 febbraio 2000; 2. il motivo non è fondato. Si discute unicamente della tassazione della clausola, pacificante autonoma, secondo cui il Consorzio doveva pagare ai privati una somma per “deprezzamento della proprietà residua”. 2.1. L’art. 45 del d.P.R. 327 del 2001 in tema di accordi di cessione volontaria conclusi nell’ambito di procedure espropriative prevede che “Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario dell'espropriazione un accordo di cessione del bene o della sua quota di proprietà. Il corrispettivo dell'accordo di cessione: a)se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 37, senza la riduzione del quaranta per cento …”. L’art. 37 contiene norme per la determinazione dell’indennità di esproprio per aree edificabili. L’accordo di cessione volontaria è un accordo sostituivo del provvedimento ablativo, che rispetto ad un contratto di compravendita di diritto privato si caratterizza per il fatto di essere inserito nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità e quindi di presupporre una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace, e per il fatto che ilprezzo di trasferimentovolontario è correlato ai parametri di legge stabiliti per la determinazione dell'indennità diespropriazione. La Corte ha parlato di “contratto di diritto pubblico” (Cass. 20 aprile 2023, n. 10619). 2.2. Nel contratto di cessione volontaria di cui trattasi, è stato previsto che ai cedenti sarebbe stata pagata la somma complessiva di € 97.314,30 scomposta in una parte di cui alla voce a), definita “indennità di esproprio pari al valore dei terreni ablati”) e in una parte, di cui alla voce b), per “deprezzamento della proprietà residua”. È chiara la distinzione causale tra le due parti: la prima corrisponde al prezzo del bene trasferito. La seconda è una prestazione aggiuntiva - estranea alla causa di scambio del contratto privatistico di compravendita- con causa indennitaria del pregiudizio subito dai cedenti per la perdita di valore della “parte residua”, cioè, esclusa dal trasferimento, della loro originaria proprietà. L’attribuzione trova specifica ragione nell’ottica pubblicistica che caratterizza l’accordo di cessione volontaria come accordo procedimentale e che impone al “beneficiario dell’espropriazione” di tener conto di legittimi interessi del privato soggetto al procedimento di esproprio e che non possono essere assorbiti nella determinazione del prezzo di trasferimentovolontario essendo questo correlato ai parametri d i legge stabiliti per la determinazione dell'indennità diespropriazione dell’area trasferita. 2.3. L’art. 44 del d.P.R. 131 del 1986 stabilisce, per quanto interessa, che “… In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo”. 2.4. La disposizione specifica, per gli “accordi” di cessione volontaria conclusi nell’ambito di procedure espropriative (art. 45 del d.P.R. 327 del 2001), la regola generale stabilita all’art.43 del d.P.R. 131 del 1986 e secondo la quale “1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto…”. La specificazione si lega al fatto che nel contratto -o “accordo” (secondo la dizione usata nell’art. 45 cit.)- di cessione volontaria il valore di cessione è definito da un prezzo a sua volta rapportato all’indennità espropriativa. 2.5. L’art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131 del 1986 prevede che per gli “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, l’imposta è applicata con aliquota del 3%”. 2.6. L’art. 44 d.P.R. 131 del 1986 riguarda l’atto di trasferimento volontario nel suo contenuto tipico essenziale. In rapporto ad esso l’articolo stabilisce che l’imposta è determinata in base alla ricchezza scambiata pari al valore del bene trasferito e individuata dal prezzo (ancorato all’indennità espropriativa a sua volta ancorata a parametri legali dell’art. 37 del d.P.R. 327/2001). Nel caso di specie, tuttavia, oltre alla prestazione del prezzo, l’accordo prevedeva anche una ulteriore e distinta prestazione a contenuto patrimoniale avente ad oggetto l’indennità per perdita di valore della parte di terreno non trasferita. La clausola esprima una ulteriore ricchezza tassabile. Correttamente, in mancanza di altra specifica indicazione, la CTR ha applicato il residuale art. 9 della tariffa. 2.7.La tesi dei ricorrenti secondo cui la clausola in questione dovrebbe scontare l’imposta ai sensi dell’art. 6 della tariffa come “quietanza” è insostenibile. La quietanza (art. 1199 cod. civ.) è dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il creditore riconosce di aver ricevuto un pagamento. La clausola con cui la parte di un contratto promette di dare all’altra una somma ad un determinato titolo (per esempio di indennità per una perdita connessa all’esecuzione del contratto) ha natura negoziale non ricognitiva. 2.8. Il richiamo fatto dai ricorrenti alla sentenza di questa Corte n.1513 d el 11 febbraio 2000 è inconferente. La sentenza è così massimata: “In caso di cessione volontaria dell'area da espropriare da parte del proprietario direttocoltivatore (art. 17, comma primo, legge 865/1971),la base imponibile dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 44 comma secondo d.P.R. 131/1986 (e delle connesse imposte di trascrizione e catastale) -assoggettabile all'aliquota dell'8 per cento- va individuata in una posta pari all'indennitàprovvisoria aumentata del cinquanta per cento, restandone esclusa la posta restante -di pari importo complessivo- che si pone non in funzione corrispettiva del trasferimento, ma in quella di ristoro per la perdita delle possibilità di futuro sfruttamento del fondo - in atto, coltivato - , per essere il direttocoltivatore costretto ad abbandonarlo. Tale residua frazione, costituenteindennità aggiuntiva per il coltivatore/proprietario, deve essere, invece, assoggettata a tassazione con l'aliquota dello 0,50 per cento, stabilita per la registrazione degli atti di quietanza (art. 6 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86)”. La sentenza si riferiva ad una cessione volontaria soggetta alla l.22 ottobre 1971, n.865, art. 17: “1. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo. 2. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data di deposito della relazione di cui all'art. 10. 3. L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'art. 16 corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici. 4. Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione”. L’art. 12, comma primo, della l.865 del 1971 (a cui rinviava il primo comma dell’art.17) stabiliva, per la cessione volontaria, "un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennità provvisoria determinata ai sensi dei successivi art. 16 e 17". La Corte era stata chiamata a decidere della legittimità, rispetto a tale contesto normativo e all’art. 44 del d.P.R. 131 del 1986, della pronuncia di merito con la quale era stata accolta la tesi del contribuente, “secondo cui l'importo non assoggettabile ad imposta di trasferimento è pari a due terzi dell'intero” e che era stata attaccata dall’ufficio secondo cui l’intero prezzo costituiva la base imponibile dell’imposta. L’inconferenza del richiamo alla sentenza n. 1513 del 2000 rispetto al caso di cui si discute è evidente: la sentenza aveva ad oggetto la tassazione su un accordo di cessione volontaria da parte di un coltivatore diretto in cui non vi era -a differenza che nell’accordo della cui tassazione si tratta qui- (una clausola relativa ad) una prestazione patrimoniale ulteriore (segnatamente per “deprezzamento proprietà residua”) rispetto a quella del pagamento del prezzo del terreno trasferito ma vi era invece unicamente una clausola relativa al prezzo determinato, secondo l’interrelazione tra l’art.17, comma primo, e l’art. 12 comma primo della l.865 cit. e la sentenza non prende in esame il regime di tassazione (in particolare secondo l’art. 9 della tariffa parte prima) di un accordo prevedente una prestazione patrimoniale ulteriore rispetto al prezzo prendendo invece in esame il regime di tassazione di una componente indennitaria inglobata, per legge, nel prezzo e che tuttavia -secondo la citata sentenza- doveva essere scissa dal valore di trasferimento del bene nella prospettiva della determinazione esatta dell'imponibile in rapporto al solo valore di trasferimento del bene i.e. a quella sola componente della somma definita complessivamente come prezzo avente funzione strettamente corrispettiva. Anche la statuizione finale della Corte secondo cui la residua frazione dell’importo denominato complessivamente “prezzo”, costituita dall’indennità aggiuntiva per il coltivatore/proprietario, “dovrà restare assoggettata -come comunque è ammesso dal contribuente, anche se non risulta considerato nella sentenza impugnata-all'imposta di registrazione della 'quietanza' (art. 6 della tariffa allegata ald.P.R. cit.)” trovava ragione specifica nel descritto quadro della legge 865 del 1971 essendovi lì -a differenza che nel caso che occupa per la somma per “deprezzamento proprietà residua”- un titolo giustificativo della indennità aggiuntiva costituito direttamente dagli artt. 17 e 12 citati e tale per cui il pagamento dell’indennità poteva essere oggetto di vera quietanza. 3. il primo motivo di ricorso deve essere rigettato; 4. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 22, comma 2, dell’allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, 1, comma 1-1bis della tariffa, allegata a detto d.P.R. per avere la CTR escluso l’esenzione dell’accordo dall’imposta di bollo sulla motivazione che l’esenzione è prevista “solo nel caso in cui sia parte una amministrazione dello Stato o un ente pubblico, circostanza che nel caso concreto non ricorre perché la compagine di parte ricorrente [ossia del Consorzio] è composta da società di natura privatistica”. I ricorrenti sostengono che tale motivazione sia errata in quanto, essendo fermo che gli accordi di cessione volontaria rientrano tra gli atti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, la CTR avrebbe dovuto avere riguardo al fatto che il [OSCURATO:SOCIETA] -soggetto consorziato in favore del quale il Consorzio ha acquistato i terreni- è assimilabile ad una amministrazione dello Stato. Richiamano la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.254/E del 31 luglio del 2002; 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. L’art. 22, comma 2, dell’allegato B al d.P.R. 642 del 1972 prevede che sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo gli “Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione”. 4.3. La CTR ha negato l’applicabilità della norma per difetto del presupposto soggettivo. L’accordo di cessione volontaria è stato concluso dal Consorzio e non da una amministrazione dello Stato o da un ente pubblico. 4.4. Implicita è la affermazione per cui l’espressione “atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità” è suscettiva di comprendere anche gli accordi di cessione volontaria di cui all’art. 45 d.P.R. 327 del 2001. L’affermazione è corretta. Come già osservato la cessione volontaria è definibile come accordo procedimentale sostitutivo del provvedimento di esproprio. L’art.45 ne stabilisce espressamente l’equipollenza rispetto a quest’ultimo ("…l'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio"). 4.5. È altresì corretta l’affermazione cardine della CTR. Costituisce circostanza pacifica che la procedura espropriativa è stata promossa non da una amministrazione dello Stato o da un ente pubblico ma dal Consorzio [OSCURATO:PERSONA] e che il Consorzio è un soggetto privato. Nel ricorso per cassazione si precisa che trattasi del Generale Contractor della società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. La tra le amministrazioni dello Stato. Già questo è sufficiente per escludere l’applicabilità dell’esenzione. 4.6. Né, si aggiunge, è sostenibile che la società RFI sia una amministrazione dello Stato o un ente pubblico o un soggetto ad essi equiparabile ai fini che qui rilevano. A tale riguardo, sulla natura giuridica di [OSCURATO:SOCIETA]., società a partecipazione pubblica, la Corte ha già avuto modo di esprimersi. R.F.I. è gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. [OSCURATO:SOCIETA]. composta da un socio unico ( Ministero dell'Economia e delle Finanze) è la holding proprietaria al 100% del pacchetto azionario, e detiene il 100% del pacchetto azionario di [OSCURATO:SOCIETA]. (società di trasporto ferroviario) e di [OSCURATO:SOCIETA]. (società di gestione dell'infrastruttura ferroviaria). La società R.F.I., in qualità di responsabile delle linee, delle stazioni e degli impianti, garantisce alle diverse imprese ferroviarie l'accesso alla rete italiana, assicura la manutenzione e la circolazione in sicurezza sull'intera infrastruttura, gestisce gli investimenti per il potenziamento e per lo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari e sviluppa la tecnologia dei sistemi e dei materiali. Sul fronte internazionale promuove l'integrazione dell'infrastruttura italiana nella [OSCURATO:PERSONA], coordinandosi con i Paesi dell'UE in merito agli standard di qualità, alle azioni e alle strategie di commercializzazione dei servizi. In tema di giurisdizione, la Corte ha ritenuto che in relazione alle società a partecipazione pubblica, l'autonoma soggettività della società, specificata come autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, impedisce, per mancanza di rapporto di servizio e per mancanza di un danno immediato e diretto per lo Stato o altro ente pubblico, di radicare la giurisdizione del giudice contabile (Cass. S.U. n. 1159 del 2015, Cass. S.U. n. 26806 del 2009). Tali società, infatti, sono organizzate secondo il tipo societario di stampo civilistico e conservano la loro natura privata, essendo pubblico soltanto il soggetto che partecipa ad esse. Le Sezioni Unite hanno chiarito che: a)[OSCURATO:SOCIETA]. "svolge un'attività economica e commerciale in regime di mercato libero e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica"; b)Tale società, "in quanto holding, non ha rapporti di servizio pubblico con lo Stato". c)[OSCURATO:PERSONA] fanno capo le [OSCURATO:PERSONA] nei diversi settori della filiera e altre Società di servizio e di supporto al funzionamento del Gruppo. Le società sono dotate di una propria specificità aziendale e godono di autonomia gestionale nel perseguimento degli obiettivi di business. La gestione della holding è affidata dallo Statuto agli Organi societari - Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale - che ne ha individuato i rispettivi poteri e compiti in conformità alle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni". d)La struttura del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato Italiane deriva "dal processo di riorganizzazione - societarizzazione avviato nel 2000. Questo processo di privatizzazione ha risentito del recepimento, nell'ordinamento nazionale, del principio generale, di derivazione sovranazionale, finalizzato a garantire la libertà di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario (così l'art. 2, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 227 del 1998, abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188, art. 38). e) L'apporto finanziario dell'Autorità pubblica, finalizzato all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, è erogato, alla luce del reg. CE n. 1370 del 2007, entro limiti ben precisi. Nel dettaglio, il Gruppo riceve risorse e compensazioni dallo Stato unicamente a copertura di oneri derivanti da finalità di interesse generale (investimenti e servizi all'utenza) erogati a prescindere dalla loro remuneratività economica. Scopo di tali erogazioni è, infatti, la remunerazione alle imprese che prestano il servizio delle spese sostenute, determinate con criteri di calcolo idonei ad evitare compensazioni eccessive. Secondo le SS.UU. di questa Corte: "La natura industriale e commerciale dell'attività gestita dalla società collocata in capo alla filiera si riverbera, quale logico corollario, sulla natura delle società poste in coda, oltre che essere imposta dal carattere unitario della politica aziendale di un Gruppo di imprese operante nel mercato, con strategie di sviluppo competitive in ambito comunitario ed internazionale. "(Cass. SS.UU. n. 30978 del 2017). Si traggono argomenti dal d.lgs. n. 112 del 2015, emanato in attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio europeo ferroviario unico, ed in particolare dall'art. 4, comma 1, norma che recide ogni forma di dipendenza delle imprese ferroviarie rispetto all'apparato pubblicistico, stabilendo che: "le imprese ferroviarie stabilite in Italia sono indipendenti per quanto riguarda la gestione, l'amministrazione ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il bilancio e la contabilità delle imprese ferroviarie devono essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali" ... le imprese ferroviarie, inoltre," sono gestite secondo í principi validi per le società commerciali, a prescindere dalla loro proprietà pubblica o privata, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti". La Corte ha evidenziato che "il controllo pubblico realizzato mediante holding indebolisce il rapporto di dipendenza con l'ente pubblico. L'affermata natura privatistica della holding, in uno con il collegamento di derivazione infragruppo, convergono in una piattaforma che stempera il legame con l'ente pubblico, facendo emergere, per converso, l'autonomia e la specificità aziendale delle singole società operative del Gruppo quale sintomatica riprova del regime civilistico applicato a detti enti" ed afferma che: " R.F.I non agisce tramite l'esercizio di poteri e funzioni di stampo amministrativo, ma attraverso lo svolgimento della propria libertà di iniziativa economica privata orientata all'interesse generale, senza per questo essere attratta nel dominio pubblicistico". Sulla base dei superiori rilievi la Corte ha espresso il principio secondo cui: "In materia tributaria, l'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 esonera dall'imposta di registro unicamente lo Stato - persona ed una estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all'amministrazione statale (nella specie, [OSCURATO:SOCIETA], partecipate da [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta partecipata dallo Stato) è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale. L'opzione legislativa di limitare il beneficio fiscale in esame ha carattere eminentemente discrezionale, giustificandosi in funzione del contemperamento tra la promozione delle acquisizioni pubbliche e la salvaguardia del flusso tributario, conseguendone la manifesta infondatezza della relativa eccezione di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost." (Cass. n. 27289 del 2017). La Corte ha poi ritenuto che questo principio, affermato con riferimento all'imposta di registro, “può certamente” trovare applicazione anche in tema di disposizioni agevolative per l’imposta ipo-catastale e -specificamente- di bollo: “In tema di imposta di registro, ipo-catastale e di bollo, il termine "Stato" utilizzato dalle disposizioni che ne prevedono l'esenzione deve intendersi riferito allo "Stato-persona", nozione entro cui va esclusa lasocietà a partecipazione pubblicaRete Ferroviaria Italiana ("R.F.I.spa") - gestrice della infrastrutturaferroviaria nazionale, facente parte del Gruppo "[OSCURATO:SOCIETA]" (societàcon socio unico partecipata interamente dal MEF che, in quanto "holding" non ha rapporti di servizio pubblico con lo Stato) - assumendo all'uopo rilievo l'autonoma soggettività dell'ente, in termini di autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, nonché la sua organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico, sicché essa conserva la propria natura privata senza che rilevi la partecipazione ad essa di un soggetto pubblico” (Cass. ordinanzan. 17034 del 13/08/2020 relativa a fattispecie in cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva stipulato un atto di cessione volontaria di l’acquisto di un fabbricato per civile abitazione e relativa area di pertinenza, fruendo dell'esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347 del 1990, dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 347 del 1990, nonché dell'esenzione dal bollo ai sensi dell'art. 22 Tabella, allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972. L'Ufficio, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per i benefici agevolativi, aveva notificato a R.F.I. un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte con normale aliquota proporzionale e per l'applicazione dell'imposta di bollo; R.F.I. aveva impugnato l'atto impositivo, assumendo di essere un soggetto a proprietà interamente pubblica, riconducibile a tutti gli effetti al concetto di Stato e, quindi, legittimata a godere delle agevolazioni di cui all'art. 24 della l. n. 210 del 1985. La CTR aveva ritenuto il ricorso fondato, sulla base del rilievo che R.F.I. era la naturale continuazione dell'originaria A.A.FF.SS. con pari controlli diretti dal Ministero dell'Economia e Finanze, pertanto, poteva usufruire dei relativi regimi agevolativi). Per completezza e ad integrazione degli argomenti già esposti da questa Corte e qui ribaditi, si formulano due ulteriori precisazioni. La prima: la risoluzione n.254/E del 31 luglio 2002 (evocata dai ricorrenti) fornisce chiarimenti in ordine al trattamento tributario ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo applicabile ai contratti di cessione volontaria di immobili in corso di espropriazione per pubblica utilità in riferimento ad ipotesi in cui l’acquirente è lo Stato o un ente pubblico territoriale e chiarisce che detti contratti sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale se conclusi dallo Stato, sono soggetti all'imposta fissa di registro e ipotecaria e all'imposta catastale in misura proporzionale se conclusi da enti pubblici territoriali, sono esenti da bollo “in ogni caso” cioè sia se conclusi dallo Stato sia se conclusi da un ente territoriale; la risoluzione non afferma che detti contratti sono esenti dall’imposto di bollo anche se conclusi da soggetto privato. La seconda: l’argomento dei ricorrenti per cui “RFI è inserita nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 31 dicembre 2009, n.196, pubblicato nella G.U. 242 del 30 settembre 2020” è inconferente; la legge n. 196 del 2009 è la “Legge di contabilità e finanza pubblica”; l’art. 1, comma 1, prevede che “Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica”; il comma 2 precisa che “Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”; il comma 2 chiarisce il limite entro cui vale la individuazione degli enti e soggetti come pubbliche amministrazioni pubbliche ai sensi della stessa legge; il limite è definito dalla finalità “della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica”; la finalità della applicazione delle disposizioni in materia tributaria e segnatamente delle disposizioni in materia di imposta di bollo è estranea alla materia della finanza pubblica; 5. il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato; 6. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 92 cod. proc. civ. e 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 per avere la CTR, da un lato, confermato la condanna alle spese del primo grado di giudizio riconoscendo tuttavia sussistere i presupposti di compensazione delle spese d’appello e, da un altro lato, confermato detta condanna malgrado che l’amministrazione in primo grado fosse difesa da propri funzionari; 7. il motivo è infondato. 7.1. È infondata la prima doglianza perché il giudice di appello laddove ha confermato la decisione dei giudici di primo grado che, in punto di spese, avevano fatto applicazione piana del principio di soccombenza non ha commesso alcuna violazione di legge. 7.2. È infondata la seconda doglianza perché la CTR laddove ha confermato l’applicazione dell’art.91 cod. proc. civ. fatta dai giudici di primo grado si è conformata alla previsione dell'art. 15 co. 2 bis del d.lgs. n. 546/1992, vigente ratione temporis (in forza delle modifiche apportate dal d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2012 n. 27) e secondo il quale, nel caso in cui la parte pubblica, risultata vittoriosa, sia stata assistita da un proprio funzionario o da un proprio dipendente, si applica per la liquidazione il «compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo, ivi previsto». L’art. 15 del suddetto d.lgs. prevede espressamente, pertanto, la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in giudizio dai funzionati dell’amministrazione (cfr. tra molte Cass.n. 23055/2019; Cass., n. 20590/2021). 8. il motivo dev’essere rigettato; 9. al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità; PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a